F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0141/CSA pubblicata del 4 Marzo 2025 –A.C.D. Campodarsego/SSD Virtus CiseranoBergamo1909 S.r.l.

Decisione/0141/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0196/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Francesca Mite - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0196/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.C.D. Campodarsego in data 07.02.2025,

per la riforma della decisone del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 86 del 30.01.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17.02.2025, l'Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Jacopo Tognon per la reclamante, presenti altresì l'Avv. Filippo Apolloni e il Presidente della società ACD Campodarsego Sig. Daniele Pagin; udita l'Avv. Francesca Auci per la società SSD Virtus CiseranoBergamo1909 S.r.l., in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio; Ritenuto in fatto e  considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C.D. Campodarsego ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 86 del 30 gennaio 2025 con cui è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in relazione alla gara tra l’A.C.D. Campodarsego e la S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo 1909 S.r.l., valida per la 25ª giornata del Campionato Nazionale di Serie D – Girone C a fronte dell’irregolarità delle porte del terreno di gioco rese disponibili dalla stessa società Campodarsego.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “- letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe; - rilevato come, prima dell’inizio della gara veniva presentata riserva scritta dalla società ospitata ed avente ad oggetto l’irregolare altezza di entrambe le porte; - rilevato come il Direttore di gara abbia constatato che entrambe le porte non rispettavano i parametri di altezza definiti dal Regolamento del Giuoco del Calcio e, pur avendo concesso alla società ospitante 45 minuti, il problema non veniva risolto; - preso atto che la gara non veniva disputata per le ragioni di cui in premessa”.

Il referto arbitrale riporta quanto segue:

“Alle ore 14:17 la soc. Virtus Ciserano Bergamo presentava riserva riscritta riguardo l’irregolarità dell’altezza di entrambe le porte. Avviso quindi la soc. Campodarsego richiedendo gli strumenti necessari per verificare quanto scritto, che provvede celermente a fornirmi quanto necessario. Dalla prima verifica l’altezza di entrambe le porte risulta essere non conforme a quanto previsto dal regolamento, quindi oltre le misure di tolleranza. La soc. Campodarsego con celerità si attiva per cercare di risolvere la problematica. Trascorsi 45 minuti si è proceduto nuovamente alla verifica. L’altezza della porta posizionata sul lato destro (spalle alla tribuna) risultava conforme alle misure previste dal regolamento, mentre per quella sulla sinistra l’altezza risultava essere più bassa rispetto a quanto previsto dal regolamento. Preso atto di questo non si è dato inizio alla gara”.

La nota aggiunta dal Direttore di gara nella sezione “Varie ed eventuali” riporta quanto segue:

“In merito alla dichiarazione della soc. Campodarsego specifico che era stato ricordato che non è previsto scavare lungo la linea di porta per aumentare solo la distanza tra palo e terreno e creando un dislivello con il resto del Tdg. E questo è stato segnalato dopo gli interventi effettuati sulla porta di sinistra (spalle alla tribuna). Non sono stati suggeriti o proibiti mezzi di ripristino delle corrette misure delle porte”.

Lamenta la reclamante la contraddittorietà del referto arbitrale con riferimento alla sezione “Varie ed eventuali”.

Nella prospettazione della reclamante, “da un lato, infatti, l’arbitro riconosce di non aver autorizzato la rimozione del terriccio che creava un piccolo dosso nel terreno (e quindi di livellare lo stesso all’altezza del terreno di 8 gioco); dall’altro (probabilmente rendendosi conto di aver commesso un grave errore non autorizzando gli addetti del Campodarsego ad intervenire come richiesto) precisa ex post nel Referto di non aver proibito mezzi di ripristino delle corrette misure delle porte”.

A dire della reclamante, la nota aggiunta dal Direttore di gara sarebbe priva di fede privilegiata perché non riguarderebbe il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, bensì una propria condotta assunta nei confronti degli addetti della società ospitante.

La reclamante contesta alla Virtus Ciserano Bergamo di aver tenuto un comportamento contrario a buona fede e ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver presentato riserva scritta alle ore 14.17 e, quindi, solo pochi minuti prima dell’orario di inizio della partita fissato alle ore 14.30.

Sostiene, infine, la reclamante di aver adottato tutte le misure necessarie ai fini della regolarità e praticabilità del campo di gioco anche nel corso dei giorni precedenti alla partita con la Virtus Ciserano Bergamo.

Conclude, pertanto, previo annullamento della decisione impugnata, chiedendo di disporre di giocare la gara non disputata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 17 febbraio 2025, sono comparsi, per la reclamante, l'Avv. Jacopo Tognon, il quale si è riportato al reclamo e alle conclusioni ivi rassegnate, l'Avv. Filippo Apolloni e il Presidente della società ACD Campodarsego Sig. Daniele Pagin; per la società SSD Virtus CiseranoBergamo1909 S.r.l., in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio, l'Avv. Francesca Auci, la quale si è riportata alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.

All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va chiarito anzitutto che, a norma dell’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., il Giudice Sportivo – e, nella presente sede, questa Corte Sportiva d’Appello – è ben competente a conoscere della “regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari”.

Ai fini dell'esercizio di tale potere, l'ordinamento prevede peraltro anche alcune regole rituali ad hoc, che prescrivono sì la “specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro”, o un’interlocuzione con lo stesso, ex art. 67, comma 4, C.G.S. (ciò cui segue anche una decisione “sul campo” del direttore di gara), ma senza per ciò escludere o limitare il sindacato degli organi di giustizia sportiva al riguardo (cfr., ad es., CGF, I, in Com. Uff., n. 250/CGF del 10 maggio 2012, in relazione al corrispondente art. 29, comma 5, previgente C.G.S.; cfr. anche, a fini applicativi, CSA, III, in Com. Uff. n. 66/CSA del 15 gennaio 2018).

Nel caso di specie, è incontestato, in punto di fatto, che, sin dalla prima verifica, l’altezza di entrambe le porte è risultata non conforme a quanto previsto dal Regolamento del giuoco del Calcio.

Il referto arbitrale, assolutamente preciso e dettagliato, riporta quanto segue: “Dalla prima verifica l’altezza di entrambe le porte risulta essere non conforme a quanto previsto dal regolamento, quindi oltre le misure di tolleranza. La soc. Campodarsego con celerità si attiva per cercare di risolvere la problematica. Trascorsi 45 minuti si è proceduto nuovamente alla verifica. L’altezza della porta posizionata sul lato destro (spalle alla tribuna) risultava conforme alle misure previste dal regolamento, mentre per quella sulla sinistra l’altezza risultava essere più bassa rispetto a quanto previsto dal regolamento. Preso atto di questo non si è dato inizio alla gara”.

Nel caso di specie l’Arbitro, per ovviare alla situazione di irregolarità ostativa all’inizio della gara, ha assegnato alla società Campodarsego 45 minuti di tempo per ristabilire l’esatta altezza delle porte; tuttavia, seppure la società ospitante si sia celermente attivata, trascorso tale termine, all’esito della simultanea verifica effettuata, ha constatato che la misurazione finale non consentiva di ritenere del tutto ripristinata l’altezza regolamentare delle porte e, pertanto, non ha dato inizio alla gara.

Dell’effettiva situazione d’irregolarità del terreno di gioco in relazione alle porte, ben sindacabile da questa Corte, non può che essere ritenuta responsabile la società ospitante (cfr., al riguardo, anche l’art. 59, comma 3, N.O.I.F.: “Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco […]”) (C.S.A. – sezione III, decisione n. 210/CSA del 4 maggio 2023). L’irregolarità del campo, infatti, costituisce una circostanza imputabile alle società sportive nel caso in cui le stesse abbiano ritenuto di non doversi adoperare per - o non siano state in grado di assicurare la - corrispondenza dell’impianto sportivo agli standard indicati dalla normativa federale (C.S.A. – sezione III, decisione n. 0092/CSA del 30 Novembre 2019). A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente chiarito che, laddove il terreno risulti privo dei requisiti di praticabilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, decisione n. 109 del 2023).

A fronte di tali emergenze, appaiono evidenti le circostanze meramente congetturali sulle quali il reclamo è fondato e che ne impongono, conseguentemente, il rigetto.

Non convince, infatti, la tesi della reclamante secondo cui il rapporto arbitrale sarebbe viziato da contraddittorietà. Nessuna contraddizione vi è, ad avviso della Corte, nelle dichiarazioni dell’arbitro, Sig.ra Deborah Bianchi, la quale ha dapprima precisato di aver ricordato al Campodarsego che non è previsto scavare lungo la linea di porta e, successivamente, ha specificato di non aver proibito l’utilizzo di mezzi di ripristino, riferendosi presumibilmente alle attrezzature precedentemente adoperate dalla reclamante per tentare di ricondurre le porte alle misure previste dalle norme regolamentari.

Decisamente priva di pregio si presenta anche la censura relativa alla assenza di fede privilegiata della nota aggiunta dal Direttore di gara nella sezione “Varie ed eventuali”. Il rapporto di gara, che nel caso di specie è coerente, completo e preciso nella descrizione degli eventi di cui il Giudice Sportivo ha tenuto conto, gode, come noto, di efficacia probatoria privilegiata, ex art. 61, comma 1, CGS., in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa. Infatti, l’espressione «in occasione dello svolgimento della gara», si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo, (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2021) anche, quindi, a quanto dichiarato dal Direttore di Gara nella parte del referto dedicata alle “Varie ed eventuali”.

In conclusione, per le su esposte ragioni, la decisione del Giudice Sportivo resiste alle avverse censure e va pertanto confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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