FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.362/AA del 12/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STEFANI ASD CORTEFRANCA FRANCIACORTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 634 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Andrea STEFANI, e della società A.S.D. CORTEFRANCA FRANCIACORTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea STEFANI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Cortefranca Franciacorta, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 31.10.2024, dopo la pubblicazione in pari data del Comunicato Ufficiale n. 17 della Delegazione di Brescia contenente il provvedimento di squalifica per quattro giornate assunto a suo carico dal Giudice Sportivo a seguito dell’espulsione subita nel corso della gara Eden Esine - ASD Cortefranca Franciacorta disputata il giorno 27.10.24 e valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria, a mezzo di un post pubblicato sui propri profili personali del social network Instagram e del social network Facebook, nonché in una risposta pubblicata, nella medesima data, a corredo di un “commento” pubblicato da altro utente al predetto post apparso sul proprio profilo Instagram, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio e della reputazione propri dell’arbitro che ha diretto l’incontro appena citato, nonché per l’effetto e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa;

A.S.D. CORTEFRANCA FRANCIACORTA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Andrea Stefani;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Andrea STEFANI,

Società A.S.D. CORTEFRANCA FRANCIACORTA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pergiuseppe MOMETTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Andrea STEFANI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CORTEFRANCA FRANCIACORTA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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