DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 14/01/2025 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 14/12/2024 ANCONA S.S.C. A.S.D. – CALCIO ATLETICO ASCOLI
gara del 14/12/2024 ANCONA S.S.C. A.S.D. - CALCIO ATLETICO ASCOLI
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal ANCONA S.S.C. A.S.D., con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore NEZIRI MATTEO tesserato per la CALCIO ATLETICO ASCOLI; - rilevato che al calciatore NEZIRI MATTEO, è stata comminata la squalifica per una gara per somma di ammonizioni, come da C.U. n. 39 del 3 dicembre 2024 emesso da FIGC LND Dipartimento Interregionale; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella gara disputata dalla CALCIO ATLETICO ASCOLI contro il VIS PESARO 1898 SRL, il 7 dicembre 2024, in quanto gara tra squadre considerate "fuori classifica", come da C.U. n. 6 del 12.09.2024; - rilevato pertanto che la squalifica comminata nella precedente gara del Campionato Nazionale Under 19 non è stata scontata prima della gara in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 6, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla CALCIO ATLETICO ASCOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.