F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0163/TFN – SD del 10 Marzo 2025 (motivazioni) – Stefano Alaimo, Doudou Aissatou Sarr Cissè e ACR Messina Srl – Reg. Prot. 153/TFN-SD

Decisione/0163/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0153/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20961/757pf2425/GC/pe del 3 marzo 2025 nei confronti dei sigg.ri Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè, nonché nei confronti della società ACR Messina Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 3 marzo 2025, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Stefano Alaimo, all’epoca dei fatti Presidente ed Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l.;

2. il sig. Doudou Aissatou Sarr Cissè, all’epoca dei fatti Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l.:

3. la società C.R. Messina s.r.l.; per rispondere:

1. il sig. Stefano Alaimo, all’epoca dei fatti Presidente ed Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025.

Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 46.271,00;

- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 66.909,00;

2. il sig. Doudou Aissatou Sarr Cissè, all’epoca dei fatti Amministratore dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.R. Messina s.r.l.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025.

Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 46.271,00;

- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 66.909,00;

3. la società A.C.R. Messina s.r.l.:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Alaimo e Doudou Aissatou Sarr Cissè, rispettivamente presidente ed amministratore, entrambi dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

La fase istruttoria

In data 24.2.25, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n.  757pf24-25, avente ad oggetto:

“Segnalazione della Co.Vi.So.C in ordine al mancato versamento da parte della Società A.C.R. Messina S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre 2024 e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85 lett. A) par. VI punto 2) delle N.O.I.F.”  ed acquisiva, oltre alla documentazione allegata alla segnalazione della Co.Vi.So.c, - di cui alla nota prot. n. 306 del 24.2.25, i fogli di censimento e la visura camerale della società. All’esito dell’espletata attività istruttoria, la Procura Federale, in data 25.02.25,  notificava la Comunicazione di conclusione delle indagini, a seguito della quale, nessuno dei soggetti avvisati faceva pervenire richieste e/o memorie difensive. In data 3.3.25,  la Procura provvedeva pertanto alla notifica dell’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 7 marzo 2025, ritualmente notificata, in data 6 Marzo 2025 gli avv.ti Luis Vizzino e Flavia Tortorella, in qualità di difensori e procuratori speciali della ACR Messina  e del L.R. Dott. Stefano Alaimo,  depositavano memoria difensiva con la quale,  sottolineando che la società avesse correttamente adempiuto al pagamento degli emolumenti, rappresentavano che  l’omesso versamento delle ritenute e dei contributi era ascrivibile alla coeva acquisizione della società, che non aveva consentito, nei termini stringenti previsti dalla normativa federale, di reperire i fondi necessari.

Chiedevano quindi, in via preliminare, di essere ammessi all’istituto di cui all’art. 127 CGS e, in via principale di contenere la sanzione entro i limiti edittali.

In via istruttoria, chiedevano l’audizione del deferito, con l’assistenza dei difensori.

Il dibattimento

All’udienza del 7.3.25, svoltasi in videoconferenza, partecipavano  l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura Federale e gli avv.ti Luis Vizzino e Flavia Tortorella per i deferiti Dott. Stefano Alaimo e società ACR Messina.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Alaimo:  mesi  3  (tre)  di inibizione;

- per la società ACR Messina srl:  punti 4  (quattro) di penalizzazione da scontarsi in questa stagione sportiva.

Prendeva la parola l’avv. Tortorella, la quale, nel riportarsi a quanto già dedotto nella memoria versata in atti, sottolineava l’eccessività della sanzione richiesta dalla Procura Federale, comportando di fatto una duplicazione della sanzione per la stessa fattispecie violativa. Interveniva poi  l’avv. Vizzino,  il quale, associandosi a quanto dedotto dall’avv. Tortorella, ribadiva che l’omissione contestata era ascrivibile al cambio societario intervenuto nel periodo in argomento.

La decisione

Il Tribunale  ritiene provata la responsabilità degli odierni deferiti in ordine agli addebiti loro ascritti per le motivazioni appresso specificate.

La  contestazione di cui all’atto di deferimento prende le mosse dai rilievi della Co.Vi.So.C., compendiati nella nota prot. n. 306 del 24.2.25, trasmessa alla Procura Federale, con la quale si segnalava l’omesso versamento, da parte della società ACR Messina srl, entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef, per complessivi  Euro 46.271,00 e dei contributi Inps, per complessivi Euro 66.909,00, inerenti agli  emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi al trimestre novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, come statuito dall’art. 85 lett. A), par. VI, pt. 2) delle NOIF.

Come è noto la materia è regolata dal combinato disposto dell’art. 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale “4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo trimestre 1° novembre31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica” e dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F, 1. Le società di Serie A devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite - entro il 16 febbraio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del trimestre 1° novembre-31 gennaio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”.

La normativa sopra richiamata è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti, quale indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive, entro prefissati termini perentori, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’ art. 8, comma 1, lett. g.

Nel caso di specie, le contestate omissioni, risultanti per tabulas, sono state altresì riconosciute nella memoria difensiva versata in atti, nella quale i difensori, nel sottolineare il corretto adempimento dell’obbligo di pagamento degli emolumenti, si sono limitatati ad invocare la buona fede dei deferiti, ascrivendo l’omesso versamento al cambio di proprietà della società che non avrebbe consentito, nei termini perentori previsti dalla normativa federale, di ottemperare a tutti gli obblighi ivi previsti.

Sotto tale profilo, oltre a rilevare che la cessione delle quote è intervenuta in data 2.1.25 e la nomina dei legali rappresentanti, odierni deferiti, è stata deliberata dall’assemblea dei soci in data 7.1.25,  attesa la perentorietà dei termini e la ratio normativa, non può attribuirsi alcuna valenza giustificativa ad  eventuali difficoltà della nuova compagine societaria nel rinvenire i fondi necessari all’adempimento degli obblighi normativamente previsti.

Secondo consolidata giurisprudenza, il rigore normativo trova fondamento nell’esigenza di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria delle società sportive, al fine di garantire la par condicio tra le squadre partecipanti ai campionati  e, per l’effetto,  la regolarità delle competizioni.

Tanto premesso, il Collegio ritiene accertate le violazioni ascritte agli odierni deferiti in quanto provate per tabulas e, sotto il profilo sanzionatorio, reputa congrue  le sanzioni richieste dalla Procura Federale, in quanto conformi al dettato normativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Alaimo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Doudou Aissatou Sarr Cissè, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ACR Messina Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2025.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                               Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 10 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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