F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0133/CSA pubblicata del 27 Febbraio 2025 – S.S.D. Città di Acireale 1946
Decisione/0133/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0192/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0192/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Città di Acireale 1946 in data 03.02.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.02.2025, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.S.D. Città di Acireale 1946 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Dampha Abdoluie, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone I, Nuova Igea Virtus / Acireale del 26.01.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa. Secondo la società Acireale il fatto si era verificato prima della battuta di un calcio d’angolo, allorché il calciatore sanzionato, mentre stava marcando un avversario, aveva ricevuto da costui degli insulti di stampo razzista ed un colpo al volto con una manata, reagendo con un "buffetto" al volto del contendente.
La società reclamante ha chiesto, pertanto, disporsi la rideterminazione della squalifica in termini più equi.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 febbraio 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Al 32 del 1T, a gioco fermo, il Sig.Dampha Abdoluie, numero 13, della società ospite (città di Acireale), colpiva con la mano aperta all'altezza del volto il numero 5 avversario. Lo stesso non riportava danni e proseguiva senza specifica problematica la gara.”
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, a gioco fermo e con un colpo inferto con una manata, reca in sé una indubbia potenzialità dannosa, anche considerando la parte del corpo da lui attinta, ovvero il volto dell’avversario. Peraltro, la difforme ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante non trova riscontro alcuno nel referto di gara.
Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Dampha Abdoluie risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce