F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0143/CSA pubblicata del 6 Marzo 2025 –Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a.

Decisione/0143/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0208/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

Pasquale Marino - Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Nicola Durante - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0208/CSA/2024-2025, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a. in data 17.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico di cui al C.U. n. 111/DIV dell’11.02.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.02.2025, il Dott. Carlo Buonauro e udito l'Avv. Paolo Rodella per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - per fatti relativi alla gara Rimini/Ascoli del 8 Febbraio 2025, valevole per la 26° giornata di andata del Campionato Serie C Lega Pro 2024-2025 - è stata inflitta la sanzione della squalifica per due gare effettive al calciatore Davide Marsura per le seguenti ragioni: “Per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate la modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere”.

A sostegno dell’impugnazione, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni dirette ad ottenere la riduzione per diverso calcolo dosimetrico (per eccessiva severità rispetto ai fatti, anche in ragione del tempo di gioco già saltato per effetto dell’espulsione dalla gara de qua; per riconoscimento, in preponderanza, alle ulteriormente invocate circostanze attenuanti; per evidente sproporzione come da precedenti richiamati) della sanzione comminata; conclude infatti chiedendo, in via principale, di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Davide Marsura da 2 (due) a 1 (una) giornata effettiva di gara; in via subordinata, in denegata ipotesi, ridurre la squalifica da 2 (due) ad 1 (una) giornate effettive di gara con l’ammenda di 500,00; in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi, ridurre e/o commutare la squalifica nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Il reclamo è infondato in quanto affidato a censure non meritevoli di favorevole considerazione e, pertanto, va respinto.

Ed, invero, per un verso, non sono confutate le risultanze degli atti di gara (ivi leggesi “Contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica col pallone in gioco e a distanza di gioco interviene con tacchetti esposti sulla caviglia di un avversario”) con riguardo alla censurata condotta articolatasi in un grave fallo di gioco, negativamente connotato sia per l’eccesso di forza nel contrasto, sia per la modalità di intervento con tacchetti esposti sulla caviglia.

La potenzialità lesiva del gesto che ne è scaturito (correttamente evidenziata dal giudice sportivo (e sostanzialmente trascurata dal reclamante) indipendentemente dalla sofisticata prospettazione di quest’ultima che cerca di individuare nella terminologia usata dal giudice sportivo (colpo) un’erroneità di valutazione, laddove viene comunque in rilievo il fatto maritale dell’urto e non si elide la  gravità di tali condotta n ragione della sua astratta attitudine al nocumento fisico – rende, nella comunque più favorevole sussunzione nel paradigma della condotta gravemente antisportiva (in luogo di quella violenta con dolo eventuale di lesione) - quantomeno congrua la contestata sanzione, comunque correttamente circoscritta nell’ambito della pena base con reciproca elisione delle circostanze aggravanti ed attenuanti.

Sotto tale ultimo profilo, risultano irrilevanti le argomentazioni difensive relative all’asserita sproporzione in ragione delle invocate attenuanti (storia curriculare) e del tempo dell’espulsione, comunque quanto meno equivalenti rispetto al segnalato profilo aggravante.

Né infine appaiono significativi i precedenti richiamati in quanto, in disparte la peculiarità dei rispettivi casi, si fondano anche su di un diverso regime probatorio, pacificamente non utilizzabile nel presente giudizio.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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