F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0166/TFN – SD del 14 Marzo 2025 (motivazioni) – Felice Pipola, Raffaele Pipola, Costantino Auricchio e Pomigliano C. Femminile Srl – Reg. Prot. 144/TFN-SD

Decisione/0166/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0144/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Paolo Clarizia - Componente (Relatore)

Gianfranco Marcello – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19499/230pf2425/GC/gb del 14 febbraio 2025, nei confronti dei sigg.ri Felice Pipola, Raffaele Pipola e Costantino Auricchio, nonché nei confronti della società Pomigliano C. Femminile Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 14 marzo 2025 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:

“1) Sig. PIPOLA FELICE, all’epoca dei fatti tesserato come vice-presidente della Soc. Pomigliano C. Femminile Srl, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto sia dagli artt. 43 e 44 delle NOIF FIGC sia dall’art. 42 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per:

- l’omessa trasmissione alla Sezione Medica del Settore Tecnico della FIGC delle schede sanitarie delle calciatrici Gaia Apicella, Aryana Lynn Harvey, Anna Rosa James Buhigas, Heden Corrado che al termine della stagione sportiva 2023/24 avevano cessato il rapporto di lavoro con la società Pomigliano C. Femminile Srl senza essersi trasferite ad altra società professionistica, e per la mancata trasmissione alla società Napoli Femminile delle schede sanitarie delle calciatrici Violah Nambi e Virginia di Giammarino dopo il tesseramento di queste ultime con la suddetta società;

- aver consentito e comunque non impedito l’utilizzo della calciatrice Anna Rosa James Buhigas in alcune partite disputate dalla società Pomigliano Calcio Femminile nel campionato di competenza nella s.s. 23/24 nonostante la stessa fosse infortunata; - Il Sig. Pipola Felice risponde anche della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, sempre del CGS FIGC per non essersi presentato alle audizioni programmate per il 25.11.24 e il 03.12.24 a seguito di formali convocazioni alla PEC della società Pomigliano C. Femminile Srl;

2) Sig. PIPOLA RAFFAELE, all’epoca dei fatti tesserato come presidente della Soc. Pomigliano C. Femminile Srl, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto quanto previsto sia dagli artt. 43 e 44 delle NOIF FIGC sia dall’art. 42 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per:

- l’omessa trasmissione alla Sezione Medica del Settore Tecnico della FIGC delle schede sanitarie delle calciatrici Gaia Apicella, Aryana Lynn Harvey, Anna Rosa James Buhigas, Heden Corrado che al termine della stagione sportiva 2023/24 avevano cessato il rapporto di lavoro con la società Pomigliano C. Femminile Srl senza essersi trasferite ad altra società professionistica, e per la mancata trasmissione alla società Napoli Femminile delle schede sanitarie delle calciatrici Violah Nambi e Virginia di Giammarino dopo il tesseramento di queste ultime con la suddetta società;

- aver consentito e comunque non impedito l’utilizzo della calciatrice Anna Rosa James Buhigas in alcune partite disputate dalla società Pomigliano Calcio Femminile nel campionato di competenza nella s.s. 23/24 nonostante la stessa fosse infortunata; - Il Sig. Pipola Raffaele risponde anche della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, sempre del CGS FIGC per non essersi presentato alle audizioni programmate per il 25.11.24 e il 03.12.24 a seguito di formali convocazioni alla PEC della società Pomigliano C. Femminile Srl;

3) Sig. COSTANTINO AURICCHIO, all’epoca dei fatti tesserato come Responsabile Sanitario della società Pomigliano Calcio Femminile, per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto sia dagli artt. 43 e 44 delle NOIF FIGC sia dall’art. 42 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per:

- l’omessa trasmissione alla Sezione Medica del Settore Tecnico della FIGC delle schede sanitarie delle calciatrici Gaia Apicella, Aryana Lynn Harvey, Anna Rosa James Buhigas, Heden Corrado che al termine della stagione sportiva 2023/24 avevano cessato il rapporto di lavoro con la società Pomigliano C. Femminile Srl senza essersi trasferite ad altra società professionistica, e per la mancata trasmissione alla società Napoli Femminile delle schede sanitarie delle calciatrici Violah Nambi e Virginia di Giammarino dopo il tesseramento di queste ultime con la suddetta società;

- aver consentito e comunque non impedito l’utilizzo della calciatrice Anna Rosa James Buhigas in alcune partite disputate dalla società Pomigliano Calcio Femminile nel campionato di competenza nella s.s. 23/24 nonostante la stessa fosse infortunata; - Il Sig. Costantino Auricchio risponde anche della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, sempre del CGS FIGC per non essersi presentato alle audizioni programmate per il 25.11.24 e il 03.12.24 a seguito di formali convocazioni alla PEC della società Pomigliano C. Femminile Srl;

4) la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, per rispondere:

– a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall’articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva, commi 1 e 2, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Pipola Felice, all’epoca dei fatti tesserato come vicepresidente, Pipola Raffaele, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società, e Costantino Auricchio, all’epoca dei fatti tesserato come Responsabile Sanitario, così come descritti nei precedenti capi d’incolpazione”.

La fase predibattimentale

Le indagini della Procura Federale traggono origine da quanto riportato in un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Mattino” di Napoli in data 20.9.2024, nel quale erano citati i risultati di un rapporto elaborato da FIFPro (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels) su presunti comportamenti anomali posti in essere dai dirigenti della società Pomigliano Calcio Femminile nei confronti di alcune calciatrici. In particolare, la FIFPro, a seguito della segnalazione dell’Associazione Italiani Calciatori, pubblicava sul proprio sito internet le testimonianze di alcune calciatrici, tesserate per la stagione sportiva 2023/24 con la soc. Pomigliano Calcio Femminile srl, le quali, in forma anonima, raccontavano, per quanto d’interesse nel presente procedimento, molteplici condotte violative dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali.

All’esito dell’attività di indagine la Procura federale riteneva che la società Pomigliano Calcio Femminile, nelle persone dei sig. ri Pipola Felice, all’epoca dei fatti tesserato come vicepresidente,

Pipola Raffaele, all’epoca dei fatti tesserato come presidente, e Auricchio Costantino, all’epoca dei fatti tesserato come responsabile sanitario, era incorsa nell’omessa trasmissione alla Sezione Medica del Settore Tecnico della FIGC delle schede sanitarie delle calciatrici Gaia Apicella, Aryana Lynn Harvey, Anna Rosa James Buhigas, Heden Corrado, le quali al termine della stagione sportiva 2023/24 avevano cessato il rapporto di lavoro con la società Pomigliano C. Femminile Srl senza essersi trasferite ad altra società professionistica, e per la mancata trasmissione alla società Napoli Femminile delle schede sanitarie delle calciatrici Violah Nambi e Virginia di Giammarino dopo il tesseramento di queste ultime con la suddetta società.

Inoltre, sulla base di quanto emerso nel corso delle audizioni la Procura Federale riteneva accertato che la calciatrice Anna Rosa James Buhigas fosse stata “costretta” a giocare in alcune partite disputate dalla società Pomigliano Calcio Femminile nel campionato di competenza nella s.s. 23/24, nonostante fosse infortunata.

Da ultimo, il Presidente Raffaele Pipola, il Vice Presidente Felice Pipola e il Responsabile Sanitario Auricchio Costantino nonostante fossero stati regolarmente convocati – per 2 volte – per essere sentiti sulle circostanze oggetto degli accertamenti istruttori e riferiti dalle suddette calciatrici, non si erano presentati, senza fornire alcuna giustificazione.

Conseguentemente, la Procura Federale ritenendo comprovata la sussistenza degli illeciti disciplinari e l’ascrivibilità delle condotte oggetto di contestazione ai soggetti citati notificava la comunicazione di conclusione delle indagini.

Stante l’assenza di qualsivoglia attività defensionale da parte dei deferiti, in data 14. 2.2025 la Procura Federale notificava ai soggetti indagati e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l’Avv. Francesco Tropepi, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza delle parti deferite.

La Procura Federale, dopo essersi riportata integralmente al contenuto dell’atto di deferimento ed averne esposto i fatti, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Felice Pipola, mesi 18 (diciotto) di inibizione;

- nei confronti del sig. Raffaele Pipola, mesi 18 (diciotto) di inibizione;

- nei confronti del sig. Costantino Auricchio, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- nei confronti della società Pomigliano C. Femminile Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

La decisione

In via preliminare, l’omessa partecipazione senza alcuna giustificazione del Presidente Raffaele Pipola, del Vice Presidente Felice Pipola e del Responsabile Sanitario Auricchio Costantino, nonostante la duplice regolare convocazione, risulta per tabulas dagli atti del procedimento.

Parimenti per tabulas risultano le ulteriori contestazioni in ordine all’omessa comunicazione delle schede sanitarie delle calciatrici tesserate della Pomigliano C. Femminile s.r.l. al termine della stagione sportiva 2023/2024.

Ai sensi dell’art. 44, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. “Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società […] Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.”.

L’art. 42 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., intitolato Tutela sanitaria degli atleti professionisti, prevede: “in applicazione del disposto di cui all'art. 4, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, il Responsabile sanitario delle singole società deve inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria dell'atleta in originale ed aggiornata entro gli otto giorni precedenti alla Sezione Medica”.

Nonostante il chiaro tenore letterale delle disposizioni riportate le schede sanitarie di Gaia Apicella, Aryana Lynn Harvey, Anna Rosa James Buhigas, Heden Corrado, Violah Nambi e Virginia di Giammarino non sono mai state trasmesse, in violazione della prefata disposizione, rispettivamente, alla Sezione medica del Settore Tecnico della F.I.G.C. o alla società Napoli Femminile. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie non risulta comprovata, invece, l’ulteriore condotta contestata ai deferiti in ordine alla circostanza che la calciatrice Anna Rosa James Buhigas sarebbe stata costretta a giocare alcune partite disputate dalla società Pomigliano Calcio Femminile nel campionato di competenza nella stagione 2023/2024, nonostante fosse infortunata.

Entrambi gli allenatori della squadra hanno escluso tale ipotesi.

Alessandro Caruso, l’allenatore della squadra subentrato nel mese di novembre 2023, ha dichiarato che non aveva ricevuto notizie di calciatrici obbligate dalla società a giocare ugualmente, nonostante fossero infortunate. In particolare, rappresentava come esemplificativo “il caso del portiere Anna Rosa James Buhigas, la quale nei quattro mesi in cui avevo allenato la squadra giocava poche gare, proprio perché infortunata ad una spalla, per cui veniva gestita dallo staff medico e nessuno lo aveva mai costretto a convocare la James Buhigas o altre infortunate”.

Circostanza confermata da Roberto Carannante, allenatore subentrato a questo ultimo e rimasto fino al termine della stagione, il quale specificava che, nel periodo in cui allenava, nessuna calciatrice veniva costretta a giocare da infortunata; anzi ricordava che il portiere Buhigas James Anna Rosa giocava solo due gare nel ruolo di portiere, poi, “poiché voleva giocare e dare una mano alla squadra e la squadra voleva la sua presenza, in quanto giocatrice esperta, non potendo schierarla nel ruolo di portiere ed avendo un deficit di organico, la stessa si rendeva disponibile a giocare in un ruolo di movimento, disputando una sola gara, per alcuni minuti, da attaccante, subentrando dalla panchina; poi, poiché aveva paura di compromettere ancora di più l’infortunio alla spalla, decideva di non giocare e di non allenarsi per sottoporsi ad intervento chirurgico”.

Per quanto concerne l’entità delle sanzioni, poiché risultano accertate esclusivamente le condotte riferibili alla mancata trasmissione delle schede sanitarie delle giocatrici e la mancata partecipazione alle audizioni programmate senza alcuna giustificazione, si ritengono congrue le seguenti sanzioni:

- per il sig. Felice Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Raffaele Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Costantino Auricchio, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per la società Pomigliano C. Femminile Srl, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

In particolare, la sanzione nei confronti del responsabile medico della società risulta più elevata, in quanto l’elaborazione e la gestione delle Schede mediche sono di sua diretta competenza e responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Felice Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Raffaele Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Costantino Auricchio, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per la società Pomigliano C. Femminile Srl, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 marzo 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 14 marzo 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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