F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0164/TFN – SD del 12 Marzo 2025 (motivazioni) – Enea Benedetto – Reg. Prot. 132/TFN-SD
Decisione/0164/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0132/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Gianfranco Marcello – Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15810/66bispf24-25GC/PM/mg del 7 gennaio 2025, depositato il 9 gennaio 2025, nei confronti del sig. Enea Benedetto, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto notificato e depositato in data 9 gennaio 2025, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Enea Benedetto, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, contestandogli:
la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022 per avere lo stesso fatto in modo che la società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, per la stagione sportiva 2023 - 2024, nonostante quanto dichiarato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023 – 2024, non rispettasse l’impegno a far partecipare il responsabile del proprio ufficio stampa all’incontro formativo di aggiornamento così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Manuale Licenze Nazionali Serie C 2023 2024, Titolo III), lett. A), punto 1), sub p).
La fase istruttoria
Il presente procedimento trae origine dall’indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 66 pf 24-25, avente ad oggetto “Inosservanza della società US Alessandria Calcio 1912 degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023/2024”.
Nel corso dell’attività istruttoria è stata acquisita, in particolare, la nota prot. 3285/2024 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi con i seguenti allegati:
(i) Comunicato Ufficiale 67/A del 9 novembre 2022;
(ii) Dichiarazione di impegno rilasciata il 7.6.2023 dalla società US Alessandria Calcio 1912 Srl;
(iii) Elenco partecipanti all’incontro formativo per Responsabile Ufficio Stampa per le società di Lega Pro del 9 aprile 2024;
(iv) Comunicazione pec trasmessa dalla Lega Pro alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl dell’8 maggio 2024;
(v) Comunicazione pec trasmessa dalla Lega Pro alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl del 6 giugno 2024.
Nella suddetta Nota, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha rilevato come la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, contrariamente agli impegni assunti nella Dichiarazione di impegno, aveva omesso, nell’aprile 2024, di far partecipare il proprio Responsabile Ufficio Stampa agli incontri formativi per le società di Lega Pro del 9 aprile 2024 previsti dal Comunicato Ufficiale 67/A del 9 novembre 2022. La Commissione segnalava altresì che la società non aveva neppure compilato, entro il 20 maggio 2024, il questionario previsto quale procedura riparatoria ai sensi della medesima norma (Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, Titolo III).
All’esito di tali accertamenti la Procura ha notificato la comunicazione di conclusione indagini presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società US Alessandria Calcio 1912 Srl.
Rilevato, tuttavia, che nonostante la specifica richiesta formulata nei confronti dell’Alessandria, quest’ultima non aveva fornito prova della formale trasmissione della predetta Comunicazione di Conclusione delle Indagini al suo rappresentante legale, sig. Enea Benedetto, la Procura ha disposto, con provvedimento del 7 novembre 2024 , la separazione della posizione dello stesso sig. Enea Benedetto al fine di procedere alla rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini dopo aver espletato le necessarie ricerche anagrafiche.
La parte incolpata è rimasta silente ed in data 9 gennaio 2025 la Procura federale ha notificato il deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, per la discussione del procedimento, l’udienza del 6 febbraio 2025. A tale udienza, rilevato che l’avviso di udienza era stato consegnato al deferito in data 25 gennaio 2025, ovvero in data non compatibile con il rispetto dei termini di comparizione, la trattazione del procedimento veniva rinviata all’udienza del 4 marzo 2025.
Il dibattimento
In sede di discussione, nella quale il deferito non è comparso, l’Avv. Francesco Tropepi, in rappresentanza della Procura Federale, ha chiesto il proscioglimento del sig. Enea Benedetto, rilevando che, dai fogli di censimento depositati in atti, sarebbe emerso che l’indagato, all’epoca dei fatti, non ricopriva la carica di rappresentante della società US Alessandria Calcio 1912 SrI.
La decisione
Come evidenziato dalla stessa Procura in sede dibattimentale, dai fogli di censimento in atti (in particolare da quello di cui alla pratica uaf-2024-01292) risulta, in effetti, che l’odierno deferito, all’epoca dell’accadimento dei fatti oggetto di contestazione, non aveva più la rappresentanza legale della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, in quanto, già in data 8 gennaio 2024, e dunque ben prima dell’aprile e del maggio 2024, nei quali si erano svolti i fatti contestati era subentrato al suo posto, come Presidente della società, il sig. Andrea Molinaro.
Per tale ragione, dunque, non sussistono i presupposti per l’imputazione del deferito che, dunque, deve essere prosciolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Enea Benedetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 marzo 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Carlo Sica
Depositato in data 12 marzo 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai