F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0137/CSA pubblicata del 27 Febbraio 2025 – A.S.D. Licata Calcio
Decisione/0137/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0193/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0193/CSA/2024-2025 proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio in data 04.02.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12.02.2025, l’Avv. Stefano Agamennone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Licata Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Carmelo Dantona, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 81 del 28.01.2025, in relazione alla gara Castrum Favara/Licata Calcio del 26.01.2025.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo, che ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, ha così motivato il provvedimento: “a gioco fermo, colpiva con una gomitata di media intensità il volto di un avversario procurandogli momentaneo dolore.”
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto in via principale la revoca della sanzione inflitta; in subordine la riduzione della squalifica ad una giornata di gara ed in ulteriore subordine la riduzione della squalifica a due giornate di gara.
La A.S.D. Licata Calcio ritiene che la effettiva dinamica dei fatti non sia quella scritta dal direttore di gara nel referto, perché il proprio tesserato sarebbe stato vittima di un fallo da parte del calciatore della squadra avversaria, che poi avrebbe simulato di essere stato oggetto di un’azione violenta da parte del Dantona.
Secondo la reclamante il proprio tesserato non avrebbe, in ogni caso, posto in essere alcun comportamento volto ad offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui la condotta del calciatore Dantona non sarebbe violenta, né andrebbe inquadrata come gravemente antisportiva, perché il calciatore avversario “si è rialzato prontamente senza abbandonare il campo e riprendendo immediatamente a giocare, senza necessità di alcun intervento da parte dei sanitari, avendo un momentaneo dolore”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 febbraio 2025 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La reclamante sostiene che il proprio tesserato non avrebbe posto in essere alcuna condotta violenta, ma sarebbe stato vittima del comportamento falloso dell’avversario.
Dalla lettura del referto arbitrale, al quale l’Ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” in ordine alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara circa i fatti e le azioni poste in essere dai tesserati in campo, emerge, al contrario, che nel caso di specie, il Dantona ha posto in essere una condotta violenta.
E’ scritto, infatti, nel referto che il Dantona “a gioco fermo, colpiva con una gomitata di media intensità il volto di un avversario procurandogli momentaneo dolore.”
Un comportamento del genere può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato con la squalifica di 3 gare, così come previsto dall’art 38 del CGS.
Le attenuanti invocate dalla reclamante non possono essere prese in considerazione da parte di questa Corte, perché non v’è prova che il Dantona abbia commesso il fallo in reazione immediata ad un comportamento o fatto ingiusto altrui.
L’avere agito, poi, in reazione ad un violento colpo subito dall’avversario, non integra il presupposto per l’applicazione della circostanza attenuante ex art 13 co 1 lett a) CGS perché “il comportamento o fatto ingiusto altrui” non può essere costituito da un normale fallo di gioco, ma deve integrare un gesto che esuli dalla normale dinamica del gioco stesso.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce