FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 50/DBF del 22.01.2025 – Gara VIS MEDITERRANEA SOCCER – TERNANA WOMEN AR.L.
Gara VIS MEDITERRANEA SOCCER – TERNANA WOMEN AR.L.
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato che nel referto arbitrale viene riportato che “Non era presente autoambulanza”, circostanza confermata dall’Arbitro, nonché dagli Assistenti Arbitrali, con supplementi pervenuti a mezzo e-mail del 21/01/2025, rispettivamente alle ore 9,40, 9,43 e 9,56; -rilevato che l’Arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l’assenza dell’ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove le ”Disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2024/2025”, con C.U. FIGC n. 262/A del 27 giugno 2024 alla lettera E) punto 7 dispone: “Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco un’ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.” - rilevato come trovando piena applicazione il combinato disposto delle norme dell’art. 53 N.O.I.F e delle disposizioni riguardanti i campionati Primavera1 e Primavera 2 organizzati dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2024/2025, la società VIS MEDITERRANEA deve intendersi come rinunciataria (CSA Decisione/0098/CSA-2023-2024); - considerato che nella fattispecie di cui è causa si è con certezza concretizzato un errore dell’Arbitro, sia pur non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, avendo consentito che la gara avesse inizio e venisse disputata; - considerato che la circostanza che la gara sia stata disputata configura un’aggravante per la società VIS MEDITERRANEA, pertanto, in osservanza del principio di afflittività, la violazione, oltre a quanto previsto dalla lettera E) punto 7 C.U. FIGC n. 262/A del 27 giugno 2024 e dall’art. 53 delle N.O.I.F., dovrà essere sanzionata con un’ammenda, considerando che gara si è conclusa con punteggio di 0 – 12 in favore della società TERNANA, nonché la gravità della violazione; - rilevato che la società TERNANA, pur non avendo obblighi in merito alla presenza dell’ambulanza, non avrebbe dovuto prestare il consenso allo svolgimento della gara, trattandosi di norma a tutela della salute di tutte le calciatrici;
delibera di infliggere:
alla società VIS MEDITERRANEA a) di confermare il punteggio di 0 – 12 in quanto più favorevole alla società TERNANA; b) la sanzione di € 1.000,00 quale prima rinuncia, ai sensi del punto 5 C.U. FIGC n. 262/A del 27 giugno 2024, e la penalizzazione di un punto in classifica; c) la sanzione dell’ammenda di € 500,00; alla società TERNANA a) l’ammonizione con diffida.