FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.359/AA del 06/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ATZORI ASD CASALOTTI CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 588 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Federico ATZORI, e della società A.S.D. CASALOTTI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Federico ATZORI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Casalotti Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Casalotti Calcio – Pro Calcio Cecchina disputata il 10.12.2024 e valevole per il campionato di serie C1 di Calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro appena indicato e della classe arbitrale nel suo complesso intesa mediante espressioni offensive contenute in un post ed in una successiva risposta pubblicata a corredo di un “commento” allo stesso post;
A.S.D. CASALOTTI CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva , per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Federico Atzori;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Federico ATZORI, × Società A.S.D. CASALOTTI CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco LOTRIONTE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Federico ATZORI,
€ 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASALOTTI CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.