DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 24.12.2024 – Campionato Serie D – Delibera – BASSANO VIRTUS SSD A RL – MESTRE SSDARL

BASSANO VIRTUS SSD A RL - MESTRE SSDARL

Il Giudice Sportivo - letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla MESTRE SSD a RL, con il quale si chiede sia inflitta al FC BASSANO SSD a RL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società rinunciato in maniera illegittima ed ingiustificata alla disputa della gara in epigrafe, per avere rifiutato di acconsentire alla sostituzione di un assistente arbitrale, impedito da un infortunio, con un ufficiale di gara reperito tra il pubblico. - lette le controdeduzioni del FC BASSANO SSD a RL con cui si evidenzia come le ragioni del rifiuto siano da ricercare nell’aver preferito l’arbitro, tra diversi potenziali sostituti, persona riconducibile ai tifosi della società AC MESTRE SSD, oltre che per non meglio precisate ragioni di ordine pubblico. - lette la memoria ex art. 67, co. 7, CGS con cui la MESTRE SSD a RL che, nell’insistere nelle rassegnate conclusioni, chiede che venga inflitta alla FC BASSANO SSD a RL la condanna alle spese in proprio favore ai sensi dell’art. 55 CGS. - rilevato come dal referto arbitrale emerga in maniera chiara che al 34º del primo tempo l’A.A. n.1 accusava un infortunio alla schiena, che gli impediva di proseguire la gara e che, a fronte di tale circostanza, veniva reperito un nuovo assistente arbitrale tra il pubblico presente in tribuna, secondo quanto previsto dall’art.67 NOIF, il quale esibiva il proprio tesserino, si accordava con il direttore di gara e raggiungeva gli spogliatoi. - considerato che a fronte della sostituzione proposta, la FC BASSANO SSD a RL opponeva, con argomentazione inconferente e pretestuosa, una presunta incompatibilità dell’assistente individuato, in ragione di una sua appartenenza alla tifoseria ospitata e che nemmeno la proposta di ricorrere agli assistenti di parte trovavo il consenso delle società;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere al FC BASSANO SSD a RL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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