FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 19/DBF del 25.09.2024 – Gara GENOA CRICKET AND F.C.SPA – OROBICA CALCIO BERGAMO

Gara GENOA CRICKET AND F.C.SPA - OROBICA CALCIO BERGAMO

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società OROBICA CALCIO BERGAMO ha inserito in distinta, con il numero 12 la calciatrice SCARPELLINI Noemi, nata il 18/11/2009; rilevato che il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024) alla Lettera E) – punto 4, per il Campionato Primavera 2 alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” dispone che possono partecipare al torneo le “calciatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età”. Ed “è consentita la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché autorizzata dalla Divisione Serie A Femminile o dalla Divisione Serie B Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle N.O.I.F”. Disponendo che” l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”; rilevato che la OROBICA CALCIO BERGAMO in merito alla calciatrice SCARPELLINI Noemi non abbia mai presentato alcuna documentazione ex art. 34 N.O.I.F. né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Serie B Femminile; considerato che per quanto sia prevista la partecipazione alla gara si ritiene opportuno uniformarsi all’orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di garantire equità di trattamento e tutela della giovane calciatrice, interpreta che la consapevole utilizzazione in gare ufficiali di calciatrici non legittimate - perché prive dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e soprattutto, per quanto attiene alla calciatrice, la sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative (CFA Sez. Unite n. n. 67/CFA/2022-2023/A); rilevato che a prescindere dall’incidenza che la violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo, anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara, la violazione persiste in quanto l’autorizzazione della competente Divisione – completa di tutte le certificazioni e relazioni, ex art. 34, comma 3, NOIF - è dunque necessaria e indispensabile al fine di prendere parte al Campionato Primavera 2 e si giustifica per una esplicita posizione del legislatore federale a difesa di principi fondamentali e superiori, sia per l’ordinamento sportivo che per l’ordinamento della Repubblica: tutelare la salute psico-fisica di una giovane tesserata (CSA sez. 1 n. 0133-2023-2024 del 6/2/2024); che, pertanto confermando il risultato acquisito sul campo, l’inserimento nella distinta della società della calciatrice SCARPELLINI Noemi vada sanzionato con un’ammenda, la quale deve essere determinata in relazione alla gravità in quanto trattasi di norma a tutela della salute delle calciatrici giovani, in assenza di certificazione medica che ne attesti la raggiunta maturità psico-fisica.

delibera di infliggere:

a) alla società OROBICA CALCIO BERGAMO l’ammenda di € 300,00; c) al Dirigente Accompagnatore della società OROBICA CALCIO BERGAMO, sig. DODESINI Alberto l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 2 ottobre 2024 Ammenda di € 100,00 FREEDOM FC S.S.D. A R.L. Per aver, in violazione dell’art. 66 NOIF, inserito nella distinta della squadra due tesserati con la funzione di "Dirigente Accompagnatore".

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it