FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 21/DBF del 02.10.2024 – Gara ACADEMY CALCIO PAVIA A RL – BRESCIA CALCIO FEMMINILE

Gara ACADEMY CALCIO PAVIA A RL - BRESCIA CALCIO FEMMINILE

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che nel referto arbitrale viene riportato che “Non era presente autoambulanza” circostanza confermata dall’Arbitro con supplemento pervenuto a mezzo e-mail del 30 settembre 2024 alle ore 16.00; rilevato che l’Arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l’assenza dell’ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove le” disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2024/2025”, con C.U. FIGC n. 262/A del 27 giugno 2024 alla lettera B) punto 9 dispone: “Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.” ; rilevato come trovi piena applicazione il combinato disposto delle norme dell’art. 53 N.O.I.F e delle disposizioni riguardanti i campionati Primavera1 e Primavera 2 organizzati dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2024/2025, la società ACADEMY CALCIO PAVIA A RL deve intendersi come rinunciataria (CSA Decisione/0098/CSA-2023-2024); considerato che nella fattispecie di cui è causa si è con certezza concretizzato un errore dell’Arbitro, sia pur non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, avendo consentito che la gara avesse inizio e venisse disputata; considerato che la circostanza che la gara sia stata disputata configura un’aggravante per la società ACADEMY CALCIO PAVIA A RL, pertanto la violazione, oltre prevedere la perdita della gara, dovrà essere sanzionata con un’ammenda, la quale deve essere determinata in relazione alla gravità in quanto trattasi di norma a tutela della salute delle calciatrici; rilevato che la società BRESCIA CALCIO FEMMINILE, pur non avendo obblighi in merito alla presenza dell’ambulanza, non avrebbe dovuto prestare il consenso allo svolgimento della gara;

delibera di infliggere:

a) alla società ACADEMY CALCIO PAVIA A RL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società BRESCIA CALCIO FEMMINILE, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica; b) alla società BRESCIA CALCIO FEMMINILE l’ammonizione con diffida.

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