F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0167/TFN – SD del 17 Marzo 2025 (motivazioni) – Sebastiano Stella e della società US Triestina Calcio 1918 Srl – Reg. Prot. 150/TFN-SD
Decisione/0167/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0150/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 marzo 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20986/756pf24-25/GC/pe del 3 marzo 2025 nei confronti del sig. Sebastiano Stella e della società US Triestina Calcio 1918 Srl, la seguente
DECISIONE
Con atto del 3 marzo 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. e il sig. Sebastiano Stella, all’epoca dei fatti amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:
per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025.
Segnatamente per non aver versato:
- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa euro 500.886,00;
- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa euro 97.821,00;
- i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa euro 483.592,00;
2. la società S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato, entrambi dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
Con nota del 24 febbraio 2025, la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale che, all’esito delle verifiche eseguite, era emerso che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025, non aveva provveduto al versamento: - delle ritenute Irpef, per un importo di circa 500.886,00 euro, relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025;
- delle ritenute Irpef, per un importo di circa 97.821,00, euro relative alle rate degli incentivi all’esodo sottoscritti con diversi tesserati in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025;
- dei contributi Inps, per un importo di circa 483.592,00 euro, relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025.
La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, in data 24.2.2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 756pf24-25, avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società Triestina Calcio 1918 S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre 2024 e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) delle N.O.I.F.”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva i fogli di censimento relativi alla stagione 2024-2025, la visura camerale della società nonché i verbali del Consiglio di Amministrazione che aveva deliberato il conferimento delle deleghe in favore dell’amministratore delegato.
In data 25 febbraio 2025, la Procura Federale notificava ai sigg.ri Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella, nonché alla U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. l’avviso di conclusione delle indagini.
Con atto depositato in pari data, gli incolpati nominavano quale proprio difensore l’Avv. Mattia Grassani e chiedevano di essere sentiti con riferimento ai fatti oggetto della contestazione.
Con comunicazione del 27 febbraio 2025, gli incolpati rinunciavano alla richiesta di audizione e, pertanto, la Procura provvedeva a notificare, in data 3 marzo 2025, l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 7 marzo 2025, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni tre liberi e con termine per il deposito di memorie e documentazione entro il giorno 6 marzo 2025, ore 12:00.
La fase predibattimentale
In data 6 marzo 2025 i deferiti si costituivano in giudizio a mezzo dell’Avv. Mattia Grassani, depositando memoria difensiva con i relativi allegati.
Il dibattimento
All’udienza del 7 marzo 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Mattia Grassani, in rappresentanza dei deferiti, nonché il sig. Sebastiano Stella personalmente e il Segretario Generale della società, sig. Antonino Minutoli.
Preliminarmente, veniva definita, ai sensi dell’art. 127 CGS, la posizione del sig. Benjamin Lee Rosenzweig.
Con riferimento agli altri deferiti, la Procura, nel riportarsi all’atto di deferimento, replicando alla memoria depositata dall’Avv. Grassani, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Sebastiano Stella, mesi tre di inibizione;
- per la U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., punti 4 di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Prendeva la parola l’Avv. Mattia Grassani, il quale, nel riportarsi alla propria memoria, chiedeva il proscioglimento del sig. Sebastiano Stella e, per la società, l’irrogazione di una sanzione in misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura, tenuto conto di una serie di circostanze che dovevano ritenersi attenuanti.
La decisione
1. Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. Sebastiano Stella, quale Amministratore Delegato nonché soggetto dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per le condotte contestate.
Dalle risultanze dell’attività di controllo svolta dalla Co.Vi.So.C., compendiata nella segnalazione del 24 febbraio 2025, emerge, difatti, con assoluta chiarezza che la U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. non ha provveduto, nei termini di legge e, dunque, entro il 17 febbraio 2025 (cadendo il termine previsto dalle NOIF in un giorno festivo), a versare, così come richiesto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., le ritenute Irpef, i contributi Inps riguardanti gli emolumenti relativi alle mensilità novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché le ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le medesime mensilità, per un importo complessivo di circa un milione di euro.
Tali pacifiche circostanze non sono state, del resto, neppure smentite dalla società deferita, la quale, in udienza, non ha negato l’addebito ma si è limitata a richiedere l’applicazione di una sanzione ridotta rispetto alle richieste della Procura.
Né, per esimere il sig. Stella da responsabilità, possono valere le deduzioni difensive dallo stesso illustrate nella memoria depositata in atti e ribadite in udienza.
Secondo la difesa del sig. Stella, lo stesso non avrebbe potuto porre in essere, in prima persona, gli adempimenti oggetto di contestazione, poiché le deleghe e i poteri di rappresentanza allo stesso conferiti risulterebbero contenuti entro una soglia di importi di gran lunga inferiore rispetto alle somme di cui viene contestato il mancato versamento.
In particolare, tali limiti si ricaverebbero dalla delega conferita al sig. Stella, laddove è previsto che lo stesso può:
-19. sottoscrivere atti e/o dichiarazioni e porre in essere adempimenti verso pubbliche amministrazioni, camere di commercio,uffici del registro delle imprese e qualsiasi altro ente, sportivo e non sportivo, per importi non eccedenti euro 25.000,00;
- 21. gestire i rapporti con gli istituti di credito e gli enti finanziari in genere, gestire i conti correnti, disporre ordini di pagamento/bonifici a favore di terzi ed eseguire depositi: incassare crediti commerciali, polizze assicurative ed altri titoli, emettere assegni ed eseguire prelievi, il tutto per importi non eccedenti la somma di euro 50.000,00 per singola operazione.
Ebbene, tali deduzioni sono prive di pregio.
Come noto, nelle società di capitali il Consiglio di Amministrazione, se lo statuto o l’assemblea lo consentono, può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori delegati, al fine di rendere più razionale ed efficiente la gestione dell’impresa sociale.
In altri termini, attraverso la delega il Consiglio di amministrazione attribuisce al consigliere, amministratore delegato, poteri decisionali, esecutivi e di rappresentanza propri dell’organo amministrativo, in relazione ad una o più materie o atti.
Per effetto della delega il soggetto investito delle attribuzioni integra, con propria volontà e decisione, quanto diversamente sarebbe compito del consiglio di amministrazione.
In data 18 agosto 2023, il Consiglio di amministrazione della US Triestina Calcio 1918 s.r.l. deliberava di conferire al consigliere Sebastiano Stella una serie di deleghe e poteri, da esercitarsi disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la piena legale rappresentanza della società e la firma sociale nei limiti dei poteri conferiti.
La delibera indicava poi i vari poteri conferiti, specificandoli singolarmente. Tra i detti poteri vi era quello di:
- disporre il pagamento delle retribuzioni del personale e degli oneri connessi (contributi assistenziali e previdenziali e imposte) e dei professionisti e/o lavoratori autonomi;
- disporre il pagamento di imposte, tasse e tributi, oblazioni ecc.
E’ evidente, dunque, che, in forza della delega conferita, il sig. Sebastiano Stella avrebbe ben potuto, in via del tutto autonoma sia rispetto al Consiglio di amministrazione e sia rispetto al Presidente, potendo i poteri conferiti essere esercitati disgiuntamente dallo stesso, procedere al pagamento degli oneri fiscali e contributivi dovuti dalla società entro il termine del 17 febbraio 2025.
Né, per superare ciò, può valere quanto sostenuto dall’odierno deferito in ordine all’esistenza di limiti di spesa contenuti nella delega ed in particolare alle clausole di cui ai nn. 19 e 21 della delega. E ciò per più motivi.
In primo luogo, è evidente che le clausole con le quali si conferiscono al sig. Stella i poteri di disporre il pagamento dei contributi fiscali e previdenziali sugli emolumenti dei dipendenti o dei professionisti e, più in generale, il pagamento delle imposte o dei tributi, sono del tutto slegate dalle clausole con le quali si attribuisce al sig. Stella il potere di gestione dei rapporti bancari entro determinati limiti di importo. Difatti, se così non fosse, non avrebbe avuto alcun senso conferire autonomamente tali poteri, essendo gli stessi già ricompresi nella clausola n. 21 della delega, relativa ai rapporti bancari.
Per quel che riguarda, poi, la clausola n. 19, la stessa non può essere presa in considerazione, dal momento che attiene non ai pagamenti bensì alla sottoscrizione di atti e/o dichiarazioni.
In secondo luogo, l’art. 2475 bis cod.civ., applicabile alle società a responsabilità limitata quale è la U.S. Triestina, stabilisce che “Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
Ciò significa che eventuali violazioni dei limiti al potere rappresentativo dell’amministratore non si traducono in una ragione di invalidità o di inefficacia del negozio stipulato dall’amministratore in violazione delle limitazioni, esaurendosi, tali limitazioni, soltanto nell’ambito dei rapporti interni alla società.
Del resto, nella stessa visura camerale della società, si legge: “nei casi di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società”. Ciò a voler dimostrare che, seppur con riferimento alle ipotesi in cui l’amministrazione della società sia congiunta, la tutela della società è comunque da anteporre al rispetto dei limiti posti al potere rappresentativo.
A tutto questo si aggiunga che la delega conferita, in ogni caso, non spoglia il Consiglio di amministrazione dalle attribuzioni delegate, determinando esclusivamente una competenza concorrente del consiglio e degli organi delegati.
Di conseguenza, l’amministratore delegato Stella, in prossimità delle scadenze federali, avrebbe ben potuto, nel caso in cui si volesse dar rilievo ai limiti oggi invocati dallo stesso, sollecitare il Presidente, per il quale non vi sono limiti di sorta, ad adempiere alle obbligazioni fiscali e previdenziali della società o, ancor di più, sollecitare a ciò il Consiglio di Amministrazione.
Di tutto questo non vi è prova in atti.
In definitiva, il sig. Sebastiano Stella deve essere ritenuto responsabile delle condotte al medesimo contestate, avendo lo stesso tutti i poteri per provvedere direttamente al pagamento degli oneri fiscali e previdenziali posti a carico della società e, comunque, l’obbligo di attivarsi affinchè la società vi provvedesse.
Alla responsabilità del sig. Sebastiano Stella e a quella del Presidente Benjamin Lee Rosenzweig, il quale ha comunque definito la propria posizione ai sensi dell’art. 127 CGS, consegue la responsabilità della U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta, ex 6, comma 1, CGS, sia a titolo di responsabilità propria, trattandosi di obblighi, quelli di cui all’art. 33 del CGS e all’art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., posti in modo diretto anche a carico delle società. 2. Quanto al profilo sanzionatorio, la società deferita ha invocato l’irrogazione di una sanzione in misura ridotta a quella richiesta dalla Procura, sostenendo l’esistenza di cause giustificative che legittimerebbero tale riduzione.
E’ principio pacifico nell’ordinamento federale che l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS costituiscono due autonome violazioni, e che ciascuna delle suddette violazione è sanzionabile con la penalizzazione minima edittale di due punti in classifica.
E’, altresì, principio pacifico che sussiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (da ultimo, CFA, SS.UU., n. 72/ 20242025).
Del resto, sempre in tema di sanzioni relative ad omessi versamenti fiscali e previdenziali, lo stesso Collegio di Garanzia dello Sport sostiene che la locuzione “almeno due punti” non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio “almeno” sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità (SS.UU. Collegio di Garanzia dello Sport n. 44/2023).
Alla stregua di tali principi, la sanzione da irrogare alla U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. non può che consistere nella penalizzazione di 4 punti in classifica, ossia di due punti per ogni violazione contestata.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che le circostanze invocate dalla società per l’ottenimento di una riduzione della pena edittale, quali i notevoli investimenti effettuati nella società, la mancanza di recidiva e l’inadempimento, da parte del maggior investitore, agli impegni contrattuali assunti nei confronti del fondo proprietario della totalità delle quote del club (a riprova di ciò la società ha depositato una mera lettera di diffida della quale neppure vi è prova dell’invio), non possono essere considerate quali cause giustificative dell’inadempimento, tenuto anche conto dell’entità delle somme non versate.
Né può essere considerata una esimente la circostanza dell’intervenuto successivo pagamento delle somme dovute. E ciò a prescindere dalla relativa mancanza di prova, non essendo difatti sufficienti a tal fine i Modelli F24 depositati, atteso che i pagamenti ivi contemplati sono avvenuti mediante compensazione di crediti di imposta e, dunque, sono soggetti alle dovute verifiche da parte degli enti competenti.
In definitiva, non sussiste alcun margine per l’applicazione di una riduzione della sanzione rispetto alla pena edittale.
Per quanto attiene alla posizione del sig. Sebastiano Stella, anche in questo caso tenuto conto del numero delle omissioni e dell'entità economica dei versamenti dovuti, il Tribunale ritiene equa la sanzione di mesi 3 di inibizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Sebastiano Stella, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società US Triestina Calcio 1918 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Francesca Rinaldi Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 17 marzo 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai