F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0158/TFN – SD del 4 Marzo 2025 (motivazioni) – Enea Benedetto, Antonio Ronci, Vito Salvatore Callaci e US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 124/TFN-SD

Decisione/0158/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0124/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari – Componente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

(Relatore) Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n 15321/46pf2425GC/SA/fm del 19 dicembre 2024, depositato il 23 dicembre 2024, nei confronti dei sigg.ri Enea Benedetto, Antonio Ronci, Vito Salvatore Callaci, nonchè nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del 19 dicembre, depositato il successivo 23 dicembre 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

-  il sig. Enea Benedetto

a) per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso fatto in modo che la società US Alessandria Calcio 1912 S.r.l. - impiegando in compensazione, mediante modelli F24 ex. art. 17 del D.Lgs. 241/ 97, crediti ACE inesistenti (articolo 19 d.l. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021) solo apparentemente maturati in capo a terze società non operative ed acquistati dalla US Alessandria Calcio 1912 S.r.l. l’8.9.2023 – non versasse le imposte dovute all’Erario all'anno 2023 per complessivi euro 238.405,00;

b) per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 84, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso fatto in modo che la società US Alessandria Calcio 1912 S.r.l., al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, emettesse le seguenti fatture per operazioni inesistenti:

(i) fattura n. 180 del 7.6.2023 per euro 1.500,00 oltre IVA asseritamente relativa ad un contratto di sponsorizzazione simulato sottoscritto il 7.6.2023;

(ii) fattura n. 189 del 19.7.2023 per euro 20.000,00 oltre IVA e fattura n. 229 dell’11.9.2023 per euro 10.000,00 oltre IVA entrambe asseritamente relative ad un contratto di sponsorizzazione simulato sottoscritto il 19.7.2023;

c) per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso fatto in modo che la società US Alessandria Calcio 1912 S.r.l. negoziasse con terzi soggetti nonché con i propri calciatori tesserati sigg.ri Antonio Ronci e Vito Salvatore Callaci, un accordo illecito in forza del quale, indipendentemente dal merito e dalle eventuali scelte tecniche dell’allenatore, si sarebbe obbligata a far giocare i predetti tesserati a fronte dell’incasso di un corrispettivo fittiziamente dissimulato mediante l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti di cui al precedente capo b);

d) per la violazione del disposto di cui all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nonostante ritualmente convocato, omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale, il giorno 9.9.2024, al fine di rendere audizione;

- il sig. Antonio Ronci

e) per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente a terzi, negoziato con la società US Alessandria Calcio 1912 S.r.l. un accordo illecito in forza del quale, indipendentemente dal merito e dalle eventuali scelte tecniche dell’allenatore, avrebbe avuto diritto a giocare a fronte del pagamento all’US Alessandria Calcio 1912 S.r.l., da parte di terzi, di un corrispettivo fittiziamente dissimulato mediante l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti di cui al precedente capo b), punto (ii);

- il sig. Vito Salvatore Callaci

f) per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, unitamente a terzi, negoziato con la società US Alessandria Calcio 1912 S.r.l. un accordo illecito in forza del quale, indipendentemente dal merito e dalle eventuali scelte tecniche dell’allenatore, avrebbe avuto diritto a giocare a fronte del pagamento all’US Alessandria Calcio 1912 S.r.l., da parte di terzi, di un corrispettivo fittiziamente dissimulato mediante l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti di cui al precedente capo b), punto (i);

- la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

g) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Enea Benedetto, così come dettagliati nei precedenti capi di incolpazione a), b) e c);

h) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente sig. Enea Benedetto nonché dai propri tesserati sigg.ri Antonio Ronci e Vito Salvatore Callaci così come rispettivamente dettagliati nei precedenti capi di incolpazione d), e) ed f).

La fase istruttoria

In data 6 giugno 2024, sul sito www.sportlegnano.it, veniva pubblicato un articolo nel quale si dava conto che il GIP del Tribunale di Alessandria aveva disposto il sequestro preventivo delle quote detenute dal sig. Enea Benedetto nella AC Legnano Calcio, nell’ambito di un procedimento penale che lo vedeva indagato per il reato di appropriazione indebita.

Acquisita la notizia, la Procura Federale provvedeva, in data 9 luglio 2024, ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 46pf24-25, con oggetto “Notizia stampa pubblicata sul sito "Sportlegnano.it" avente ad oggetto il sequestro di alcune quote della società AC Legnano”.

Contestualmente la Procura provvedeva a richiedere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria copia del decreto di sequestro nonché degli atti relativi al procedimento penale a carico del sig. Enea Benedetto.

In data 6.8.2024, la Procura della Repubblica trasmetteva alla Procura Federale:

- il decreto di sequestro preventivo n. 961/24 rg.GIP emesso in data 3.5.2024;

- la richiesta di riesame del suddetto provvedimento presentata dal sig. Enea Benedetto;

- l’ordinanza di rigetto del 6.6.2024;

- la notifica del provvedimento di sequestro, eseguita in data 15.5.2024.

In aggiunta a tali atti, la Procura federale provvedeva ad acquisire i fogli di censimento delle società AC Legnano SSDARL e US Alessandria Calcio 1912 S.r.l. nonché gli estratti storici di tesseramento del calciatore Antonio Ronci e del calciatore Vito Salvatore Callaci.

Sempre in via istruttoria, in data 27.8.2024, la Procura Federale provvedeva a convocare per il giorno 9.9.2024, presso gli uffici del CR Piemonte, il sig. Enea Benedetto quale persona sottoposta a indagini.

Nonostante il sig. Benedetto avesse per iscritto manifestato la propria disponibilità, lo stesso non si presentava all’incontro. Nel frattempo, in data 5.9.2024, la Procura chiedeva, ai sensi degli artt. 119, comma 5, C.G.S. e 47, comma 3, C.G.S. CONI, una proroga dei termini per la conclusione delle indagini. Con provvedimento di pari data, la Procura Generale dello Sport concedeva una proroga di 40 giorni, decorrenti dal giorno successivo della scadenza del termine ordinario ex art. 47, comma 3, C.G.S. CONI. In data 4.11.2024, la Procura Federale notificava al sig. Enea Benedetto, sia a mezzo pec presso la US Alessandria Calcio 1912 e sia a mezzo raccomandata A/R presso l’indirizzo di residenza, alla US Alessandria Calcio 1912, nonché ai calciatori Antonio Ronci e Vito Salvatore Callaci, l’avviso di conclusione delle indagini.

A seguito della ricezione del suddetto atto, i calciatori Antonio Ronci e Vito Salvatore Callaci provvedevano a nominare un proprio difensore di fiducia e a richiedere copia degli atti. Il sig. Callaci provvedeva anche a depositare memoria difensiva.

In data 23.12.2024, la Procura notificava agli incolpati l’atto di deferimento.

Al sig. Enea Benedetto il deferimento veniva notificato sia a mezzo pec, presso la società US Alessandria, sia a mezzo raccomandata A/R, presso l’indirizzo di residenza.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 14 gennaio 2025.

Il dibattimento

In data 4.1.2025 il sig. Antonio Ronci e il sig. Vito Salvatore Callaci si costituivano in giudizio depositando memoria difensiva. Con decreto del 13.1.2025, il Presidente del Tribunale, in accoglimento dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento formulata dal legale del sig. Ronci, Avv. Stelvio Del Frate, rinviava l’udienza al giorno 25 febbraio 2025.

All’udienza del 25 febbraio, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Stelvio Del Frate, in rappresentanza del sig. Antonio Ronci, l’Avv. Domenico Filosa e il sig. Saverio Callaci, in rappresentanza del sig. Vito Salvatore Callaci, il quale compariva anche personalmente.

Nessuno, invece, compariva in rappresentanza del sig. Enea Benedetto e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl.

Preliminarmente, il Presidente dava atto dell’intervenuta revoca dell’affiliazione della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, evidenziando quindi l’improcedibilità del deferimento nei confronti della stessa.

L’Avv. Dellavalle si riportava agli atti di deferimento, rilevando l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del sig. Callaci, e, per quel che riguardava il merito, sosteneva la conoscibilità, da parte dei deferiti Ronci e Callaci, degli accordi illeciti conclusi con il sig. Enea Benedetto.

Per tali motivi chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Enea Benedetto, anni 3 (tre) di inibizione;

- nei confronti del sig. Antonio Ronci, mesi 6 (sei) squalifica;

- nei confronti del sig. Vito Salvatore Callaci, giornate 10 (dieci) di squalifica.

Gli Avv.ti Domenico Filosa e Stelvio Del Frate si riportavano alle rispettive memorie difensive, evidenziandone gli aspetti principali.

La decisione

1. In via preliminare, va affrontata l’eccezione di improcedibilità, sollevata dalla difesa del sig. Callaci, per violazione dell’art. 125, comma 2, CGS.

Secondo il sig. Callaci, difatti, il deferimento sarebbe dovuto intervenire entro e non oltre la data del 19 dicembre 2024.

L’eccezione è infondata.

Nel caso di specie le indagini, a seguito della proroga concessa, si sono concluse in data 18 ottobre 2024.

La Procura ha notificato in data 4 novembre, e dunque nel rispetto dei termini di cui all’art. 123 CGS, l’avviso di conclusione delle indagini agli incolpati, assegnandogli il termine di 15 giorni per chiedere di essere sentiti o per presentare memoria difensiva. La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al sig. Enea Benedetto è stata eseguita a mezzo raccomandata A/R, spedita il 4 novembre e ricevuta dal sig. Benedetto in data 14 novembre.

Ebbene, il comma 2 dell’art. 125 CGS stabilisce che l’atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1, ossia entro trenta giorni dalla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per consentire agli incolpati di difendersi innanzi alla Procura.

Tuttavia, lo stesso comma 2 dell’art. 125 CGS stabilisce anche che, laddove vi siano più incolpati, il termine per il deferimento decorre dall’ultimo dei termini assegnati.

Poiché, come innanzi detto, al sig. Enea Benedetto l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 14 novembre, il termine di trenta giorni di cui all’art. 125 comma 2 CGS, è cominciato a decorrere, considerando i 15 giorni a difesa, il 29 novembre 2024.

Di conseguenza, risulta del tutto tempestiva la notifica dell’atto di deferimento eseguita in data 23 dicembre.

2. A questo punto è possibile affrontare il merito del deferimento.

La prima posizione da prendere in considerazione è quella del sig. Enea Benedetto.

Con il primo capo di incolpazione la Procura Federale contesta al sig. Enea Benedetto, in qualità di amministratore unico della US Alessandria Calcio 1912 srl, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 84, comma 1, NOIF, per aver fatto sì che la società dallo stesso amministrata non versasse all’erario, per l’esercizio 2023, imposte pari ad 238.405,00, procedendo alla compensazione di crediti ACE inesistenti acquistati da terzi soggetti.

Agli atti di causa, come innanzi detto, sono stati acquisiti dalla Procura Federale, tra le altre cose, il decreto di sequestro preventivo n. 961/24 rg. GIP emesso in data 3.5.2024 nonché l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame presentata dal sig. Enea Benedetto, emessa in data 6.6.2024, nell’ambito di un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Alessandria, che vede indagato il sig. Benedetto per i reati di cui agli artt. 8 e 10 quater, comma 2, d.l. 74/2000.

Dai suddetti atti, in particolare, emerge che il sig. Enea Benedetto, in qualità di amministratore unico della US Alessandria, in data 8.9.2023, ha acquistato, dalle società Il dolce vino srl e Alice Brand srl, crediti d’imposta ACE per un importo complessivo pari ad 238.405,00, che nei giorni immediatamente successivi ha portato in compensazione mediante l’utilizzo di modelli F24, consentendo in tal modo l’abbattimento delle imposte effettivamente dovute dalla società calcistica.

Detti crediti, tuttavia, a parere del Tribunale, devono ritenersi inesistenti.

Dai suddetti atti, difatti, si evince che dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è emerso che:

quanto alla società Il dolce vino srl,

- presso la sede legale e presso il luogo ove esercitava l’attività, la stessa risultava sconosciuta;

- il socio unico era deceduto da tempo;

- l’amministratore risultava da anni cancellato dai registri anagrafici del comune di residenza e le utenze allo stesso intestate erano inattive;

- l’ultimo bilancio depositato dalla società risaliva al 2017 e l’ultima dichiarazione fiscale al 2019;

- la società risultava formalmente avere un solo dipendente, al quale, tuttavia, non era mai stata corrisposta alcuna retribuzione.

Quanto alla società Alice Brand srl,

- la sede legale era ubicata presso un ufficio virtuale messo a disposizione da un’altra società, mentre l’unità locale indicata nella visura camerale risultava inesistente;

- presso la sede non vi erano documenti fiscali connessi ai crediti ACE ceduti;

- l’ultima dichiarazione fiscale risaliva al 2020;

- il volume di affari rinveniente dai bilanci 2020-2022 non era idoneo a formare la base ACE necessaria al credito ceduto; - la società risultava formalmente avere tre dipendenti, ai quali, tuttavia, non era mai stata corrisposta alcuna retribuzione.

Tutti questi elementi non possono che essere considerati quali indici sintomatici dell’inesistenza e non effettività dell’esercizio di attività imprenditoriale da parte delle società Il dolce vino srl e Alice Brand srl e, conseguentemente, dell’impossibilità per le stesse di generare i crediti di imposta ceduti alla US Alessandria Calcio.

Secondo la giurisprudenza, difatti, elementi significativi che dimostrano la sussistenza di una società cd. “cartiera”, ossia di una società, il cui scopo non è quello di produrre e scambiare beni o servizi sul mercato, bensì quello di mascherare o facilitare attività illegali come l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, e la frode, sono: l’assenza di adeguate strutture operative, di personale, di utenze, la scarsità di beni strumentali, il mancato versamento delle imposte e così via (Cass. 36247/2019).

Quanto alla consapevolezza in capo al sig. Enea Benedetto in ordine all’utilizzazione in compensazione di crediti in realtà inesistenti, basti dire che dagli atti del procedimento penale emerge non solo che l’acquisto dei crediti senza una puntuale due diligence era stato sconsigliato dai consulenti fiscali della società, ma anche che lo stesso Enea Benedetto aveva palesato ai propri consulenti dubbi in ordine alla bontà dei crediti da acquisire, e nonostante ciò aveva concluso ugualmente l’operazione.

In ogni caso, a prescindere dalla effettiva conoscenza della fittizietà dei crediti, è principio pacifico nell’ordinamento federale che nell’alveo dell’art. 4 CGS rientri ogni condotta di omesso controllo e vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive (Decisione/0042/TFNSD-2021-2022).

Pertanto, con riferimento al primo capo di incolpazione, può certamente ritenersi configurata, da parte del sig. Enea Benedetto, la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 84, comma 1, NOIF, non avendo lo stesso, soprattutto in presenza di indizi idonei a fare insorgere il sospetto riguardo alla legittimità dell’operazione, proceduto alle dovute verifiche in ordine alla veridicità dei crediti utilizzati in compensazione.

3. Con il secondo ed il terzo capo di incolpazione, che possono essere letti congiuntamente, si contesta al sig. Enea Benedetto di aver fatto sì che la società calcistica dallo stesso rappresentata si obbligasse, indipendentemente dal merito e dalle eventuali scelte tecniche dell’allenatore, a far giocare due calciatori a fronte dell’incasso di un corrispettivo fittiziamente dissimulato mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Secondo la Procura, in particolare, il sig. Enea Benedetto, quale amministratore unico della US Alessandria, avrebbe concluso con la ditta individuale Callaci Saverio e con la RS Impianti S.r.l. dei contratti di sponsorizzazione simulati al fine di far giocare due calciatori, figli dei titolari delle suddette società, ricevendo, a fronte dell’impegno assunto dalla società, un compenso mediante l’emissione di fatture fittizie, in quanto relative ai suddetti contratti di sponsorizzazione simulati.

Anche in tal caso il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. Enea Benedetto per le condotte contestate.

Nell’ambito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Alessandria, il sig. Enea Benedetto è indagato per il reato di cui all’art. 8 d.l. 2000/74, in quanto, quale amministratore unico della società calcistica, emetteva nei confronti della ditta individuale Callaci Saverio e della RS Impianti S.r.l. fatture per operazioni inesistenti apparentemente relative a contratti di sponsorizzazione conclusi con le suddette società.

In sede di indagini, la Guardia di Finanza ha escusso a SIT alcuni dipendenti e ex dipendenti della US Alessandria Calcio.

Dalle loro dichiarazioni è emerso che era prassi che i genitori di alcuni calciatori pagassero somme di denaro per far giocare i propri figli e che, per giustificare il detto introito, la società emettesse fatture a fronte di fittizi contratti di sponsorizzazione. Tra i giocatori per i quali era stata attuata la suddetta prassi vi era il sig. Antonio Ronci, figlio del socio di riferimento della RS Impianti srl.

I testi hanno inoltre dichiarato che il denaro illegittimamente ottenuto non serviva a finanziare la gestione della società, ma per fini personali del sig. Benedetto.

Tali dichiarazioni, a parere del Tribunale, tenuto conto dello standard probatorio che richiede il giudizio disciplinare sportivo, il quale non deve spingersi sino alla certezza assoluta della consumazione dell’illecito o al superamento del ragionevole dubbio, essendo sufficiente acquisire sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dello stesso, consentono di ritenere provata la commissione, da parte del sig. Enea Benedetto, degli illeciti al medesimo contestati, e, dunque, la responsabilità dello stesso sotto il profilo disciplinare.

4. Sussiste, infine, la responsabilità del sig. Enea Benedetto anche con riferimento all’ultimo capo di incolpazione, dal momento che il medesimo, benchè ritualmente convocato e benchè avesse manifestato la propria disponibilità, come emerge dalla lettera di convocazione inviatagli a mezzo mail in data 27.8.24 e dalla relativa mail di risposta, senza alcuna giustificazione, ha omesso di presentarsi all’audizione disposta dalla Procura Federale.

5. E’ possibile, a questo punto, passare a considerare la posizione dei calciatori Antonio Ronci e Vito Salvatore Callaci.

Secondo la tesi accusatoria, i suddetti calciatori avrebbero preso parte all’accordo illecito intercorso tra la ditta individuale Callaci Saverio, la RS Impianti S.r.l. e il sig. Enea Benedetto, in forza del quale gli stessi avrebbero avuto diritto a giocare, a fronte del pagamento all’US Alessandria Calcio, da parte delle succitate società facenti capo ai rispettivi genitori, di un corrispettivo fittiziamente dissimulato mediante l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti relative ai contratti di sponsorizzazione di cui ai precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale ritiene non esservi alcuna responsabilità a carico dei calciatori deferiti per i fatti contestati.

Agli atti del giudizio, difatti, non vi è alcun elemento che dimostri un loro coinvolgimento nelle operazioni contestate, le quali, del resto, sono state poste in essere da soggetti, le due società, rispetto ai quali i due calciatori erano del tutto estranei.

Né, per superare ciò, può aver rilievo quanto affermato dalla Procura in udienza in ordine ad una “conoscibilità” da parte dei calciatori dell’accordo illecito, atteso il legame parentale con i soci delle società coinvolte.

Ritenere valida la tesi formulata dalla Procura significherebbe riconoscere in capo ai calciatori deferiti una sorta di responsabilità oggettiva per il solo fatto che la condotta illecita sia stata posta in essere dai propri genitori, e, dunque, una loro responsabilità a prescindere dalla sussistenza di una condotta dolosa o colposa posta in essere dagli stessi.

Per tali motivi i calciatori Antonio Ronci e Vito Salvatore Callaci vanno prosciolti.

6. Quanto, infine, alla US Alessandria Calcio srl, a seguito della intervenuta liquidazione giudiziale, dichiarata con sentenza del Tribunale di Alessandria del 3 ottobre 2024, con provvedimento del 31 gennaio 2025 il Presidente Federale ha disposto la revoca dell’affiliazione alla suddetta società.

Detta revoca dell’affiliazione determina l’improcedibilità del giudizio nei confronti della US Alessandria Calcio 1912 S.r.l, non rientrando più, la stessa, nell’ambito di applicazione, sostanziale e processuale, del Codice di Giustizia Sportiva.

7. In ordine alle sanzioni, il Tribunale, tenuto conto della molteplicità dei fatti contestati nonché della particolare gravità degli stessi, ritiene congrua la sanzione di anni 4 di inibizione nei confronti del sig. Enea Benedetto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Antonio Ronci e Vito Salvatore Callaci.

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl. Irroga al sig. Enea Benedetto la sanzione di anni 4 (quattro) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                                    Carlo Sica

                                                                           

Depositato in data 4 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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