DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 29.10.2024 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 12/10/2024 CLUB MILANO S.S.D. A R.L. – MAGENTA

gara del 12/10/2024 CLUB MILANO S.S.D. A R.L. - MAGENTA

Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal CLUB MILANO SSD ARL, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore MARTINO LORENZO tesserato per la AC MAGENTA CALCIO 1945; - lette le controdeduzioni depositate dall.AC MAGENTA CALCIO 1945 con cui si chiede il rigetto del reclamo e le memorie ex art.67 comma 7 fatte pervenire dal CLUB MILANO SSD ARL per ulteriore replica alle deduzioni difensive avversarie; - rilevato che al calciatore MARTINO LORENZO, all'epoca tesserato per il CLUB MILANO SSD ARL, è stata comminata all'esito della gara della fase finale Playoff Allievi Under 17 Regionali Elite, VARESINA - CLUB MILANO del 1° maggio 2024, la squalifica per tre gare per condotta violenta, di cui al C.U. n. 76 del 2 maggio 2024 emesso dal Comitato Regionale Lombardia; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella stagione 2023/24, non avendo il CLUB MILANO, guadagnato l'accesso alle fasi successive della competizione per il titolo regionale; - rilevato che nella stagione 2024/25 il calciatore MARTINO LORENZO veniva tesserato per la Società AC MAGENTA ed è stato inserito in distinta nelle prime cinque gare che il nuovo sodalizio ha disputate nella Under 19 2024/25, non scontando la squalifica comminatagli - rilevato che la squalifica comminata nella precedente stagione sportiva non è stata scontata prima della gara in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 6, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla AC MAGENTA CALCIO 1945 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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