F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0147/CSA pubblicata del 10 Marzo 2025 –S.S.C. Napoli S.p.a.
Decisione/0147/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0195/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Alberto Urso – Componente
Andrea Lepore - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0195/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.a. in data 5.02.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 153 del 28 gennaio 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.02.2025, il Prof. Avv. Andrea Lepore e uditi l'Avv. Mattia Grassani per la reclamante e il Presidente del CdA della S.S.C. Napoli S.p.a. Cav. Aurelio De Laurentiis.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 05.02.2025, la S.S.C. Napoli ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata in C.u. n. 153 del 28 gennaio 2025, mediante la quale veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 in relazione alla gara Napoli/Juventus del 25.01.2025 «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) C.G.S.».
La Società reclamante si duole del fatto che le sia stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 a seguito del riconoscimento di una sola delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, C.G.S., segnatamente quella prevista dalla lett. b) della disposizione, che trova applicazione là dove «la società [abbia] concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore».
Il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare, in sede di decisione, la sussistenza di ben altre tre circostanze attenuanti tipizzate dall’art. 29 C.G.S., diverse e ulteriori rispetto all’unica rilevata, non riconoscendo, conseguentemente, in favore della Società, la piena applicabilità dell’esimente prevista dal primo comma della norma o, quantomeno, in via subordinata, una ben più ridotta quantificazione dell’ammenda, che avrebbe dovuto porsi al di sotto del minimo edittale previsto dall’art. 25, comma 1, C.G.S.
In particolare, con riferimento all’unica attenuante applicata dal giudice di prime cure [art. 29, comma 1, lett. b) C.G.S], la società partenopea evidenzia, inoltre, che a suo parere il riconoscimento della circostanza con riferimento alla sola introduzione di materiale pirotecnico e all’utilizzazione dello stesso nel settore occupato dai propri sostenitori e non anche rispetto all’utilizzo di luce-laser e al lancio di petardi risulterebbe del tutto illogica, poiché presupporrebbe erroneamente che siffatta circostanza attenuante possa trovare, in occasione della medesima gara, un’applicazione differenziata, diametralmente opposta, a seconda dei singoli comportamenti oggetto di valutazione.
La contestata “illogicità” emergerebbe ancora dal fatto che, nel caso in esame, l’Organo di prime cure non avrebbe considerato che l’impiego di risorse umane e finanziarie adeguate, attraverso l’adozione di un modello di organizzazione e gestione [circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lett. a) C.G.S.], fosse idoneo a prevenire e contrastare alcuni comportamenti, quale l’introduzione di strumenti pirotecnici, e non invece altri, sebbene della medesima natura, come l’utilizzo di luce-laser e il lancio di petardi.
In più, come anticipato, la reclamante – richiamandosi a quanto rappresentato negli atti di gara – sostiene inoltre che non siano state riconosciute in suo favore né la circostanza di cui all’art. 29, comma 1, lett. c), C.G.S., applicabile là dove «la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video‐sorveglianza»; né la circostanza di cui all’art. 29, comma 1, lett. d), C.G.S., in quanto, al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per far cessare tali comportamenti contestati.
Il sodalizio chiede, pertanto, di annullare la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo e, in via subordinata, di ridurre la stessa nella misura minima ritenuta di giustizia.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Dagli atti depositati si rileva che la S.S.C. Napoli adotta un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo [circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. a)].
Dai documenti ufficiali di gara, inoltre, emergono due elementi utili a valutare la sanzione per il comportamento dei tifosi della squadra di casa in merito all’aver indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria, sia in direzione del Quarto Ufficiale:
1. Dal referto degli ufficiali di gara si rileva che «La società ospitante ha effettuato tramite l’altoparlante dello stadio vari annunci per far sì che venisse interrotto l’utilizzo di tale raggio laser (min. 15 1°t, 4 2°t, 35 2°t)».
2. Dalla relazione dei delegati della Procura federale si evince che «ai minuti 15 p.t., 4 s.t. e 35 s.t. veniva effettuato, ad opera della società ospitante apposito annuncio finalizzato all’interruzione del suddetto comportamento [utilizzo luce-laser, n.d.r.]. Al minuto 43 s.t. il DGE del Napoli Sig. Angelo Iannone nonché il delegato ai rapporti con la Procura Federale, Ispettore Giuseppe Lepre, comunicavano al Coordinatore Delegato della Procura Federale, Giovanni Greco, che i responsabili, collocati nel settore “Curva B - Anello Superiore”, appartenente alla squadra ospitante S.S.C. Napoli, venivano individuati nonché identificati presso il posto di Polizia».
Tali attività poste in essere dalla reclamante a tutti gli effetti configurano le circostanze attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) e d), le quali, unitamente alle circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e lett. b), richiamata anche dallo stesso Giudice sportivo, determinano su questa specifica vicenda l’applicazione dell’esimente sulla sanzione contestata, annullandola in parte.
Discorso diverso in riferimento al lancio di tre petardi verso il settore ospiti.
Orbene, in primo luogo, va sottolineato che tale condotta, ad avviso del Collegio, configura non la mera fattispecie di cui all’art. 25 C.G.S. (“Prevenzione di fatti violenti”), che si ravvisa in merito all’introduzione e all’utilizzazione dei petardi nei settori adibiti ai tifosi dell’una o dell’altra squadra, quanto, piuttosto, la fattispecie di cui all’art. 26 C.G.S. (“Fatti violenti dei sostenitori”). Non può revocarsi in dubbio, infatti, che il lancio di materiali pirotecnici verso il settore occupato dai tifosi di altra compagine rappresenti un comportamento dal quale può derivare un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone (cfr. art. 26, comma 1, C.G.S.). Per simili episodi il legislatore prevede la sanzione minima di euro 10.000,00 per le società di serie A. Sanzione che, tuttavia, nel caso di specie può essere attenuata ex art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S.
In definitiva, la Corte ritiene che la sanzione per l’utilizzo di luce-laser – commisurabile quantomeno nell’ammenda minima di € 10.000,00 – deve essere annullata, per l'applicazione di quattro circostanze attenuanti; là dove, la sanzione per lancio di petardi verso il settore ospiti – anch’essa commisurabile nella sanzione minima di € 10.000,00 – deve essere ridotta in € 7.000,00 per l'applicazione di due sole circostanze attenuanti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell'ammenda da € 20.000,00 a € 7.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce