DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 21.01.2025 – Campionato Serie D – Delibera – PIACENZA CALCIO 1919 SSDARL – CITTADELLA VIS MODENA A.S.D
PIACENZA CALCIO 1919 SSDARL - CITTADELLA VIS MODENA A.S.D
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. con cui si chiede, in via principale e pregiudiziale, di sospendere il presente giudizio in attesa del giudizio incardinato avanti alla Corte Sportiva di Appello — avverso la squalifica per due gare effettive del calciatore Matteo Boccaccini,— nonché delle indagine demandate alla Procura federale ed, in via subordinata, di accertare l’irregolarità della gara e disporne la ripetizione; - esaminata la decisione n. 0102/CSA-2024-2025 della Corte Sportiva d’Appello nazionale in cui si afferma espressamente che “come correttamente deciso dal Giudice Sportivo, va escluso in capo al Boccaccini ogni addebito di condotta violenta differente da quanto indicato nel referto dell’arbitro” ed al contempo, a seguito dell’esame “del video depositato in atti” ha rideterminato la sanzione della squalifica da due giornata ad una, dovendosi escludere “che al Boccaccini possa addebitarsi una condotta gravemente antisportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 C.G.S.”. - letta la memoria ex art. 67 deposita dal Piacenza Calcio con cui si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Cittadella Vis Modena S.S.D. a R.L. ovvero rigettarlo ed omologare il risultato della gara in epigrafe. - letta la ulteriore memoria ex art. 67 Vis Modena S.S.D. a R.L. in cui si insiste per la persistente pregiudizialità degli accertamenti richiesti alla Procura federale e nelle rassegnate conclusioni e richieste istruttorie. - rilevato come tali accertamenti appaiano tutt’ora volti a dimostrare che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini per ragioni diverse da quelle indicate in referto e nel successivo supplemento, nonostante che le motivazioni poste a base del provvedimento di squalifica risultino confermate dall’esame delle immagini video, come indicato dalla stessa Corte Sportiva d’Appello, che le ha puntualmente richiamate in seno alla valutazione con cui ha ridotto la misura afflittiva della sanzione. Rilevato come in assenza di ulteriori e diverse finalità, allo stato non ricavabili dagli atti, l’accertamento demandato alla procura appare perlustrativo e non in grado di giustificare una richiesta di ripetizione della gara o di incidere sulla sua corretta omologazione
P.Q.M.
Dispone: - di respingere il reclamo; - di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: PIACENZA Calcio 1919 SSDARL - CITTADELLA VIS MODENA A.S.D 4 -1 - di addebitare sul conto del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. la tassa di reclamo.