CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16 del 17/02/2025 – Sezione Periferica di Taranto della L.N.I. / ASD Palio di Taranto / Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso
Decisione n. 16
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Virgilio D’Antonio - Relatore
Tommaso Edoardo Frosini
Angelo Guadagnino
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2024, presentato, in data 10 dicembre 2024, dalla Sezione Periferica di Taranto della L.N.I., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Saracino,
contro
la ASD Palio di Taranto, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Semeraro,
nonché contro
la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), non costituitasi in giudizio,
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della FICSF
- 1/2024, emessa in data 11 novembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Palio di Taranto, è stata annullata la decisione n. 1/2024, emessa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 20 settembre 2024, all'esito del procedimento n. 1/2024 (che aveva rigettato il ricorso della ASD Palio di Taranto), e, per l’effetto, è stato confermato il risultato del CIA di Lance a 10 remi, seconda gara, seconda manche femminile, tenutosi a Termoli il 15 settembre 2024, con assegnazione della vittoria all’equipaggio della ASD Palio di Taranto.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2025, il difensore della parte ricorrente - Sezione Periferica di Taranto della L.N.I. - avv. Michele Saracino; l’avv. Luigi Semeraro, per la resistente ASD Palio di Taranto, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Virgilio D’Antonio.
Premesso in fatto
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- Con ricorso del 10 dicembre 2024, la Sezione Periferica di Taranto della LNI ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia contro la ASD Palio di Taranto, nonché contro la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della FICSF n. 1/2024, emessa in data 11 novembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Palio di Taranto, è stata annullata la decisione n. 1/2024, emessa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 20 settembre 2024, all’esito del procedimento n. 1/2024 (che aveva rigettato il ricorso della ASD Palio di Taranto) e, per l’effetto, è stato confermato il risultato del CIA di Lance a 10 remi, seconda gara, seconda manche femminile, tenutosi a Termoli il 15 settembre 2024, con assegnazione della vittoria all’equipaggio della ASD Palio di Taranto.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione del Campionato Italiano Assoluto di Lance a 10 remi, tenutosi a Termoli il 15 settembre 2024, seconda gara, seconda manche femminile, in seguito alla ripetizione per presunte irregolarità del campo di regata; in particolare, mentre le squadre in gara in quel momento, i.e. LNI sez. Taranto e Associazione Remiera Vastese, si apprestavano ad effettuare l’ultimo giro di boa, la giuria si rendeva conto, interfacciandosi anche con il CTO, che la boa laterale di terra si era allontanata. Ne seguiva la decisione del Presidente di Giuria che chiamava i rappresentanti degli equipaggi offrendo loro l’opportunità di gareggiare nuovamente, a fine regata (per permettere alle atlete il recupero fisico). La ASD Palio di Taranto, odierna resistente, precedentemente risultata vittoriosa della predetta categoria, proponeva immediato reclamo al medesimo Presidente di Giuria, che dichiarava che “possono essere rispettati i tempi delle gare soltanto in presenza di campo regolare. Nel caso di specie, a causa dell'allontanamento della boa di virata di terra, era diventato più lungo e quindi non più regolare. Pertanto, è data l’opportunità agli equipaggi che hanno percorso un campo più lungo di ripetere la gara sul campo regolare al pari degli altri”.
1.1. La medesima ASD Palio di Taranto, successivamente alla conclusione della regata in parola, proponeva rituale reclamo al Giudice Sportivo Nazionale, che, con la decisone di prime cure dell’odierno procedimento, statuiva quanto segue: «In via preliminare, occorre evidenziare che l’art. 19 del Regolamento nazionale delle Regate prevede quanto segue: “Il campo di gara dovrà contenere i percorsi stabiliti dall'Art. 20 del presente Codice, sarà in linea retta, avrà profondità pressoché uniforme e, nel caso in cui vi fosse corrente, essa dovrà risultare uguale per tutti i concorrenti ed in misura quasi insensibile. Il tracciato dovrà essere disegnato da un tecnico qualificato ed il grafico dovrà contenere tutti gli elementi di rilevamento. Il grafico, approvato dalla F.I.C.S.F., dovrà essere a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in segreteria gare. Il campo di regata è omologato da parte della CTA e CTO; ogni eventuale reclamo dovrà essere accompagnato da euro 100 (cento). È vietato agli equipaggi il controllo del campo di gara. Per tutta la regata la posizione delle boe dovrà essere mantenuta inalterata rispetto a quella iniziale omologata; in caso di spostamento delle boe per moto ondoso o cause accidentali, si dovrà provvedere al ripristino come inizio regate con la supervisione di un membro di CTO o CTA”. Nel caso che mi occupa, pertanto, il CTO ha supervisionato il riposizionamento della boa, pur non essendo chiaro il momento dello spostamento della predetta boa, ovvero quali squadre siano state effettivamente inficiate dallo spostamento. Ne consegue ed è evidente che la decisione arbitrale è frutto di una corretta gestione delle procedure di gara e della interpretazione della normativa delle regate. Ogni statuizione si ritiene confermata dai documenti agli atti, visionati più volte da questo stesso Giudice, a norma dell’art. 116 del cpc. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso delibera: - il rigetto del ricorso».
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- Decidendo sul gravame interposto, con il quale si chiedeva di dichiarare l’illegittimità della decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale del 20 settembre 2024 e nel contempo dichiarare vincitrice del Campionato Assoluto di Lance a 10 Remi, svoltosi a Termoli in data 15 settembre 2024, l’equipaggio femminile appartenente alla ASD Palio di Taranto, la Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva, con la decisione quivi impugnata, dopo ampia attività istruttoria, così decideva: «Il reclamo presentato dalla Asd Palio di Taranto merita accoglimento, tanto in punto motivazione del provvedimento reso dal GSN in primo grado, tanto in punto violazione delle procedure di gara. Per quanto concerne la motivazione del provvedimento impugnato, di cui la società reclamante chiede l’annullamento o la riforma, deve riconoscersi che il Giudice sportivo nazionale non ha svolto un accertamento completo dei fatti di causa, ma semplicemente ha preso e dato atto che le boe di virata si sono spostate dalla loro sede originale omologata e sono state riposizionate, senza richiamare però l’atto dal quale ciò si può evincere, atto che avrebbe dovuto essere stato redatto ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento delle regate (nel caso in cui si fosse ravvisata una irregolarità del campo di gara). In aggiunta, il GSN scrive nel provvedimento che non è chiaro il momento in cui lo spostamento delle boe si sarebbe verificato ovvero quali squadre siano state effettivamente inficiate dallo spostamento. Durante l’istruttoria di questa Corte, peraltro, è emerso che mancasse nel Bando di gara l’indicazione delle coordinate GPS delle boe, essendo solamente pubblicato il percorso di gara su mappa (aerea) del bacino in cui si è svolta la competizione. Da ciò ne discende, ovviamente, che può essere considerata attendibile e valida solamente la prima omologazione del campo di gara, essendo impossibile, in caso di spostamento delle boe, riportare le stesse nell’esatta posizione in cui si trovavano al momento della prima omologazione, antecedente alla prima manche. Nel corso dell’istruttoria, inoltre, non è emerso in modo incontrovertibile - nemmeno dalle testimonianze assunte - che le boe si sarebbero effettivamente spostate e di quanto, né è stato prodotto alcun valido documento che attesti l’irregolarità ed il successivo ripristino del campo di gara come da regolamento. In assenza, pertanto, già in primo grado, di elementi certi e incontrovertibili che dimostrino lo spostamento delle boe e il ripristino del campo di gara alle medesime condizioni di partenza, che identifichino quali squadre e quali equipaggi siano stati eventualmente interessati dallo spostamento delle boe di virata e in che modo, non si comprende come il GSN possa aver fatto derivare, da mere presunzioni, la decisione di rigettare il ricorso in primo grado della Asd Palio di Taranto, riconoscendo la corretta gestione delle procedure di gara e la corretta interpretazione della normativa delle regate da parte degli arbitri. Se non illogica, contraddittoria, manifestamente ingiusta o irragionevole, la decisione del GSN deve ritenersi senz’altro carente di motivazione, avendo lo stesso omesso di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ovvero di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento. […] Per quanto riguarda, invece, la violazione delle procedure di gara, dall’istruttoria, in particolare dalla testimonianza del Presidente di giuria, Sig.ra [omissis], è emerso che la manche in questione non è stata interrotta e al termine - per stessa ammissione del Pres. [omissis](verbale riunione del 6.11.24: “Sulla seconda circostanza di cui al capitolo di prova risponde di non aver alzato la bandiera rossa”) - non è stata alzata bandiera rossa ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento delle regate (che testualmente recita “Non appena le imbarcazioni concorrenti avranno tagliato il traguardo, se la gara è stata regolare, il Giudice Arbitro lo segnalerà alzando la bandiera bianca, in caso contrario alzerà quella rossa.”), azione che sarebbe stata assolutamente necessaria per annullare la competizione nel caso in cui, come è stato sostenuto dallo stesso Presidente e dalla LNI Sez. Taranto, il campo di gara fosse divenuto irregolare. È emerso, altresì, che il Consiglio delle regate non è mai stato convocato per valutare la lamentata irregolarità del campo di gara dovuta allo spostamento delle boe (art. 26 Reg. regate) né ha mai assunto alcuna decisione in merito (verbale 11.11.24, Sig. [omissis]); né risulta essere mai stata riunita la giuria ai sensi dell’articolo 32 Reg. regate (il Consiglio risulta invece essere stato regolarmente convocato prima dell’inizio della competizione). Questa Corte, dunque, ritiene non provato il lamentato spostamento delle boe di virata e l’irregolarità, sopravvenuta, del campo di gara, mentre ritiene provata la violazione dell’art. 53 del Regolamento delle regate, per non essere stata alzata bandiera rossa al termine della seconda manche femminile al fine di annullarla; il fatto che non sia mai stata annullata la manche de qua rende evidentemente illegittima, con effetto a cascata, ogni successiva decisione assunta dalla Giuria e/o dal Pres. [omissis], compresa naturalmente quella di far ripetere la manche e convalidarne il risultato. P.Q.M. - Accoglie il reclamo proposto dalla Asd Palio di Taranto; - Annulla la decisione n. 1/2024 emessa dal G.S.N. in data 20.09.2024 ad esito del procedimento n. 1/2024, oggetto di impugnazione e per l’effetto conferma il risultato del CIA di Lance a 10 remi, seconda gara, seconda manche femminile, tenutosi a Termoli il 14.09.2024, con assegnazione della vittoria all’equipaggio della Asd Palio di Taranto».
3. Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia la Sezione Periferica di Taranto della LNI, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
- “Violazione degli artt. art. 28.2 Regolamento giustizia e disciplina FICSF e 2.1 Codice della Giustizia Sportiva CONI”.
Secondo la ricorrente, la Corte non avrebbe assicurato, con la sua decisione, l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo, fornendo una motivazione insufficiente e scarna circa punti decisivi della controversia, irregolarità della gara e irregolarità del campo di regata, in spregio alle norme del regolamento regate FICSF.
- “Violazione dell’art. 49.2 Regolamento giustizia e disciplina FICSF – Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti”.
La Corte Federale di Appello avrebbe violato la suddetta norma in quanto non ha vagliato, per intero, la illustrazione (e dunque il rapporto) effettuato dalla Presidente di Giuria sentita all’udienza del 6 novembre 2024 (estrapolandone solo alcune frasi), nonché gli atti ufficiali di gara richiesti dal Giudice Nazionale Sportivo alla FICSF (e menzionati dalla detta Presidente), vale a dire il verbale della CTA con allegata attestazione/certificazione del CTO sull’irregolarità del campo di regata, né ha ritenuto di sentire come testimoni l’altro giudice arbitro, [omissis], il CTO [omissis], e i cronometristi, elementi questi necessari al fine di ottenere una prova certa dell’irregolarità del campo di regata e del comportamento corretto della Giuria.
- “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con contestuale violazione di quanto previsto dall’art. 34 comma 3 del Regolamento Regate FICSF”.
La asserita omessa motivazione circa la violazione della suddetta norma, secondo cui il reclamo scritto deve essere presentato dal rappresentante della Società alla segreteria gare non oltre mezz’ora dalla fine della gara, inficerebbe l’intero procedimento, atteso che il reclamo proposto dal Palio di Taranto nel corso del CIA del 15 settembre 2024 è stato presentato fuori termine, come risulta dagli atti di gara ufficiali e dalla dichiarazione testimoniale del Presidente di Giuria. Qualora il Giudice d’Appello avesse valutato correttamente tale circostanza e applicato la suddetta norma, avrebbe dovuto necessariamente rigettare il reclamo in appello del Palio di Taranto, in virtù della legittimità della decisione del Presidente di Giuria e dell’intero suo comportamento durante tutta la competizione.
3.1. Si è costituita in giudizio la ASD Palio di Taranto concludendo per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, comma 4, CGS CONI. La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, si è rimessa al Collegio.
Considerato in diritto
- Il primo motivo di ricorso presentato dalla ricorrente è articolato - in termini letterali - come segue: “Tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. La Corte federale d’Appello non ha assicurato, con la sua decisione, l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo, fornendo una motivazione insufficiente e scarna circa punti decisivi della controversia, irregolarità della gara e irregolarità del campo di regata, in spregio alle norme del regolamento regate FICSF (come evidenziato nella premessa in fatto.)”.
Risulta evidente come un motivo così strutturato sia carente del requisito dell’autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., da tempo ritenuto applicabile ai giudizi che si celebrano dinnanzi a questo Collegio.
Vale la pena ricordare, in tal guisa, che «l’art. 2, c. 6, rinvia al Codice di procedura civile, e, conseguentemente, anche il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace alle regole della
c.d. necessità di autosufficienza e della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., applicabile anche al ricorso per Cassazione (Cass., SS.UU., n. 18218/15). Per quanto attiene alla specificità dei motivi, questi devono individuare le parti della sentenza impugnata che si intende censurare, le norme violate e in quale modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione. Nell’odierna fattispecie, la ricorrente si è limitata ad esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello del Giudice a quo, senza esplicitare le ragioni per le quali dissente da quest’ultimo, né ha indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate (Cass., n. 10905/15), e senza enunciare in che modo il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. Il Collegio osserva che nel ricorso non si rinviene la necessaria scansione del rapporto tra le parti della sentenza impugnata, i motivi di censura e le norme violate, mentre la ricorrente propone censura di merito, richiedendo sostanzialmente un riesame del materiale probatorio» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 38/2022 (che richiama le decisioni nn. 34/2016; 19/2017; 26/2019; 38/2020; 41/2021; 71/2021; 19/2017; 30/2021; 38/2021 e 92/2021); Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 43/2022).
Deve, dunque, ribadirsi che il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è inammissibile (anche) nei casi di mancata osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Invero, i motivi per i quali si chiede l’annullamento della decisione non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Il ricorrente, dunque, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata, propria del processo innanzi al Collegio di Garanzia, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (Cass. n. 10420/2005). Ciò postula che il requisito in esame non possa ritenersi soddisfatto qualora il ricorso sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, giacché renderebbe impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione.
Nel caso di specie, il ricorso, limitandosi alla censura della decisione di secondo grado, non contiene alcun riferimento che possa rendere intellegibile la violazione delle norme relative al decisum dei giudici federali, con la conseguente impossibilità di scendere alla valutazione attinente al merito della controversia. Infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per il principio di autosufficienza di esso (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2018 e Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Unite, decisione n. 89/2019; sul requisito di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 114/2021, che richiama Cass. Civ., Sez. III, 14 giugno 2021, n. 16744).
Sul tema, inoltre, il Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2021, si è espresso nei termini seguenti: «secondo il disposto dell’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad illustrare i motivi di impugnazione e, dunque, a specificare in che maniera i motivi stessi possano condurre alla riforma della decisione gravata e, cioè, all’invalidazione della normativa interna sottoposta alla valutazione del Collegio di Garanzia dello Sport. Purtroppo, tutto ciò non si evince con chiarezza dai motivi di ricorso sottoposti al vaglio di questo Collegio (cfr., Cass. Civ. - Sez. V, n. 11910/2016), soprattutto perché, come già osservato, sotto il profilo prettamente letterale, non ne viene mai richiesta l’invalidazione come conseguenza delle ragioni addotte».
II. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente risultando parimenti inammissibili sotto il diverso profilo delle regole che definiscono la cognizione del Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 54 CGS CONI. Invero, a giudizio di questo Collegio, le deduzioni ivi articolate, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mirano in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
È d’uopo ricordare che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili soltanto quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento; diversamente, i suddetti difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021. Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 82/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 73/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 19/2017, nonché, di recente, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 45/2021).
In relazione alla questione riguardante i limiti del sindacato, le Sezioni Unite, con decisioni nn. 41/2021 e 71/2021, hanno recentemente ribadito che è preclusa al Collegio di Garanzia una nuova valutazione in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti quando questi siano stati già compiutamente valutati dal giudice federale e indicati nella motivazione della decisione adottata:
«non sono ammissibili dinanzi al Collegio le doglianze riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio; di talché, la verifica logica della motivazione - spettante al Collegio di Garanzia in sede di legittimità - non può mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 38/2020).
Tali principi sono coerenti con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. (Cass., Sez. Un.,. n. 34476/2019, nonché Cass., Sez. II, n. 20802/2011; conf., Cass., nn. 42/2009, 4391/2007, 16346/2007 e 21412/2006, 9662/2001; Cass. civ., Sez. lavoro, 23 febbraio 2015, n. 3535, riprese da Collegio di Garanzia, decisioni nn. 4/2016, 46/2016 e 18/2018).
- Il ricorso, nel suo complesso considerato, dunque, non può che ritenersi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ASD Palio di Taranto.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Virgilio D’Antonio
Depositato in Roma, in data 17 febbraio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face