DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 28.01.2025 – Campionato Serie D – Delibera – ASD Borgaro Nobis 1965 — ASD AVC Vogherese 1919:

 

ASD Borgaro Nobis 1965 — ASD AVC Vogherese 1919:

 Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD AVC Vogherese 1919, con il quale si chiede di disporre a carico della ASD Borgaro Nobis 1965 la sanzione della perdita della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato all’arbitro, prima dell’inizio gara, specifica riserva scritta in merito alla deformazione di uno dei pali della porta a sinistra del campo di gioco, in prossimità dell’ingresso sul terreno di gioco. In particolare a detta della reclamante, il primo ufficiale avrebbe autorizzato l’inizio della gara nonostante la manifesta irregolarità del palo che si presentava “non conforme, deformato in maniera spigolosa, inclinato ed ammaccato” ritenendo che a causa della “condizione gravosa” il palo “avrebbe modificato significativamente la traiettoria del pallone nel caso in cui fosse stato colpito dal medesimo”, che la sua deformazione “modificava la larghezza della porta” e “avrebbe potuto comportare significativi rischi per la sicurezza dei calciatori in campo”. Pertanto, si assumeva la violazione della Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio; - rilevato come il direttore di gara, nel proprio referto di gara da contezza della circostanza e afferma che “a seguito del sopralluogo effettuato con capitani e dirigenti di entrambe le società e presa visione del verbale dello stato di consistenza del campo sportivo, non sono state riscontrate difformità e irregolarità rispetto alla regola numero 1 del regolamento del giuoco del calcio, ma solamente normale usura del palo”. Inoltre, sentito l’arbitro per maggior chiarimento, il medesimo inoltrava supplemento di rapporto nel quale afferma che successivamente alla presentazione di riserva scritta, pervenutagli alle 14.28, il medesimo si prodigava ad effettuare i sopralluoghi necessari in contraddittorio con le società e non avendo riscontrato “alcuna difformità e irregolarità” aveva potuto dare il via alla gara alle 15:13.

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore della ASD Borgaro Nobis 1965; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ASD AVC Vogherese 1919.

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