F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0144/CSA pubblicata del 6 Marzo 2025 –S.P.A.L. S.r.l.

Decisione/0144/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0207/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante - Componente (Relatore)

Carlo Buonauro – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0207/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.P.A.L. S.r.l. in data 17.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 111/DIV dell’11.02.2025;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla riunione, tenutasi in videoconferenza del giorno 19.02.2025,, il Cons. Nicola Durante e udito l'Avv. Giuseppe Santarelli per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.P.A.L. s.r.l. impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 111/DIV dell’11.02.2025, con cui il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla partita del campionato di Serie C 2024–2025 Virtus Entella S.P.A.L., disputata il 09.02.2025, ha irrogato al calciatore Juan Ignacio Molina la sanzione la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, di cui una per recidività in ammonizione, “per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, a seguito di un contrasto aereo e mentre entrambi i giocatori si trovavano a terra, lo colpiva volontariamente con una manata al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Assistente Arbitrale n. 1)”.

Col proposto reclamo, si chiede: a) l’annullamento della squalifica di due giornate per mancanza di una condotta violenta; b) la riduzione della sanzione o la sua conversione in sanzione pecuniaria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 19 febbraio 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Occorre premettere che il fatto in contestazione - una manata volontaria arrecata dall’incolpato al volto di un giocatore avversario, mentre entrambi si sono a terra in seguito ad un contrasto aereo – risulta ampliamente dimostrato attraverso il rapporto del primo assistente arbitrale, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Non possono essere ammessi come prova contraria i filmati prodotti dalla reclamante, assertivamente tratti dal portale Wyscout e dalle riprese video effettuate dai match analyst ufficiali di S.P.A.L., stante la precisa statuizione dell’art. 61, comma 2, C.G.S., secondo cui “gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Al contrario, il filmato viene allegato allo scopo di dimostrare che l’incolpato non ha commesso il fatto e non di dimostrare “ che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione” (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 179/CSA/2020-2021).

Né può operare il comma 3 dello stesso articolo, come richiamato dal comma 6, applicabile “ limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR”, il quale prescrive che la richiesta di esame “di filmati di documentata provenienza” sia effettuata dinanzi al Giudice sportivo nazionale “entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara” ed unitamente al versamento di “un contributo di euro 100,00”, stabilendo che “l’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta”.

Ora, nel caso in esame, anche a prescindere dalla verifica delle caratteristiche di documentata provenienza da attribuire ai filmati depositati, la richiesta proposta dinanzi alla Corte sportiva nazionale si palesa inammissibile: non solo perché andava effettuata presso il Giudice sportivo nazionale, ma anche perché il termine decadenziale è stato superato e non vi è prova del versamento del contributo suppletivo di euro 100,00.

Nel resto, la società reclamante assume che la condotta ascritta non può in alcun modo essere qualificata come violenta.

Sul punto, osserva il Collegio che integra la fattispecie di “ condotta violenta”, di cui all’art. 38 C.G.S., il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di “condotta antisportiva”, di cui all’art. 39 C.G.S., si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Avuto contezza di ciò, appare indubitabile che una manata in volto costituisca un atto violento, soprattutto per la delicatezza della parte del colpo attinta (cfr. C.S.A., Sez. III, 16 dicembre 2019, n. 101/2019-2020).

La circostanza che il fallo sia stato commesso quando il pallone non era a distanza di gioco e la natura volontaria dello stesso rendono equa la sanzione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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