DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 14/01/2025 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 14/12/2024 GELBISON S.S.D. A.R.L. – SCAFATESE FC SSD ARL
gara del 14/12/2024 GELBISON S.S.D. A.R.L. - SCAFATESE FC SSD ARL
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SCAFATESE FC SSD ARL con il quale si richiede che venga inflitta alla GELBISON S.S.D. A.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara, poiché, secondo la ricostruzione della società reclamante, nell'ambito della gara in epigrafe, valevole per il Campionato Nazionale Under 19, il calciatore VICINANZA RAFFAELE, schierato con il n. 4 dalla GELBISON S.S.D. A.R.L., non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato per il medesimo sodalizio. - lette le controdeduzioni inviate dalla GELBISON S.S.D. A.R.L. con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma l'assoluta regolarità della posizione del calciatore VICINANZA RAFFAELE in occasione della gara in oggetto, avendo regolarmente provveduto al suo tesseramento in data 12 dicembre 2024; - considerato come la stessa reclamante formuli i propri addebiti in maniera meramente probabilistica e presuntiva.
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della SCAFATESE FC SSD ARL. 4) di condannare la SCAFATESE FC SSD ARL al pagamento delle spese in favore del GELBISON S.S.D. A.R.L., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55, comma 1, C.G.S.