F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0161/TFN – SD del 10 Marzo 2025 (motivazioni) – Giuseppe Longo e della società Lucchese 1905 Srl – Reg. Prot. 151-154/TFN-SD
Decisione/0161/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0151/TFNSD/2024-2025
Registro procedimenti n. 0154/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 marzo 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 20968 /758pf24-25/GC/blp e n. 20989 /759pf24-25/GC/blp, entrambi del 3 marzo 2025, nei confronti del sig. Giuseppe Longo e della società Lucchese 1905 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 20968/758pf24-25/GC/blp del 3 marzo 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Longo Giuseppe, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre dicembre 2024 e gennaio 2025 e, segnatamente, per non aver versato:
- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00;
- le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00; 2. la società Lucchese 1905 s.r.l., per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Longo, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Con separata nota Prot. 20989/759pf24-25/GC/blp in pari data, i medesimi soggetti, nella qualità di cui sopra, sono stati attinti da ulteriore deferimento e chiamati a rispondere:
1. il sig. Giuseppe Longo, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 e, segnatamente per non aver versato:
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00;
- le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00;
i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità del trimestre novembre -dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 210.247,00;
- i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 19.340,00;
2. la società Lucchese 1905 s.r.l.:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Longo, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
I procedimenti hanno avuto origine da due distinte segnalazioni della Covisoc del 24.2.2025 e risultano entrambi iscritti nel registro della Procura Federale il medesimo giorno:
quello iscritto sub n. n. 758pf24-25 (n. 151/TFN-SD/2024-2025), dalla “Segnalazione … in ordine al mancato pagamento …, entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alle mensilità di novembre e dicembre
2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 2) delle N.O.I.F.”; quello iscritto sub n. 759pf24-25, (n. 1540/TFN-SD/2024-2025) dalla “Segnalazione … in ordine al mancato versamento …, entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps alle mensilità di novembre 2024 e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) delle N.O.I.F.”.
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: segnalazioni ed accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alle note prot. n.305/2025 e n. 304 del 24 febbraio 2025; fogli censimento della società Lucchese 1905 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2024 -2025; visura camerale della società Lucchese 1905 Srl.
Ritualmente notificate in data 25.2.2025 le corrispondenti Comunicazioni di conclusione delle indagini, le parti incolpate non hanno chiesto di essere ascoltate, né inviato memorie difensive.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 7.3.2025, gli incolpati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Con istanza ex art. 127 CGS del 5.3.2025 la società Lucchese 1905 srl, invece, per il tramite del suo Direttore Generale, avv. Veli, dato atto del mancato versamento di quanto previsto dalla normativa, tenuto conto della volontà societaria di regolarizzare la posizione debitoria entro il mese di marzo e della pregressa osservanza degli obblighi di pagamento, tenuto altresì conto della situazione in classifica che le avrebbe consentito di salvare la categoria, chiedeva di concordare la sanzione nella misura di punti 3 di penalizzazione, rappresentando che una penalizzazione maggiore avrebbe reso “impossibile la salvezza del club, con conseguente nocumento per tutti i propri dipendenti e per una intera città”.
La Procura federale riteneva insussistenti i presupposti per poter aderire ad un accordo ex art. 127 C.G.S., nei termini indicati, alla luce della costante giurisprudenza endofederale e per la incongruità delle sanzioni proposte rispetto alle contestazioni.
Il dibattimento
All’udienza del giorno 7.3.2025, svoltasi in modalità video conferenza, previamente disposta la riunione dei due procedimenti, hanno preso parte il Sostituto procuratore federale, avv. Alessandro D’Oria e, per la società, quale suo Direttore Generale, l’avv. Riccardo Veli.
L’avv. D’Oria, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per le incolpazioni di cui al procedimento sub n. 151/TFN-SD/2024-2025:
inibizione di mesi 3 (tre) per il sig. Longo Giuseppe;
punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Lucchese 1905 s.r.l.;
- per le incolpazioni di cui al procedimento sub n. 154/TFN-SD/2024-2025:
inibizione di mesi 3 (tre) il sig. Longo Giuseppe; punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Lucchese 1905 Srl.
L’avv. Veli ha contestato la interpretazione rinveniente dalla decisione della CFA n. 108/2023-2024, secondo cui l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS darebbe vita a due violazioni distinte, ciascuna sanzionabile con il minimo edittale di due punti di penalizzazione.
Tanto, secondo la prospettazione difensiva, in ragione della medesima natura giuridica delle ritenute sugli emolumenti e dei contributi INPS, in quanto entrambi elementi obbligatori della busta paga. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Nel procedimento n. 758pf24-25 (n.151/TFN-SD/2024-2025) si discute del mancato pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, da eseguirsi entro la scadenza del 17.2.2025 (in quanto coincidente con la domenica il 16 febbraio, giorno di calendario previsto dalla normativa).
La materia è regolata dal combinato disposto di cui all’art. 33, comma 3, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva ( 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: … d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo trimestre 1° novembre‐31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica) e all’art. 85, lett. A), par. V, punto 2, terzo cpv delle N.O.I.F. ( 2. Le società di Serie B e di Serie C devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: …. entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del trimestre 1° novembre-31 gennaio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati).
La norma di cui all’art 85 NOIF è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive. Il che rende indubbia la natura perentoria del termine suindicato, che deriva dalla sua indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società sportive. La violazione del termine perentorio è poi presidiata dall’art. 33 del C.G.S., il quale sanziona il mancato adempimento con la penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti (cfr. Decisione/0012/CFA-2024-2025).
Nel procedimento n. 759pf24-25 (n.154/TFN-SD/2024-2025) si discute del mancato versamento, entro il medesimo termine del 17.2.2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché dei contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel medesimo periodo.
L’ambito normativo di riferimento rimane quello di cui agli artt. 33 CGS e 85 delle NOIF, con la differenza che qui trattasi, per il medesimo trimestre, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps [art. 33, co. 4, lett. d) del CGS e art. 85, lett. A), par. VI, punto 2, terzo cpv. delle NOIF].
Anche per questa fattispecie valgono, quindi, le medesime considerazioni di carattere generale di cui sopra inerenti alla funzionalità della normativa, ai tempi e alle modalità di adempimento, tenuto conto, in punto sanzioni ed alla luce dell’ormai consolidato orientamento, che ai fini della sanzione minima edittale di due punti di penalizzazione prevista dalla norma, l’omesso versamento delle ritenute Irpef e l’omesso versamento dei contributi Inps costituiscono autonome violazioni del precetto normativo [ex plurimis: dec. n. 0013/CFA/2024-2025/A “I mancati versamenti di Irpef e Inps costituiscono fattispecie diverse (CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3.05.2024)”], ognuna suscettibile della sanzione minima prevista.
Così inquadrato il perimetro normativo e sanzionatorio, la responsabilità del sig. Longo Giuseppe, risulta accertata per tabulas.
Ed invero, dalla verifica eseguita dalla Co.Vi.So.C. è emerso che la società, alla scadenza federale del 17.2.2025:
- non ha pagato gli emolumenti netti, per un importo pari a circa 442.154,00 Euro, dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025;
- non ha pagato le rate dell’incentivo all’esodo, per un importo pari a circa 14.400,00 Euro, in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti ad un tesserato.
- non ha versato le ritenute Irpef, per un importo di circa 126.432,00 euro, relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025;
- non ha versato le ritenute Irpef, per un importo di circa 8.826,00, euro relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto da un tesserato in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025;
- non ha versato i contributi Inps, per un importo di circa 210.247,00 euro, relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025;
- non ha versato i contributi Inps, per un importo di circa 19.340,00 euro, relativi alle rate in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 dei piani di rateazione in essere.
Le risultanze della verifica non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte della Società che, per vero, oltre a non avere dedotto né allegato alcun fatto estintivo e/o impeditivo, se non la notoria e grave posizione debitoria, ne dà atto nella stessa richiesta di applicazione della sanzione del 5.3.2025 a firma del suo Direttore Generale.
Alla responsabilità del sig. Longo Giuseppe, come sopra accertata, consegue la responsabilità del sodalizio di appartenenza, chiamato a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta, ex 6, comma 1, CGS; sia a titolo di responsabilità propria, trattandosi di obblighi, quelli di cui all’art. 33 del CGS e all’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI) delle N.O.I.F., posti in modo diretto anche a carico delle società.
In punto sanzioni il Tribunale non intende discostarsi dall’ormai consolidato orientamento che ravvisa nell’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS due autonome violazioni, ognuna sanzionabile con la penalizzazione minima edittale di due punti in classifica.
Alla luce di quanto precede, pertanto, sanzioni congrue per entrambi i deferiti, in adesione alle richieste del rappresentante della Procura federale, sono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuseppe Longo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società Lucchese 1905 Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Claudio Sottoriva
Depositato in data 10 marzo 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai