DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 7 del 04.09.2024 – Coppa Italia – Delibera – REAL CALEPINA F.C. S.S.D.A.R.L. – NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D.A.R.L. DEL 25 AGOSTO 2024:
REAL CALEPINA F.C. S.S.D.A.R.L. – NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D.A.R.L. DEL 25 AGOSTO 2024:
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA F.C. S.S.D.A.R.L., con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore BELECCO LEONEL JAVIER tesserato per la NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D.A.R.L.; - rilevato che al calciatore BELECCO LEONEL JAVIER, all’epoca tesserato per la SUPERGIOVANE CASTELBUONO, è stata comminata all’esito della gara della Coppa Italia di Eccellenza — CR Sicilia 2023/24, SUPERGIOVANE CASTELBUONO — PATERNO CALCIO del 24 gennaio 2024, la squalifica per una gara di ammonizioni di cui al C.U. n. 296 del 26 gennaio 2024 emesso dal Comitato Regionale Sicilia; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia di Eccellenza 2023/24 — CR Sicilia, non avendo la SUPERGIOVANE CASTELBUONO, guadagnato l’accesso alle fasi successive del torneo; - rilevato che nella presente stagione sportiva 2024/25 il calciatore BELECCO LEONEL JAVIER veniva tesserato dalla NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D.A.R.L. con cui prendeva parte alla gara per il primo turno della Coppa Italia LND 2024/2025, venendo schierato in campo fin dal primo minuto con il n. 30; - rilevato che la squalifica comminata nella precedente stagione sportiva non è stata scontata prima di quella in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 6, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla NUOVA SONDRIO CALCIO S.S.D.A.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.