FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.353/AA del 03/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PASSARO ASD SAN LUIGI CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 628 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PASSARO, e della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe PASSARO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. San Luigi Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 7.11.2024, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri del Presidente e dei dirigenti tesserati per la A.S.D. Campanelle, nonché di tale società nel suo complesso intesa, mediante la pubblicazione di due post pubblicati sulla propria pagina personale del social network “facebook”;

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giuseppe Passaro all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Giuseppe PASSARO,

Società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ezio PERUZZO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe PASSARO,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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