F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0134/CSA pubblicata del 27 Febbraio 2025 – Cittadella Vis Modena S.S.D. a r.l./Piacenza Calcio 1919 S.S.D. a.r.l

Decisione/0134/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0185/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0185/CSA/2024-2025, proposto dalla società Cittadella Vis Modena S.S.D. a r.l. in data 29.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 81 del 21.01.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.02.2025,  il dott. Savio Picone e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il Presidente Dott. Marco Lei per la reclamante, l'Avv. Andrea Scalco per il Piacenza Calcio 1919 S.S.D. a.r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Cittadella Vis Modena ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 81 del 21 gennaio 2025) con cui è stato respinto il ricorso presentato in relazione alla gara Piacenza Calcio 1919/ Cittadella Vis Modena del 5 gennaio 2025 (conclusa col risultato di gara di 4 a 1).

L’odierna appellante aveva chiesto la ripetizione della gara, ai sensi dell’art. 10, quinto comma, C.G.S., a fronte dell’errore commesso dall’arbitro nell’infliggere, al termine del primo tempo e sul punteggio di 0 a 1, la sanzione dell’espulsione al calciatore Matteo Boccaccini del Cittadella, anziché ad altro calciatore del Piacenza.

Sulla conseguente squalifica per due giornate del Boccaccini è intervenuta la pronuncia di questa Sezione (n. 102 del 14 gennaio 2025) che, in accoglimento del reclamo del Cittadella, ha ridotto la squalifica ad una giornata.

Di seguito, le parti rilevanti della richiamata decisione:

“(…) Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Matteo Boccaccini per due giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: ‘Per avere a gioco fermo spintonato un calciatore avversario’. Al contempo, il Giudice Sportivo ha respinto l’istanza proposta dalla Cittadella Vis Modena, con allegazione di estratto video della partita ai sensi dell’art. 61, terzo comma, C.G.S., così motivando: (…) nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine del primo tempo di giuoco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra, e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal Direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione; (…) nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del CITTADELLA VIS MODENA, Matteo Boccaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation ‘spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio’, come ulteriormente confermato dal Direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo Giudice Sportivo un supplemento di rapporto; (…) attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabili condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4. La società reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione. A suo dire, l’arbitro sarebbe incorso in una svista, attribuendo una condotta violenta al Boccaccini; come provato dal video prodotto in giudizio, nel corso della rissa il portiere a terra era un tesserato della Cittadella Vis Modena (il n. 1 Andrea Piga, in maglia verde), colpito da un giocatore del Piacenza (il n. 9 Giorgio Recino, in maglia rossa); viceversa, il n. 30 Matteo Boccaccini sarebbe completamente estraneo ad ogni scontro o condotta disciplinarmente rilevante, ancor di più verso un proprio compagno di squadra, essendo intervenuto soltanto a protezione del proprio portiere che, in quel momento, si trovava in terra nei pressi dei giocatori che stavano animatamente discutendo dopo il fallo fischiato dall’arbitro; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 39 C.G.S.; la squalifica dovrebbe essere annullata o ridotta. (…) In rito, deve darsi atto che il Giudice Sportivo ha ammesso la prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., riconoscendo tuttavia rilevanza assorbente ed esclusiva a quanto riportato nel referto arbitrale. Ivi si legge che il n. 30 Matteo Boccaccini veniva espulso perché, durante una mischia al termine del primo tempo, spingeva un avversario, pur senza violenza, ed assumeva un atteggiamento provocatorio; con supplemento di rapporto, il direttore di gara ha riferito ‘(…) che l'espulsione che ho comminato ai danni del n. 30 Sig. Boccaccini Matteo, della squadra ospite Cittadella Vis Modena, nulla ha a che vedere con il presunto contatto subito dal portiere della medesima squadra, probabilmente colpito da un avversario (Piacenza Calcio), e che il sottoscritto non ha visto in quel frangente, poiché in mezzo a tanti giocatori in uno spazio ravvicinato. Il Sig. Boccaccini ha assunto atteggiamento provocatorio e ha utilizzato, altresì, le mani per spingere un avversario, seppur ribadisco senza alcuna violenza, durante un acceso confronto fra diversi giocatori alla fine del primo tempo, e per questo è stato espulso’. La reclamante ha diffusamente argomentato, anche nel corso della discussione orale, in merito all’individuazione del calciatore che avrebbe colpito al volto il portiere del Cittadella Vis Modena, ravvisando in tale gesto la reale ed effettiva ragione dell’espulsione comminata dall’arbitro. (…) Tuttavia, il thema decidendum del presente giudizio d’appello non può che essere circoscritto a quanto statuito dal Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale e della richiamata integrazione. Come correttamente deciso dal Giudice Sportivo, va escluso in capo al Boccaccini ogni addebito di condotta violenta differente da quanto indicato nel referto dell’arbitro. Dall’esame del video depositato in atti, deve altresì escludersi che al Boccaccini possa addebitarsi una condotta gravemente antisportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 C.G.S., non potendo così qualificarsi neppure quella descritta nel supplemento di referto, l'atteggiamento provocatorio e la ‘spinta’ di un avversario, quest’ultima essendo lieve, senza conseguenze fisiche e del tutto trascurabile, per quanto si percepisce nitidamente dalle immagini del video. La sanzione della squalifica per due giornate, determinata dal Giudice Sportivo secondo la misura edittale minima prevista dall’art. 39 C.G.S., è perciò ingiustificata e deve essere annullata. Questa Corte, tuttavia, non può che dare atto della automatica applicazione della sanzione prevista dall’art. 9, settimo comma, C.G.S., secondo il quale al calciatore espulso dal campo in occasione di una gara ufficiale è irrogata, come detto automaticamente e, dunque, senza margine di discrezionalità (se non in termini di aggravamento) la sanzione minima della squalifica per una giornata. Per quanto detto, la squalifica del Boccaccini è rideterminata al minimo edittale previsto dal Codice, come da dispositivo”.

Il Cittadella ha trasmesso un esposto alla Procura Federale, per l’accertamento dei fatti occorsi in occasione della partita, chiedendo al Giudice Sportivo di sospendere il giudizio in attesa delle indagini demandate alla Procura Federale.

Il reclamo qui in esame verte, in sintesi, sul fatto che il Boccaccini sarebbe stato espulso per una svista dell’arbitro ed avrebbe determinato l’ingiusta inferiorità numerica del Cittadella per tutto il secondo tempo della partita. Al termine del primo tempo, infatti, il Cittadella conduceva la gara per 0 a 1 e l’arbitro, se non fosse stato tratto in inganno in occasione della mischia, come da filmato e da deduzioni già prodotte in primo grado, non avrebbe espulso il Boccaccini, la cui assenza durante tutto il secondo tempo sarebbe stata decisiva a determinare la sconfitta finale con il risultato di 4 a 1. A ciò la reclamante aggiunge che l’arbitro avrebbe colpevolmente omesso di sanzionare il calciatore n. 9 del Piacenza, Giorgio Recino, responsabile della condotta violenta in danno del portiere Andrea Piga, ciò che avrebbe sicuramente inciso sull’andamento e sull’esito della gara, nel corso della quale il Recino ha segnato un gol ed effettuato due assist.

Il Giudice Sportivo, con la decisione qui appellata, ha respinto l’istanza di ripetizione della gara, così motivando: “ (…) rilevato come tali accertamenti appaiano tutt’ora volti a dimostrare che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini per ragioni diverse da quelle indicate in referto e nel successivo supplemento, nonostante che le motivazioni poste a base del provvedimento di squalifica risultino confermate dall’esame delle immagini video, come indicato dalla stessa Corte Sportiva d’Appello, che le ha puntualmente richiamate in seno alla valutazione con cui ha ridotto la misura afflittiva della sanzione (…)  rilevato come in assenza di ulteriori e diverse finalità, allo stato non ricavabili dagli atti, l’accertamento demandato alla procura appare perlustrativo e non in grado di giustificare una richiesta di ripetizione della gara o di incidere sulla sua corretta omologazione”.

Il Cittadella lamenta, in primo luogo, che il Giudice Sportivo non abbia sospeso il giudizio, in via pregiudiziale, in attesa dello svolgimento delle indagini della Procura Federale in merito alle effettive motivazioni dell’espulsione del Boccaccini. Nel merito, il Cittadella afferma che la decisione n. 102/2025 di questa Sezione avrebbe statuito, sulla scorta delle riprese video, l’erroneità della squalifica comminata al Boccaccini, in quanto non fondata su alcun comportamento disciplinarmente rilevante. Da ciò discenderebbe in via immediata il vulnus alla regolarità della gara, vista l’incidenza causale dell’errore arbitrale sul suo regolare svolgimento e sul risultato finale.

Si è costituita in giudizio la società controinteressata Piacenza Calcio 1919, depositando memoria e chiedendo il rigetto del reclamo.

All’udienza del 12 febbraio 2025, sentiti i difensori delle parti costituite, la causa è passata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante Cittadella chiede che, nella fattispecie controversa, sia ravvisato un manifesto errore tecnico dell’arbitro, ai fini della ripetizione della gara.

Invero, dai fatti sopra descritti viene in rilievo non già la mancata o erronea applicazione del Regolamento del gioco del calcio, con pregiudizio per il regolare svolgimento della gara, bensì l’interpretazione di una singola azione di gioco, come tale inidonea a determinare la ripetizione della gara, secondo il generale principio della preminenza del merito sportivo e dell’intangibilità del risultato di gara.

Come è noto, l’art. 10, quinto comma – lett. c), C.G.S., non suscettibile di interpretazione estensiva, postula la sussistenza del requisito della “irregolarità” della gara, ravvisabile in caso di errore tecnico commesso dall’arbitro per violazione del Regolamento del gioco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco (cfr. C.S.A., sez. III, 16 dicembre 2022 n. 79 ed i precedenti ivi citati).

Al contempo, va tenuto conto che, sul piano istruttorio, la prova televisiva è ammissibile in sede giudiziale nelle sole tassative ipotesi previste dall’art. 61, commi 2-ss., C.G.S. (error in persona o condotta violenta o blasfema), al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (cfr. in generale, sulla tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, C.S.A., sez. III, 19 ottobre 2021 n. 31; nel senso di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva, in caso di error in persona, a fini diversi da quelli disciplinari, ed in specie allo scopo di rilevare un presunto errore tecnico dell’arbitro, si veda C.S.A., sez. III, 14 dicembre 2020 n. 30; Id., sez. III, 17 febbraio 2020 n. 184).

Nella vicenda in esame, l’asserito errore commesso dall’arbitro sull’identità del calciatore che avrebbe colpito il portiere del Cittadella Andrea Piga viene impropriamente invocato dalla società reclamante, non più a fini disciplinari, bensì a fondamento della istanza di ripetizione della gara, cioè proprio per rilevare un errore tecnico dell’arbitro.

Per questo, da un lato, la ripresa televisiva non è utilizzabile; dall’altro, non si è neppure in presenza, a ben vedere, di un’irregolarità di gara astrattamente idonea a determinarne la ripetizione, poiché non viene in rilievo un errore nell’applicazione del Regolamento riconducibile a sua non conoscenza o dimenticanza, bensì una controversa interpretazione dei fatti di gioco, pur asseritamente viziata dalla svista materiale in cui l’arbitro sarebbe incorso.

Per le stesse ragioni, nessuna rilevanza possono assumere gli accertamenti della Procura Federale, onde non può accogliersi la richiesta di sospensione pregiudiziale formulata dalla reclamante e già disattesa dal Giudice Sportivo in primo grado. Ogni eventuale ed ulteriore acquisizione istruttoria, per mezzo di interrogatorio e prova testimoniale, sarebbe comunque inidonea a consentire, in sede giudiziale, una valutazione difforme da quella espressa dall’arbitro in gara, non vertendosi su errore tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, quinto comma 5, C.G.S.. per le ragioni sopra esposte.

Quanto, infine, alla decisione n. 102/2025 di questa Sezione, con la stessa è stata sì annullata la squalifica per due giornate irrogata al Boccaccini, in quanto non fondata su condotta violenta o gravemente antisportiva, ma nulla si è statuito in merito all’espulsione diretta comminata dall’arbitro al Boccaccini al termine del primo tempo di gioco, ed anzi dall’espulsione si è fatta scaturire l’automatica squalifica per una giornata. Pertanto, l'effetto conformativo della decisione n. 102/2025 resta circoscritto alla squalifica disposta dal Giudice Sportivo e non può essere esteso, con ben altre finalità, all'espulsione disposta dal direttore di gara.

In conclusione, il reclamo è respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 55 C.G.S., nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Condanna la società reclamante, ai sensi dell'art. 55 CGS, al pagamento delle spese in favore della controparte che liquida in 500,00.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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