DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 04.02.2025 – Campionato Serie D – Delibera – MESTRE SSDARL – LAVIS A.S.D.
MESTRE SSDARL - LAVIS A.S.D.
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. LAVIS A.S.D., con il quale si richiede che venga inflitta alla A.C. MESTRE SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, di due calciatori: MASETRICKY, schierato in campo dalla A.C. MESTRE SSDARL con il n. 33 sin dall’inizio della gara e TURCHETTA GIANLUCA, entrato in campo al 12° del secondo tempo con il n. 27. In particolare a MASET RICKY era stata comminata una squalifica per quattro gare, con C.U. n. 53 del 12 novembre 2024, mentre a TURCHETTA GIANLUCA era stata comminata una squalifica per una gara, con C.U. n. 62 del 3 dicembre 2024; - rilevato che secondo la tesi della reclamante le summenzionate squalifiche non sarebbero state integralmente scontate, poiché la gara Bassano - Mestre dell’8 dicembre 2024 è stata sospesa al 35° p.t. e, pertanto, “non può considerarsi conclusa ai sensi dell’art. 21, comma 4”; - rilevato come sulla gara Bassano - Mestre penda attualmente un giudizio, che non è ancora stato definito con una pronuncia passata ingiudicato, non essendo decorso il termine per l’impugnazione di fronte al Collegio di garanzia del CONI; - rilevato come la fattispecie dedotta nel presente giudizio debba chiaramente essere ricondotta al regime descritto dall’art. 21, comma 4, CGS, secondo cui “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara”; - osservato come l’interpretazione che la reclamante offre dell’art. 21, co. 4, CGS si palesa manifestamente infondata, bastando all’uopo considerare che in nessuna ipotesi la squalifica dei due giocatori avrebbe dovuto essere scontata nella partita in epigrafe, indipendentemente dalla pendenza del giudizio in merito alla gara F.C.Bassano - A.C. Mestre, seppur tuttora in itinere; - osservato infatti che rispetto alla gara F.C. Bassano - A.C. Mestre:
a) qualora venisse assegnato il 3-0 a tavolino ai sensi dell’art. 10, come deciso da codesto giudice sportivo, le sanzioni a carico dei due calciatori sarebbero da considerarsi scontate in quella stessa gara, in ragione della prima previsione dell’art. 21, comma 4, CGS; b) qualora venisse disposta la prosecuzione della gara (come, peraltro, deciso dalla Corte Sportiva d’ Appello nazionale), i due calciatori sconteranno la squalifica nella seconda parte della medesima gara, come previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 21, comma 4, CGS; c) ove, da ultimo, all’esito del giudizio, venisse disposto l’annullamento della gara e la sua ripetizione, i due calciatori dovranno scontare la squalifica nella prima gara successiva rispetto alla pronuncia definitiva, ergo passata in giudicato, degli Organi di giustizia sportiva, ai sensi del secondo inciso dell’art. 21, comma 4,CGS.
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore della A.C MESTRE.; 3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della U.S. LAVIS A.S.D.