DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 01.10.2024 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 28/ 9/2024 TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL – SERAVEZZA POZZI CALCIO
gara del 28/ 9/2024 TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL - SERAVEZZA POZZI CALCIO
Il Giudice Sportivo: - letto il referto depositato dall'Arbitro in relazione alla gara in epigrafe; - rilevato che all'ora fissata per l'inizio della gara la ospitante TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL non aveva garantito una adeguata e regolamentare predisposizione del campo di gioco e non aveva depositato i documenti di riconoscimento dei calciatori indicati in distinta; - rilevato che decorso il tempo d'attesa massimo previsto, pari a 45 minuti, le problematiche legate al campo di gioco non erano integralmente risole e continuava a difettare la consegna dei documenti di riconoscimento; - rilevato come tale ritardo sia del tutto ingiustificato ed in ragione del medesimo l'Arbitro abbia dichiarato l'impossibilità di disputare la gara.
P.Q.M.
Delibera: - di assegnare alla società TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL la perdita della gara con il punteggio di 0-3; - di condannare la società TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL al pagamento di un'ammenda pari ad € 500.