CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17 del 03/03/2025 – Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a r.l. / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta / A.S.D. Luese Cristo Alessandria / Procura Generale dello Sport presso il CONI
Decisione n. 17
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Francesco Delfini - Relatore
Giuseppe Andreotta
Marcello de Luca Tamajo
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2024, presentato, in data 17 dicembre 2024, dalla A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Ferretti e Francesco Rondini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta della FIGC-LND, non costituitosi in giudizio,
e contro
l'A.S.D. Luese Cristo Alessandria, non costituitasi in giudizio,
e
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l’annullamento
della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale (breviter, anche CSAT) presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta FIGC-LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 50 del 21 novembre 2024, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata in data 31 ottobre 2024, di cui al C.U. n. 43, reiettiva del gravame promosso dalla A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a r.l. in ordine alla regolarità e all'esito della gara disputata in data 15 settembre 2024 contro la società A.S.D. Luese Cristo Alessandria.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 febbraio 2025, il difensore della parte ricorrente - A.C. Cuneo 1905 Olmo
S.S.D. a r.l. - avv. Daniela Ferretti; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Francesco Delfini.
Ritenuto in fatto
- Con ricorso del 17 dicembre 2024, la A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a r.l. (d’ora in poi anche solo “Cuneo”) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta FIGC - LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 50 del 21 novembre 2024, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata in data 31 ottobre 2024, di cui al C.U. n. 43, di rigetto del reclamo promosso dalla A.C. Cuneo 1905 Olmo S.S.D. a r.l., in ordine alla regolarità e all'esito della gara disputata in data 15 settembre 2024 contro la società A.S.D. Luese Cristo Alessandria.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Luese Cristo Alessandria-Cuneo Olmo 1905, disputata in data 15 settembre 2024, terminata con il risultato di 3-1, e valevole per il Campionato di Eccellenza, Girone B, in ordine all’impiego, da parte della A.S.D. Luese Cristo Alessandria, del calciatore [omissis], asseritamente in posizione irregolare in quanto in pendenza di squalifica; lo stesso, invero, era stato squalificato per 5 giornate con C.U. n. 76 del 2 aprile 2024 dal Dipartimento Interregionale - Juniores presso il C.R. Piemonte Valle d’Aosta, quando lo stesso calciatore militava nella società A.C. Bra nel torneo Under 19. L’odierna ricorrente si rivolgeva, dunque, al competente Giudice Sportivo Territoriale sostenendo che il medesimo calciatore avesse scontato solamente 4 delle 5 giornate nella passata stagione sportiva 2023/2024 e che, pertanto, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara per cui è causa con la nuova società nel corrente campionato.
1.1. Ne scaturiva un primo segmento dell’odierno procedimento in cui, a seguito del rigetto del reclamo in primo grado, la Corte Sportiva di Appello Territoriale constatava la violazione del contraddittorio in primo grado e rimetteva gli atti al Giudice di prime cure.
Il Giudice Sportivo, con il successivo C.U. n. 43 del 31 ottobre 2024, rigettava nel merito la richiesta di omologazione del risultato di 0-3 a tavolino, così argomentando: «…la questione posta all’attenzione di questo Giudice Sportivo riguarda, sostanzialmente, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21, commi 2 - 6 - 7 e 137 C.G.S. relativi alla esecuzione delle sanzioni comminate a carico dei tesserati, ed in particolare il necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività (i.e. afflittività) delle squalifiche: secondo la Società reclamante, che ha portato a conforto delle proprie doglianze copiosa giurisprudenza, il Sig. [omissis] non avrebbe potuto partecipare alla gara in esame (né alla precedente partita disputata contro il Centallo) in quanto in applicazione della disposizione di cui all’art.21, comma 2, C.G.S. avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica residuata dalla stagione sportiva precedente nella prima gara ufficiale della nuova Società e della nuova categoria di appartenenza (considerato che la ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19, alla quale il giocatore avrebbe potuto prendere parte come "fuori quota"); secondo la tesi avversa della Società resistente, il giocatore non si trovava più in costanza di squalifica, non essendo stato convocato né per le quattro gare ancora disputate nel Campionato Under 19 nazionale dall'A.C. BRA nella stagione 2023/2024, indicate anche dalla reclamante, né all'ultima partita disputata dalla A.C. BRA nel Campionato di serie D contro l'ASTI, disputata in data 5/05/2024; - pur ritenendo in parte corretto e condivisibile il ragionamento seguito dalla ricorrente, questo Giudice ritiene ugualmente non meritevole di accoglimento il ricorso, proprio in ragione del necessario bilanciamento tra principio di omogeneità e principio di effettività delle sanzioni, la cui applicazione deve sempre avvenire nell'ottica di realizzare e garantire i superiori ed imprescindibili valori di buonafede e lealtà sportiva. Come correttamente statuito dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 99-2023 richiamata dalla AC CUNEO 1905 OLMO SSD a RL, "Questa stessa Sezione, sempre in merito al regime sanzionatorio che ci occupa, ha puntualizzato che "il principio di "distinzione" costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di "effettività", "proporzionalità" e "ragionevolezza" delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell'esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui" (Collegio di Garanzia, Sez. I. decisione n. 25/2018)". Orbene, nel caso di specie sono considerati fatti pacifici e non contestati che: I. il Sig. [omissis] nella stagione sportiva 2023/2024 era tesserato per l'A.C. BRA e militava nella formazione Under 19 Nazionale, oltre ad avere titolo per prendere parte agli incontri della prima squadra nel Campionato di Serie D; II. che il giocatore veniva sanzionato con una squalifica di cinque giornate con C.U. n. 76 del 2/04/2024 del Dipartimento Interregionale - Juniores, e ne scontava 4 non prendendo parte alle partite ancora disputate dalla A.C. BRA nel Campionato Juniores Under 19 Nazionale (giornate 12^, 13^, 14^ e 15^ di ritorno); III. che vi era una impossibilità oggettiva per il giocatore, e per la Società di appartenenza, di scontare anche la quinta giornata di squalifica "nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento", come disposto ex art. 21, comma 2, C.G.S., per la semplice ma dirimente circostanza che la A.C. BRA non si qualificava alla successiva fase di play-off post campionato; IV. che la giornata residua di squalifica non si sarebbe potuta scontare nella medesima categoria neanche nella stagione sportiva in corso, in quanto la ASD CRISTO LUESE ALESSANDRIA non ha iscritto al Campionato Regionale una formazione Under 19; V. il Sig. [omissis] avrebbe potuto prendere parte all'ultima gara di Campionato di Serie D con la A.C. BRA, ma non veniva convocato, così di fatto restando fermo per cinque gare ufficiali della Società di tesseramento, come da sanzione irrogata a suo carico; - ad avviso di questo Giudice, considerata l'oggettiva impossibilità per il tesserato di scontare l'intera squalifica nella squadra di appartenenza in ragione della fine del Campionato, ed al contempo la possibilità di scontare l'ultima residua giornata nella stagione sportiva ancora in corso in diversa Categoria, la scelta compiuta dalla A.C. BRA ha garantito il rispetto sia del principio di omogeneità (considerato che di cinque turni di stop, quattro sono stati scontati nella Categoria Juniores Under 19 Nazionali) sia del principio di afflittività della sanzione comminata al giocatore, garantendo l'esecuzione della stessa non solo secondo i canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza richiamati dal Collegio di Garanzia del CONI, ma dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non "premiando" un giocatore squalificato con la convocazione per una partita di rango superiore …».
1.2. La Corte Sportiva di Appello, con la decisione qui impugnata, respingeva il gravame interposto dal Cuneo. In particolare, il Giudice di appello riteneva che «Le articolate argomentazioni contenute nelle ben 17 pagine del reclamo non colgono nel segno in quanto non vi è davvero alcun motivo per discostarsi dal provvedimento del GS che è condivisibile (pur essendo auspicabile un intervento del legislatore che renda meno incerto il quadro normativo). Ad abundantiam, si osservi che il giocatore in questione è entrato al 42’ del II tempo ovvero in un momento della gara che, come più volte deciso da questa Corte in passato, impone il giusto contemperamento fra l’esigenza di certezza nella applicazione della norma e il rispetto del risultato conseguito sul campo e ciò al fine di evitare facili e inevitabili strumentalizzazioni della norma (nello specifico l’art.10 C.G.S.) come nel caso di specie. Al riguardo, è proprio una delle argomentazioni spese della reclamante sul tema della decisività della posizione irregolare - sostenuta per superare la posizione che questa Corte ha sempre espresso in favore del risultato conseguito sul campo a fronte di violazioni non “effettivamente” decisive sulla regolarità della gara
– che, invece, dà fondamento, se davvero ce ne fosse ancora bisogno, alla decisione del G.S. La reclamante sostiene che l’impiego del giocatore [omissis] (nato nel 2005) è risultato decisivo anche perché, trattandosi di “giovane”, DOVEVA essere impiegato per garantire il rispetto del numero minimo dei “giovani” in campo (v. reclamo pag. 16); tale obbligo vigeva però anche la stagione scorsa nei confronti dell’A.C. Bra (società in cui militava quando squalificato) che è stata privata della possibilità di servirsi, al fine del rispetto dell’obbligo sottolineato dalla reclamante come decisivo, del giocatore in questione in quanto squalificato nella categoria di appartenenza. Alla sussistenza dell’obbligo e, quindi, all’impossibilità di impiego del giovane calciatore per il suo rispetto consegue l’afflittività della sanzione che è stata quindi scontata come affermato dal G.S., non giocando - come fuori quota nella prima squadra - nella prima giornata utile successiva al termine del campionato di appartenenza…».
- Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia il Cuneo, affidandosi ai seguenti motivi di diritto.
- “Mancata valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio sul principio di omogeneità e di continuità della norma federale”.
La società ricorrente eccepisce l’erronea valutazione compiuta dalla Corte di Appello in ordine alla accordata prevalenza, nel caso di specie, del principio di effettività rispetto a quello, ex adverso invocato, di omogeneità nell’esecuzione delle sanzioni. Invero, secondo la prospettazione della ricorrente, il comma 7 dell’art. 21 CGS FIGC sarebbe chiaro nel disporre che in caso di cambio squadra/categoria il calciatore deve scontare le residue squalifiche per le residue giornate in cui milita la prima squadra della nuova società. La medesima Corte avrebbe, dunque, del tutto illegittimamente, offerto una conclusione difforme dal dettato normativo ed interpretato erroneamente il precedente citato di cui al Collegio di Garanzia (decisione n. 99/2023).
Contraria al dettato normativo sarebbe inoltre l’affermazione della CSA, secondo cui “il giocatore in questione è entrato al 42’ del II tempo ovvero in un momento della gara che, come più volte deciso da questa Corte in passato, impone il giusto contemperamento fra l’esigenza di certezza nella applicazione della norma e il rispetto del risultato conseguito sul campo”.
- “Insufficiente e contraddittoria motivazione in seno alla decisione impugnata su un punto decisivo della controversia”.
La Corte non si sarebbe pronunciata sul punto della variazione del tesseramento e della conseguente applicazione, per le ragioni citate in precedenza, del comma 7 dell’art. 21 CGS FIGC; dunque, nessuna motivazione sarebbe stata fornita sulla circostanza per cui il calciatore in questione aveva cambiato squadra e, pertanto, non avrebbe potuto essere schierato nella gara per cui è causa, essendo tra l’altro stato utilizzato dalla Luese nella precedente prima partita del campionato.
- “Sulla violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza del Codice di Giustizia Sportiva”.
Sostiene la ricorrente che l’aver fatto disputare una partita di calcio con un calciatore in posizione irregolare violerebbe i principi di buona fede, lealtà e correttezza.
- Si è costituita in giudizio la FIGC concludendo per il rigetto del ricorso. La Federazione resistente, dopo aver riportato il quadro normativo rilevante nel caso di specie, contesta la ricostruzione del Cuneo rilevando, in estrema sintesi, la correttezza dell’interpretazione dei giudici di merito e la legittima applicazione del principio di omogeneità e di quello di effettività, rilevando che il calciatore in parola aveva scontato regolarmente quattro (4) giornate nelle successive gare del Campionato Juniores, per poi scontare l’ultima giornata nel Campionato di Serie D, dove militava proprio la sua squadra di appartenenza ovvero il Bra, in quanto era terminato il Campionato Juniores; dunque, per la effettiva esecuzione della squalifica, il Bra non convocava il calciatore [omissis] in prima squadra nonostante lo stesso avesse “titolo per prendere parte agli incontri” (cfr. Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Piemonte Valle d’Aosta, decisione pubblicata sul C.U. n. 39 del 24 ottobre 2024), scontando di fatto anche la residua giornata di squalifica.
- All’udienza del 19 febbraio 2025, i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive conclusioni e la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
- Innanzitutto, va rilevato che i primi due motivi di ricorso della ricorrente non rispettano pienamente i requisiti indicati dall’art. 12 bis., co. 2, Statuto CONI e 54 Codice di Giustizia Sportiva (CGS), che prevede che il “ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, mentre nel ricorso del Cuneo – come sarebbe stato necessario innanzi ad organo giudicante di mera legittimità, come è il presente - non viene compiutamente indicato ove ed in che termini il “fatto decisivo per il giudizio” (che non sarebbe stato valutato: primo motivo) ovvero il punto della controversia (su cui si lamenta “Insufficiente e contraddittoria motivazione”: secondo motivo) abbiano “formato oggetto di disputa tra le parti”, cioè siano stati oggetto di specifico contraddittorio.
- Fermo ciò, questa Corte, quanto al merito del ricorso, deve osservare quanto segue, esaminando i tre motivi congiuntamente, perché imperniati sulla medesima tesi difensiva e sulla medesima censura della decisione della Corte Sportiva di Appello impugnata, e cioè che l’art. 21 CGS FIGC sarebbe chiaro nel disporre che, in caso di cambio squadra/categoria, il calciatore deve scontare le residue squalifiche per le residue giornate in cui milita la prima squadra della nuova società e cioè che, nel nostro caso, il calciatore [omissis] avrebbe scontato solo 4 giornate nella stagione 2023\2024 nel Campionato Juniores quando militava a Bra, mentre gli era stata comminata la squalifica di 5 giornate.
- Ritiene la Corte che la questione fattuale qui risollevata dalla ricorrente sia stata, al contrario di quanto censurato, ben considerata nella decisione impugnata.
Ed invero, in essa si premette, tra l’altro, che: “nel caso di specie sono considerati fatti pacifici e non contestati che: I. il Sig. [omissis] nella stagione sportiva 2023/2024 era tesserato per l'A.C. BRA e militava nella formazione Under 19 Nazionale, oltre ad avere titolo per prendere parte agli incontri della prima squadra nel Campionato di Serie D (…)”.
Sulla base di tale premessa, la decisione impugnata ritiene che “il Sig. [omissis] avrebbe potuto prendere parte all'ultima gara di Campionato di Serie D con la A.C. BRA, ma non veniva convocato, così di fatto restando fermo per cinque gare ufficiali della Società di tesseramento, come da sanzione irrogata a suo carico” e si aggiunge che “ad avviso di questo Giudice, considerata l'oggettiva impossibilità per il tesserato di scontare l'intera squalifica nella squadra di appartenenza in ragione della fine del Campionato, ed al contempo la possibilità di scontare l'ultima residua giornata nella stagione sportiva ancora in corso in diversa Categoria, la scelta compiuta dalla A.C. BRA ha garantito il rispetto sia del principio di omogeneità (considerato che di cinque turni di stop, quattro sono stati scontati nella Categoria Juniores Under 19 Nazionali), sia del principio di afflittività della sanzione comminata al giocatore, garantendo l'esecuzione della stessa non solo secondo i canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza richiamati dal Collegio di Garanzia del CONI (…).
Questa Corte ritiene dunque che, da parte della Corte Sportiva di Appello, non vi sia stata alcuna omissione di motivazione in ordine alle tesi difensive proposte in appello dalla attuale resistente, e che il loro rigetto non si ponga in contrasto con la giurisprudenza di questo Giudice, secondo cui la ratio sottesa all’art. 21 CGS FIGC va ricostruita nel concorso dei principi di omogeneità e di effettività: il primo, che richiede che la squalifica sia scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato ed il secondo, che richiede che la sanzione sia effettivamente scontata (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 21/2020 e, da ultimo, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 99/2023).
È pacifico, infatti: i) che il calciatore [omissis] veniva sanzionato con la squalifica mentre militava nel Campionato Juniores con la società Bra; ii) che lo stesso scontava regolarmente quattro (4) giornate nelle successive gare del Campionato Juniores; iii) che il Campionato Juniores terminava prima che potesse scontare anche la quinta giornata di squalifica.
Inoltre, come rilevato nella decisione impugnata, il calciatore sanzionato aveva anche “titolo per prendere parte agli incontri della prima squadra nel Campionato di Serie D”.
A fronte di tale ultima circostanza, la decisione impugnata non pare dunque censurabile, perché ha fatto applicazione dei principi sopra richiamati nel caso di specie, condividendo, nel rigettare il reclamo, le motivazioni espresse dal Giudice Sportivo, secondo cui: “considerata l'oggettiva impossibilità per il tesserato di scontare l'intera squalifica nella squadra di appartenenza in ragione della fine del Campionato, ed al contempo la possibilità di scontare l'ultima residua giornata nella stagione sportiva ancora in corso in diversa Categoria, la scelta compiuta dalla A.C. BRA ha garantito il rispetto sia del principio di omogeneità (considerato che di cinque turni di stop, quattro sono stati scontati nella Categoria Juniores Under 19 Nazionali) sia del principio di afflittività della sanzione comminata al giocatore, garantendo l'esecuzione della stessa non solo secondo i canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza richiamati dal Collegio di Garanzia del CONI, ma dimostrando anche correttezza e lealtà sportiva, non "premiando" un giocatore squalificato con la convocazione per una partita di rango superiore”.
Da ultimo, il Collegio rileva che quest’ultimo punto della motivazione della decisione di primo grado, cui la decisione di appello qui impugnata ha fatto relatio, impone, altresì, il rigetto del terzo motivo di ricorso, che lamenta una pretesa violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 febbraio 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Francesco Delfini
Depositato in Roma, in data 3 marzo 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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