DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 08.10.2024 – Campionato Serie D – Delibera – VIGASIO A R.L. – CASTELLANZESE 1921 A.S.D.

VIGASIO A R.L. - CASTELLANZESE 1921 A.S.D.

Giudice Sportivo - letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, USD CASTELLANZESE 1921 ASD, con il quale si chiede sia inflitta alla SSD VIGASIO ARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori "giovani"; - rilevato che la SSD VIGASIO ARL è scesa in campo, con almeno 3 calciatori under, di cui uno nato dal 1º gennaio 2006 (Saraniero Daniele, n. 7), uno nato dal 1º gennaio 2005 (Businarolo Marco, n. 1) e due nati dal 1º gennaio 2004 (Mozzo Filippo, n. 8, e Orfeini Thomas n. 9), ma nel corso del secondo tempo procedeva alla sostituzione di tre dei quattro calciatori e più precisamente: al 12' del secondo tempo, il n. 7 Saraniero Daniele (classe 2006) con il n. 19 Novelli Cristiano (classe 2006); al 34’ del secondo tempo, il n. 9 Orfeini Thomas (classe 2004) con il n. 20 Salata Alberto (classe 1999); al 42’ del secondo tempo, il n. 8 Mozzo Filippo (classe 2004) con il. 15 Hoxha Marco (classe 1998); - rilevato che la sostituzione effettuata al 42’ del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno tre calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1º luglio 2024 per la stagione sportiva 2024/2025.

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla SSD VIGASIO ARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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