FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.351/AA del 28/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GS PERO SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 318 pfi 24-25 adottato nei confronti della società GS PERO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GS PERO SSD ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Mrad Sedik, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., in data 6.9.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società, sottoscriveva la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Società GS PERO SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ignazio Mirabile;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GS PERO SSD ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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