FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.338/AA del 20/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD WOMEN ROMA CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pf 24-25 adottato nei confronti della società A.S.D. WOMEN ROMA CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. WOMEN ROMA CALCIO A 5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, quale dirigente con funzioni di segretario, sig. Valerio Piersigilli, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40 quinquies comma 1 lett. c) delle N.O.I.F.;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Società A.S.D. WOMEN ROMA CALCIO A 5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo ORLANDI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. WOMEN ROMA CALCIO A 5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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