FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.358/AA del 05/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CANCINO ARENAS ASD STEFANESE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 362 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Patricia Alexandra CANCINO ARENAS, e della società ASD STEFANESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Patricia Alexandra CANCINO ARENAS, all’epoca dei fatti calciatrice richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Stefanese Calcio ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 17.9.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Stefanese Calcio, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai tesserata per società affiliate a federazioni estere;
ASD STEFANESE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nel cui interesse la Sig.ra Cancino Arenas Patricia Alexandra ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig.ra Patricia Alexandra CANCINO ARENAS,
Società ASD STEFANESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe CIAVIRELLA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per la Sig.ra Patricia Alexandra CANCINO ARENAS,
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD STEFANESE CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.