F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0091/CFA pubblicata il 14 Marzo 2025 (motivazioni) – Sig. Giorgio Contu/Procura Federale
Decisione/0091/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0090/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Luca De Gennaro – Componente
Salvatore Casula - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0090/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Giorgio Contu in data 10.02.2025;
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale n. 0135/TFNSD-2024-2025 del 03.02.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.03.2025, il Cons. Salvatore Casula e uditi l’Avv. David Cerrini per il reclamante e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto in data 10.2.2025, il signor Giorgio Contu, tesserato nella stagione 2023/24 in qualità di allenatore per la società Arezzo s.p.a. militante nel Campionato professionistico di Lega Pro, ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale nazionale n. 135 del 23.1.2025 con la quale gli è stata comminata la sanzione di anni tre di squalifica, a decorrere dal prossimo tesseramento, e l’ammenda di € 25.000,00 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nonché per la violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver effettuato direttamente, presso il punto vendita “Arezzo c. Marte”, concessionario Sisal S.p.A., n. 3 scommesse aventi ad oggetto risultati relativi all’incontro ufficiale organizzato nell’ambito delle gare di Serie A della F.I.G.C., in particolare del tipo “scommesse singole a quota fissa live”, ovvero ad avvenimento in corso, riferite alla gara Roma - Torino, disputata allo stadio Olimpico in data 26.02.2024 alle ore 18,30.
2. Le indagini della Procura federale che avevano portato all’apertura del procedimento e poi al deferimento del Contu Giorgio erano partite da una segnalazione del Nucleo operativo della Guardia di finanza di Arezzo in data 23.7.2024, con la quale veniva riferito che nell’ambito di una indagine mirata al contrasto dell’offerta illecita di scommesse presso la società “L’Airone s.r.l.” di Arezzo erano state rilevate tre vincite per un importo totale di € 4.200,00, tutte relative alla partita del Campionato di Serie A Roma – Torino del 26.2.2024, realizzate dal signor Giorgio Contu, in quel momento tesserato per la società professionistica Arezzo s.r.l. come tecnico responsabile del settore giovanile. La segnalazione della Guardia di finanza veniva corredata dalla copia dei ticket delle scommesse e dalla scheda di identificazione del cliente attestante la riscossione della vincita alle ore 11,31 del 27.2.2024, sottoscritta dal Contu Giorgio e con allegata la copia del suo documento di identità.
Il successivo 5.8.2024, il Nucleo operativo della Guardia di finanza di Arezzo inviava ulteriore documentazione acquisita dalla Sisal s.p.a., dalla quale si poteva evincere che le tre suddette scommesse vincenti risultavano essere state riscosse in contanti dal Contu Giorgio. Nel prospetto riepilogativo relativo alle giornate del 27 e 28 febbraio 2024 risultavano, peraltro, altre 21 vincite per oltre € 50.000,00, sempre su scommesse effettuate dal Contu su competizioni virtuali.
3. Sentito nel corso delle indagini, il Contu Giorgio ammetteva che probabilmente gli era capitato di effettuare scommesse di gruppo, assieme ad altri amici, mai però su eventi calcistici, senza rammentare tuttavia se tali scommesse fossero state effettuate anche presso il punto Sisal “L’Airone” di Arezzo. Con riferimento poi alla documentazione acquisita agli atti dell’indagine, affermava di non ricordare lo specifico episodio, ma di essere sicuro che il documento di identità allegato alla scheda di identificazione del cliente non fosse più in suo possesso da oltre un anno, avendolo egli smarrito, e che la firma in calce alla scheda Sisal fosse da ritenersi apocrifa.
Nell’ambito delle indagini, perveniva inoltre una dichiarazione rilasciata dal signor Luigi Arena, dipendente del punto scommesse Sisal “L’Airone”, il quale confermava che il soggetto presentatosi per la riscossione delle tre vincite in questione fosse il Contu Giorgio, da lui identificato mediante il documento di identità poi allegato in copia alla scheda Sisal, e che comunque costui non era titolare di nessun conto gioco per il gioco on line.
4. All’esito delle indagini espletate, in data 14.11.2024 il Procuratore federale chiedeva il deferimento del signor Giorgio Contu per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 24, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
Veniva quindi fissata udienza davanti al Tribunale federale nazionale per il giorno 5.12.2024.
Prima di tale udienza, con memoria in data 29.11.2024, il signor Giorgio Contu, per il tramite del suo difensore di fiducia, contestava l’addebito, insistendo in particolare nel disconoscere il contenuto della scheda Sisal e la veridicità della sua sottoscrizione, come attestato dalla consulenza grafologica che depositava. Confermava di non avere avuto ormai da tempo la disponibilità del documento di identità allegato alla scheda Sisal e rilevava la incompletezza delle dichiarazioni rese dal dipendente dell’agenzia di scommesse, il quale non avrebbe confermato esplicitamente che il soggetto presentatosi all’incasso delle tre scommesse corrispondesse alla persona riportata nella foto del documento, né che comunque fosse persona a lui nota.
All’udienza del 5.12.2024, il rappresentante della Procura federale illustrava le ragioni del deferimento e chiedeva l’irrogazione nei confronti del Contu Giorgio della squalifica per anni tre e dell’ammenda di € 25.000,00. Il difensore del deferito, anche riportandosi alle precedenti argomentazioni difensive, chiedeva il proscioglimento del proprio assistito.
Sentite le parti, con ordinanza interlocutoria, il Tribunale federale nazionale invitava Contu Giorgio a depositare copia della denuncia di asserito smarrimento della carta di identità allegata alla scheda Sisal e copia degli estratti conto bancari comprovanti gli accrediti degli stipendi calcistici da lui percepiti negli anni 2023 e 2024; invitava altresì la Procura federale a richiedere alla società L’Airone s.r.l. di precisare le modalità di riscossione delle vincite sulle scommesse virtuali, così come risultanti dalle relazioni della Guardia di finanza.
Le parti davano esecuzione a quanto disposto dal Tribunale federale nazionale.
Alla successiva udienza del 23.1.2025, il rappresentante della Procura federale, evidenziato che dall’attività integrativa di indagine espletata erano emerse numerose schede identificative attestanti versamenti effettuati dal Contu per scommettere presso l’agenzia L’Airone, riportanti oltre tutto il numero di telefono cellulare pacificamente in uso a costui, modificava le precedenti conclusioni formulate e chiedeva nei confronti del Contu Giorgio la squalifica per anni quattro e l’ammenda di € 25.000,00.
Il Contu Giorgio, dal canto suo, insisteva nel disconoscere, sia le sottoscrizioni in calce alle schede identificative, sia il numero di cellulare in esse riportate; il suo difensore pertanto concludeva ancora per il proscioglimento del proprio assistito.
All’esito del giudizio, il Tribunale federale nazionale pronunciava sentenza con la quale irrogava al signor Giorgio Contu la sanzione di anni tre di squalifica, a decorrere dal prossimo tesseramento, e l’ammenda di € 25.000,00.
5. Giorgio Contu ha proposto reclamo avverso tale provvedimento, affidando l’impugnazione a due distinti motivi.
Con il primo motivo, intestato “erronea valutazione delle prove e infondatezza del deferimento”, il reclamante ha in primo luogo contestato l’affermazione del primo Giudice, che ha ritenuto il Contu Giorgio un soggetto dedito abitualmente alle giocate, poiché risulta dagli estratti conto in atti che costui abbia effettuato 14 scommesse in un anno, assieme ad altri amici e sempre su eventi virtuali.
Il reclamante ha negato poi di avere effettato le 24 scommesse su eventi virtuali nell’arco di una giornata, che avevano determinato altrettante vincite a suo nome tutte riscosse in contanti, giacché tutte le sue scommesse avvenivano tramite bonifici bancari, mentre solo il giorno in questione le scommesse sarebbero state effettuate e riscosse in contanti. La più probabile ricostruzione dei fatti avrebbe pertanto dovuto indurre il Tribunale ad escludere un diretto suo coinvolgimento in merito ai fatti.
Sempre con il primo motivo di ricorso la difesa del Contu ha sostenuto che nel caso in esame si sarebbe verificato “un furto di identità” al quale ha fatto seguito un esposto alla Procura della Repubblica di Arezzo da parte del suo assistito. Il Contu, oltre tutto, non frequentando abitualmente la ricevitoria in questione, ha sostenuto di non conoscere il dipendente dell’agenzia che ha ricevuto la scommessa e corrisposto la vincita. Costui peraltro non avrebbe mai confermato, né la diretta conoscenza del reclamante, né la corrispondenza tra costui e la foto apposta sul documento di identità presentato all’atto della riscossione della vincita.
Quanto al documento di identità, poi, il reclamante ha sostenuto di averlo smarrito e di aver presentato denuncia in tal senso il giorno 14.6.2022, a definitiva dimostrazione del fatto che non potesse essere lui l’autore delle scommesse. Alla data delle scommesse (27.2.2024), il reclamante infatti era in possesso di altro differente documento di identità. Ed ancora, ha contestato l’autenticità della sottoscrizione in calce alla scheda di identificazione del cliente, compilata in occasione delle scommesse, comprovata da una consulenza tecnica grafologica di parte.
Il reclamante ha quindi rimarcato l’illogicità dell’incasso cumulativo delle tre vincite, il che ha comportato il superamento della soglia di € 5.200,00 e il conseguente obbligo di redigere una scheda identificativa, che non sarebbe stato necessario qualora le tre vincite fossero state riscosse singolarmente.
In conclusione del primo motivo di impugnazione, il reclamante ha contestato che gli indizi raccolti siano da considerarsi gravi precisi e concordanti, ragion per cui il Tribunale avrebbe dovuto motivare compiutamente il rigetto della tesi della difesa in ordine allo smarrimento da oltre un anno del documento di identità ed al disconoscimento della sottoscrizione della scheda di vincita; in applicazione del principio del “più probabile che non”, avrebbe dovuto conseguentemente pronunciare una sentenza di proscioglimento nei suoi confronti.
Con un secondo motivo di impugnazione è stata contestata la determinazione della pena (rectius sanzione) irrogata, giacché il Contu avrebbe tenuto un comportamento collaborativo in fase di indagini; la violazione si sarebbe verificata in un’unica circostanza e l’incolpato non ha mai avuto finora altri procedimenti sportivi a proprio carico. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a riconoscere al Contu le attenuanti di cui all’art. 13, commi 1 e 2, C.G.S.
In via istruttoria, infine, nel reclamo è stato chiesto che sia disposta “CTU tecnico-grafica sulla scheda identificativa del cliente al fine di valutare se la stessa è stata compilata e sottoscritta dal Contu Giorgio”.
6. In data 04.03.2025, la Procura federale ha depositato le proprie controdeduzioni.
In via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del reclamo per mancata specificità delle censure e conseguente violazione dell’art. 101, comma 3, C.G.S.
Nel merito, la Procura federale ha contestato la fondatezza del reclamo, evidenziando che il materiale probatorio sia stato idoneo a ricondurre al Contu Giorgio le tre scommesse riguardanti la gara del Campionato di Serie A.
In particolare, quanto al “furto di identità” la Procura federale ha rilevato che la denuncia ai Carabinieri, effettuata solo in prossimità della prima udienza davanti al T.F.N., sarebbe priva di sostanziale credibilità, giacché il fatto in sé sarebbe stato già noto al Contu sin da quando costui è stato sentito in sede di indagini preliminari. L’identità del vincitore delle tre scommesse, peraltro, è stata adeguatamente accertata dal funzionario della concessionaria SISAL, tramite verifica del documento di identità fornito. Il fatto, poi, che di tale documento di identità fosse stato precedentemente denunciato lo smarrimento, non esclude che lo stesso possa essere stato successivamente ritrovato e utilizzato dal titolare.
Quanto alla contestata errata valutazione dello standard probatorio da parte del primo Giudice, la Procura federale ha richiamato la costante giurisprudenza sportiva in merito al principio secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, per rilevare che nel caso in esame il Tribunale federale nazionale ha fatto corretto utilizzo di tale principio.
Sempre secondo la Procura federale, non sarebbero riconoscibili le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. poiché non vi sarebbe stata da parte del Contu alcuna fattiva collaborazione per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari, né sarebbero emersi ulteriori elementi tali da giustificare il riconoscimento di altre specifiche circostanze attenuanti.
Sarebbe infine inammissibile la richiesta istruttoria di una consulenza tecnica grafologica sulla scheda di identificazione compilata in occasione dell’incasso delle scommesse vincenti perché superflua, alla luce del fatto che il soggetto presentatosi all’incasso è stato regolarmente identificato dal funzionario della Sisal tramite la carta di identità esibita e che il numero di telefono cellulare indicato nella scheda corrisponde all’utenza proprio del Contu Giorgio.
7. All’udienza del 7.3.2025, sentiti il rappresentante della Procura federale e il difensore della parte reclamante, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per ragioni di ordine espositivo, occorre in primo luogo prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla Procura federale per genericità e aspecificità dei motivi di impugnazione.
Come noto, a mente di quanto previsto dall’art. 101, comma 3, C.G.S., il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata e, a tal riguardo, questa Corte federale ha già ripetutamente avuto modo di pronunciarsi ed affermare il principio secondo cui non debba essere data una lettura formalistica della norma in questione. La ratio ad essa sottesa è appunto quella di garantire che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate da puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione, per cui l’onere di detta specificazione dovrà ritenersi assolto qualora la parte abbia comunque argomentato le ragioni del dissenso dalla soluzione adottata in prime cure (cfr. CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).
Tale orientamento è del resto conforme agli indirizzi maturati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale, in materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità (così testualmente: Cass. Civ., Sez. III, 7.10.2015 n. 20124). Così pure sono conformi a tale orientamento gli indirizzi della giurisprudenza amministrativa e di questa Corte federale (CFA, SS.UU., n. 99/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).
Nell'atto introduttivo del presente giudizio di secondo grado, il reclamante ha contestato l’intera motivazione del provvedimento di primo grado con due distinti motivi di impugnazione mediante i quali sono state illustrate - e comunque sono individuabili, anche se in modo non sempre lineare - le ragioni per le quali sarebbero da ritenersi infondate le argomentazioni a sostegno dell’irrogazione della sanzione sportiva, distinguendo i motivi di impugnazione con separata enucleazione ed evidenziando le carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo.
Per tale ordine di ragioni, l’eccezione di inammissibilità non può essere accolta.
2. Nel merito, il reclamo è da ritenersi infondato.
E’ documentalmente dimostrato che in data 26.2.2024, presso la ricevitoria Sisal “L’Airone s.r.l.” di Arezzo, siano state effettuate tre scommesse sulla gara del Campionato professionistico di Serie A Roma – Torino, in quel momento in corso, di € 600,00 ciascuna, che hanno fruttato una vincita complessiva di € 4.200,00, e che il premio sia stato riscosso l’indomani - in contanti - da Giorgio Contu, nato ad Arezzo il 15.7.1995, così identificato dal funzionario dell’agenzia SISAL per il tramite della carta di identità n. CA8764ME, rilasciata dal Comune di Arezzo il 14.6.2022, da costui esibita al momento dell’incasso. Tale documento risulta allegato in copia alla “Scheda di identificazione Cliente” da compilarsi all’atto del pagamento della vincita. I ticket delle scommesse, acquisiti nel corso delle indagini preliminari, riportavano oltre al nominativo del Contu Giorgio, anche il suo codice fiscale e il numero di telefono cellulare a lui in uso.
E’ risultato che alla data in cui sono state effettuate le tre scommesse, il signor Giorgio Contu, nato ad Arezzo il 15.7.1995, fosse tesserato per la società S.S. Arezzo s.r.l. militante nel Campionato professionistico di Lega Pro.
Tutto ciò lascia ragionevolmente ritenere raggiunta la prova della sussistenza della violazione ascritta, da parte del Contu Giorgio.
3. Un simile compendio probatorio non può essere scalfito dalla tesi difensiva fornita nel giudizio di primo grado e ribadita in sede di reclamo, secondo cui il Contu Giorgio sarebbe stato vittima di un “furto di identità” e che sia stato quindi un terzo soggetto ad essersi presentato alla riscossione della vincita con il documento di identità che era stato smarrito dal Contu Giorgio.
A sostegno di tale argomento, è stato in primo luogo prodotto un documento del Comune di Arezzo datato 23.10.2024, con attestazione che, dal 2010 ad oggi, il signor Giorgio Contu ha ottenuto cinque carte di identità, le ultime quattro a seguito di denunce di furto o di smarrimento. In particolare, in data 9.5.2023, gli è stata consegnata la carta di identità n. CA17083OY a seguito di denuncia di smarrimento in data 14.6.2022 della carta di identità n. CA80764ME.
Una tale circostanza, però, non fornisce certo la prova del fatto che, al momento in cui le tre scommesse sono state effettuate, il Contu non fosse in possesso del documento di identità esibito al funzionario Sisal al momento del pagamento della vincita, essendo ben possibile che lo stesso lo avesse ritrovato successivamente alla data di smarrimento.
E sotto questo specifico profilo, non giova certo ad avvalorare la tesi difensiva il fatto che sia emerso in indagini che il Contu frequentasse abitualmente quella ricevitoria di scommesse e che il funzionario della concessionaria abbia espressamente dichiarato: “Il soggetto che si è presentato allo sportello per la riscossione dei ticket è stato identificato mediante regolare documento di identità n. CA8764ME e corrisponde al sig. Giorgio Contu”.
Il secondo elemento posto a sostegno della tesi difensiva consiste in una consulenza tecnica da cui emergerebbe come altamente probabile che la sottoscrizione in calce alla “scheda identificativa del cliente”, così come la compilazione del documento, non sarebbe attribuibile al Contu Giorgio.
A ben vedere, però, il fatto che il documento non sia stato materialmente compilato e sottoscritto dal Contu, non ha alcun particolare valore dimostrativo, giacché se costui avesse volutamente utilizzato un documento di cui aveva denunciato lo smarrimento al fine di contestare una eventuale attribuzione a sé della scommessa riguardante una gara di calcio professionistico, ben difficilmente avrebbe compilato e sottoscritto di suo pugno la “Scheda identificativa Cliente” al momento della riscossione della vincita.
4. Non coglie comunque nel segno la difesa di parte reclamante nel sostenere che il Tribunale federale nazionale non abbia correttamente dato applicazione al principio cosiddetto “del più probabile che non” per non avere adeguatamene motivato il rigetto della tesi della difesa in ordine allo smarrimento da oltre un anno del documento di identità e della mancata compilazione e sottoscrizione della “scheda vincitore”, concludendo quindi nel sostenere che “… gli indizi a carico del Contu non raggiungono un adeguato grado di univocità tale da far ritenere, anche applicando il principio del ‘più probabile che non’, che la scommessa del 26.02.2024 sia stata eseguita dal deferito”.
A ben vedere, così non è, avendo il primo Giudice fornito più che adeguata motivazione in ordine ai due argomenti avanzati dalla difesa del deferito per sostenere la sua estraneità ai fatti a lui ascritti.
Ma quand’anche così fosse, questa Corte federale ritiene che anche nel giudizio sportivo debba trovare applicazione il principio più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “Nel giudizio amministrativo l'effetto devolutivo proprio del giudizio d'appello comporta ex se l'integrale rivalutazione delle questioni controverse che vengano in tale sede riproposte, con modifica o integrazione della motivazione della sentenza impugnata, ove necessario […]” (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.4.2024 n. 3148; ma si veda nello stesso senso, tra le tante, anche Cass. Civ., Sez. II, 21.6.2023 n. 17709), e già in passato questa stessa Corte federale ha avuto modo di affermare che: “Nel reclamo proposto alla Corte federale d’appello si produce un’automatica riemersione in grado d’appello di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado (e sulla base del quale il Tribunale federale si è pronunciato) - naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la cognitio della Corte è piena e prescinde sia dall’iniziativa della parte sia dall’atteggiamento che essa ha avuto nel grado precedente di giudizio (Cfr. Sezione I, decisione n. 96/CFA/2019-2020” (cfr. CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023).
Il reclamo nel giudizio sportivo, insomma, deve ritenersi un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame complessivo della causa nel merito, per cui il giudice dell’impugnazione è chiamato a decidere, pur nei limiti della domanda come riproposta, anche sui motivi di ricorso non adeguatamente affrontati dal primo giudice (cfr. CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).
D’altro canto, secondo il costante orientamento di questa Corte federale, nell’ambito del processo sportivo la mancanza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell’art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d’appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).
Quand’anche quindi, nel caso in esame, il Giudice di prime cure non avesse adeguatamente motivato in merito ai due argomenti difensivi posti a sostegno del reclamo - il che peraltro non è, a parere di questa Corte federale - vengono in questa sede (nuovamente) esplicitati i motivi per i quali si ritiene che i due argomenti non abbiano in sé alcuna specifica valenza, neppure indiziaria.
5. Al contrario invece, molti elementi consentono di confermare che sia pienamente raggiunta la prova dell’incasso delle tre scommesse, da parte dell’odierno reclamante, documentata dalla allegazione della copia del suo documento di identità alla “Scheda di identificazione Cliente”.
Si è già detto che - in ottemperanza alla stringente normativa regolatrice della materia - la persona recatasi all’incasso delle tre vincite sia stata fatta oggetto di riconoscimento da parte del funzionario della concessionaria SISAL - soggetto questo da ritenersi incaricato di pubblico servizio - mediante riscontro con la carta di identità che gli era stata esibita, ovviamente portante la fotografia del titolare del documento.
Altro elemento certamente significativo è che nei tre ticket delle vincite fosse riportato il numero di telefono cellulare in uso al Contu Giorgio.
Inoltre il Contu, che per sua stessa ammissione era solito giocare assieme ad un gruppo di persone, era un frequentatore abituale dell’agenzia di scommesse “L’Airone” di Arezzo, come emerso dalla documentazione acquisita in fase di indagini.
A questo quadro indiziario va aggiunto poi che la deposizione del Contu davanti al Collaboratore della Procura federale, nel corso delle indagini, è stata tutt’altro che lineare e coerente.
Sentito con l’assistenza del suo difensore di fiducia, alla domanda se avesse mai effettuato scommesse in quella ricevitoria, il Contu ha risposto: “non ricordo”. E alla ulteriore domanda degli inquirenti: “In relazione alla documentazione posta in visione può confermare di aver effettuato tali scommesse e riscosso le relative vincite? Ha condiviso con qualcuno le sue vincite?”, il Contu ha ancora una volta risposto testualmente: “Non ricordo nello specifico questo episodio […]”.
Appare francamente difficile e comunque poco credibile che taluno non ricordi di essersi recato in una ricevitoria di scommesse almeno quattordici volte in un anno e soprattutto che egli non tenga memoria di una vincita cospicua come quella in questione.
Se si considera, poi, che il Contu in udienza ha addirittura disconosciuto l’attribuibilità a sé del numero di telefono cellulare indicato nei ticket di vincita, mentre è pacifico che l’utenza fosse a lui in uso così come dichiarato dalla società Arezzo s.r.l., debitamente interpellata, appare evidente come la sua ricostruzione dei fatti in larga parte sia da considerarsi inattendibile.
6. Se così è, non sembra che il reclamante abbia fatto buon governo dell’invocato principio del “più probabile che non” nel lamentare la presunta mancata considerazione dei due suddetti elementi che, nella prospettazione difensiva, minerebbero la necessaria gravità, precisione e concordanza richiesta dallo standard probatorio per giungere ad una affermazione di responsabilità disciplinare in ambito sportivo.
Come noto, è giurisprudenza consolidata di questa Corte federale che, in tema di responsabilità disciplinare, “[…] lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito -certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione- né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni unite, Decisione n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021; Sezioni unite, Decisione n. 71/2021)” (da ultimo, si veda CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024).
Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, insomma, si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024). E come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi - e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza - e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato.
Ciò non toglie che il procedimento logico da seguire debba articolarsi in due distinti momenti valutativi: il primo consiste nell'analisi di tutti gli elementi indiziari, in modo da scartare quelli irrilevanti; il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Per la configurabilità di una presunzione giuridicamente valida non occorrerà pertanto che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull"id quod plerumque accidit, essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 30.10.2024 n. 28015 con ampi richiami giurisprudenziali).
7. Nel caso in esame, anche se per mera ipotesi si volesse prescindere dalla prova dell’attribuibilità al Contu Giorgio delle scommesse in questione consistente nella copia del suo documento di identità presentata al momento dell’incasso delle vincite, il quadro indiziario appare tutt’altro che incerto ed equivoco.
Infatti, considerata irrilevante la circostanza che di tale documento fosse stato denunciato lo smarrimento un anno e mezzo prima e che la compilazione e sottoscrizione della “Scheda identificativa del Cliente” possa non essere stata vergata dal Contu, il complesso degli elementi forniti rende comunque altamente verosimile (ossia “più probabile che non”), che le scommesse siano state effettuate dall’odierno reclamante, proprio in forza di quel percorso logico indicato dalla giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte federale non intende discostarsi.
Il primo motivo di reclamo, pertanto, è da ritenersi infondato.
8. Altrettanto privo di fondamento è il secondo motivo di impugnazione, laddove si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1 lett. e), o comunque di quelle generiche di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S.
Il Contu Giorgio non ha mai ammesso la propria responsabilità - anzi, l’ha sempre negata - e non è emersa in giudizio alcuna sua fattiva collaborazione per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari.
Non può dunque applicarsi nel caso in esame la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1 lett. e).
Né può ritenersi che l’assenza di precedenti procedimenti disciplinari, di per sé, possa giustificare una diminuzione della sanzione per una fattispecie come quella ascritta al reclamante, peraltro irrogata nei minimi edittali.
9. In ultimo, per le ragioni che si sono sopra esposte in merito alla irrilevanza del fatto che la “scheda identificativa Cliente” possa non essere stata materialmente compilata e sottoscritta dal Contu Giorgio, va rigettata l’istanza istruttoria con cui è stata richiesto disporsi una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare tale circostanza.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Salvatore Casula Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce