F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0140/CSA pubblicata del 4 Marzo 2025 – Civitanovese Calcio SSD ARL
Decisione/0140/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0201/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0201/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Civitanovese Calcio SSD ARL in data 12.02.2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 88 del 04.02.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.02.2025, il dott. Agostino Chiappiniello e uditi per la reclamante l'Avv. Luca Olivastri e il Sig. Mauro Profili; è presente altresì il Sig. Giuseppe Cerolini, Segretario della Società Civitanovese Calcio SSD ARL;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Civitanovese Calcio SSD ARL, ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2025 inflitta al sig. Profili Mauro, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 88 del 4.2. 2025, in relazione alla gara Civitanovese Calcio SSD ARL/Avezzano Calcio ARL del 2 febbraio 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: " Espulso al termine della gara per avere protestato con veemenza nei confronti dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni offensive e lo inseguiva fino allo spogliatoio reiterando gli insulti. Inoltre, accedeva all'interno dello spogliatoio della Terna e, nonostante l'invito ad uscire si tratteneva per 4/5 minuti reiterando espressioni offensive e minacciose mentre assumeva atteggiamento minaccioso. Uscito dallo spogliatoio si tratteneva al di fuori delle porte dello stesso, reiterando gli insulti e le minacce”.
La società Civitanovese Calcio SSD ARL nega i fatti riportati nel referto arbitrale, evidenziando che il sig. Profili ha solo chiesto spiegazioni in ordine ad una decisione arbitrale non condivisa, senza minacciare o offendere la Terna Arbitrale.
La reclamante sostiene che nel caso di specie sia applicabile l’art. 36, comma 2, lett. a), del C.G.S. e non la lett. b) del medesimo comma, non essendoci stato alcun contatto fisico con la Terna Arbitrale e chiede poi l’applicazione delle attenuanti di cui di cui all’art. 13, comma 2, del C.G.S.
Nel corso dell’udienza sono stati uditi l’avv. Luca Olivastri e il sig. Mauro Profili per la reclamante. Presente anche il sig. Giuseppe Cerolini, segretario della società Civitanovese Calcio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene di dover accogliere parzialmente il reclamo.
Il Collegio rileva, innanzi tutto, che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Al termine della gara espellevo il sig. PROFILI perché si avvicinava a me sul terreno di gioco con atteggiamento provocatorio per contestare una mia decisione dicendomi 'ma che cazzo fai'. Dopo la notifica del provvedimento mi diceva 'sei un figlio di puttana'. Lo stesso mi seguiva fino alla porta del mio spogliatoio reiterando proteste dicendo è una vergogna, sei in malafede, pezzo di merda'. Una volta raggiunto lo spogliatoio arbitrale, lo stesso vi accedeva indebitamente e, nonostante l'invito ad uscire, vi si tratteneva all'interno per circa 4-5 minuti reiterando grida e urla come 'io non ti faccio più arbitrare, figlio di puttana', contestualmente agitando minacciosamente le mani a brevissima distanza dal mio volto, generandoci un concreto timore per la nostra incolumità. In tale circostanza un assistente arbitrale ha cercato aiuto nella dirigenza della soc. Civitanovese, ma nessuno, pur vedendo (e sentendo) l'episodio, è intervenuto in nostro aiuto. Pertanto, abbiamo dovuto attendere che il sig. PROFILI terminasse la propria condotta per poter chiudere lo spogliatoio. Dopo i fatti anzidetti lo stesso PROFILI si tratteneva al di fuori della porta dello spogliatoio arbitrale, insistendo nelle occasioni in cui la porta veniva riaperta con le minacce e gli insulti già menzionati”.
Alla luce dei precisi contenuti del referto arbitrale e considerata la gravità della condotta del sig. Profili, se al caso di specie è effettivamente applicabile l’art. 36, comma 2, lett. a) del C.G.S., come eccepito dalla reclamante, con conseguente applicazione della sanzione minima dell'inibizione per mesi due, è altrettanto vero, ad avviso del Collegio, la sussistenza dei presupposti per ravvisare la circostanza aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del C.G.S., avendo il sig. Mauro Profili posto in essere la condotta sanzionata violando i doveri derivanti delle proprie funzioni di dirigente addetto all’arbitro, il che comporta l'aggravamento della sanzione per un ulteriore mese di inibizione.
Infine, la sanzione va ulteriormente aggravata con un ulteriore mese di inibizione, in applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del C.G.S., avendo il sig. Profili ricevuto una sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, come da dec. n. 16 del 2024.
Complessivamente, pertanto, al sig. Mauro Profili viene inflitta la sanzione della inibizione per quattro mesi e fino al 30.5.2025.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della inibizione fino al 30.05.2025.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce