CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18 del 17/03/2025 – Impavida Pallavolo Ortona Soc. Sportiva dilettantistica a r.l., / Federazione Italiana Pallavolo / Pallavolo Azzurra Alessano Soc. Sportiva dilettantistica a r.l. / Lega Pallavolo Serie A / Procura Generale dello Sport presso il CONI

 

Decisione n. 18

 

Anno 2025

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Vito Branca - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Marcello de Luca Tamajo

Francesco Delfini

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2025, presentato, in data 8 gennaio 2025, dalla Impavida Pallavolo Ortona Soc. Sportiva dilettantistica a r.l., rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Nicola Napolione,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,

 

 

nonché contro

 

 

 la Pallavolo Azzurra Alessano Soc. Sportiva dilettantistica a r.l., non costituitasi in giudizio,

 

 

 

e nei confronti

 

 

 

della Lega Pallavolo Serie A, non ritualmente costituitasi,

 

 

 

e

 

 

 

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

 

 

 

per l’annullamento e/o la riforma

 

 

 

della decisione della Corte Sportiva di Appello FIPAV, di cui al C.U. n. 5 del 23 dicembre 2024, con la quale, nell'accogliere il reclamo della Pallavolo Azzurra Alessano Soc. Sportiva dilettantistica a r.l., è stata annullata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIPAV, di cui al

C.U. n. 11 del 27 novembre 2024 (che aveva omologato la gara di pallavolo n. 1228/A3MB Aurispa Links Per La Vita Lecce - Siecoservice Ortona Ch con il risultato di 0-3, con parziali 00-25/ 00-25/ 00-25) e, per l'effetto, è stato disposto il regolare svolgimento della gara stessa.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

dato atto che nell’udienza del 19 febbraio 2025, il Presidente, avv. prof. Vito Branca, richiama il proprio decreto - prot. n. 00163/2025 - (allegato al verbale di udienza), in merito ai criteri di speditezza e sinteticiai quali improntare gli interventi difensivi, alla luce degli articoli 59 e 60 del Codice di Giustizia Sportiva che disciplinano le attività difensive delle parti;

 

 

uditi, nella suddetta udienza, il difensore della parte ricorrente - Impavida Pallavolo Ortona S.S.D. a r.l. - avv. Nicola Napolione; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV; l’avv. Fabio Fistetto, per la Lega Pallavolo Serie A, sebbene non ritualmente costituita; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude per l’inammissibilità, nonché per l’infondatezza del ricorso.

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con ricorso dell’8 gennaio 2025, la Impavida Pallavolo Ortona Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l. (dora innanzi anche solo Impavida Ortona) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello FIPAV, di cui al C.U. n. 5 del 23 dicembre 2024, con la quale, nell'accogliere il reclamo della Pallavolo Azzurra Alessano Soc. Sportiva dilettantistica a r.l., è stata annullata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIPAV, di cui al C.U. n. 11 del 27 novembre 2024 (che aveva omologato la gara di pallavolo n. 1228/A3MB Aurispa Links Per La Vita Lecce - Siecoservice Ortona Ch con il risultato di 0-3 con parziali 00-25/ 00-25/ 00-25) e, per l'effetto, è stata disposta la ripetizione della partita, al fine del regolare svolgimento della gara.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della suddetta gara di pallavolo n. 1228 del Campionato di Serie A3MB Aurispa Links Per La Vita Lecce - Siecoservice Ortona Ch, tenutasi in data 24 novembre 2024, a seguito della sospensione dell'incontro a causa della assenza di un medico di servizio in sostituzione di quello ufficiale.

A tal proposito si legge nel referto arbitrale: “Nel terzo set sul punteggio di 17/22 ore 19.25 la gara veniva interrotta a causa di un malore accorso ad uno spettatore presente sugli spalti. Alle ore

20.20 circa ci veniva comunicato il decesso dello stesso e l'impossibiliper il momento di spostare la salma in attesa della decisione dei carabinieri intervenuti per i rilievi del caso. Alle 20.45 dopo aver ricevuto notizie da parte delle forze dell'ordine le quali confermavano che la salma poteva essere portata via a stretto giro, mi riunivo con capitani e dirigenti delle squadre e in chiamata telefonica con [omissis] per il settore ufficiali di gara e [omissis] per la Lega [serie A], e veniva manifestata da entrambe le squadre la volondi proseguire la gara una volta trasporta la salma all'esterno avendo ricevuto parere positivo e autorizzazione da parte dell’Ufficio Campionati di riprendere non oltre le 4 ore totali di interruzione si è atteso il trasporto avvenuto alle 21.30 ma non è stato possibile riprendere a giocare a causa dell'assenza di un medico di servizio in quanto, mi riferiva il presidente della squadra di casa, entrambi i medici [erano stati] convocati in caserma per una deposizione. Invitata la squadra di casa a contattare un nuovo medico e senza riuscire a provvedere, attese le 4 ore alle 23.25 la gara veniva definitivamente sospesa”.

1.1. Il Giudice Unico Nazionale FIPAV, in data 27 novembre 2023, omologava il risultato della predetta gara con il risultato di 0-3 (00-00/25-00/25- 00/25) a danno della società ospitante:

RILEVATO - che il primo arbitro, nel descrivere in rapporto l’evento che ha determinato la interruzione della gara, ha addotto che, lo stesso, si è verificato quando si stava svolgendo il terzo set sul punteggio di 17 a 22 (parziali set precedenti 0-2); - che detto arbitro, altresì, ha annotato che, successivamente, ripristinate condizioni idonee alla ripresa dell’incontro, siccome riferite condivise dai sodalizi antagonisti, la gara non è più ripresa a causa dell’impedente circostanza dell’assenza di un medico di servizio che sostituisse quello ufficiale costretto ad allontanarsi per causa di forza maggiore non imputabile al sodalizio ospitante; - che, in ogni caso, è risultato che detto evento impedente alla prosecuzione dell’incontro, non sia stato emendato dal sodalizio ospitante, come era suo preciso onere regolamentare, nonostante invito arbitrale a voler provvedere alla sostituzione del medico di servizio; - che tale inadempienza, da cui è scaturita la sospensione definitiva dell’incontro, è persistita ben oltre lo scadere dei trenta minuti regolamentari previsti per provvedere al reperimento di medico sostitutivo; Tutto ciò rilevato, viste le norme del Regolamento di Primo Soccorso sugli oneri e le responsabilità della società ospitante relativamente all’apprestamento del relativo servizio DELIBERA di omologare la gara in oggetto con il risultato di 0-3 (00-25/00-25/00-25)”.

1.3. La società Pallavolo Azzurra Alessano proponeva reclamo in appello. 

La Corte Sportiva, con il provvedimento qui impugnato, riformava la decisione di prime cure - a seguito di attiviistruttoria (i. e. l’audizione dei medici presenti sul campo, dott. [omissis] e dott. [omissis]) - revocando la vittoria a tavolino e disponendo il regolare svolgimento della gara, così statuendo: «Il proposto reclamo è fondato e merita accoglimento. L’istruttoria espletata, infatti, ha consentito di accertare come il mancato svolgimento/completamento della gara per il mancato reperimento di un medico sostitutivo di quello in servizio sia stato determinato non da una negligenza della squadra ospitante ma, al contrario, da fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento”. Dinanzi a questa Corte entrambi i medici in servizio della società ospitante hanno confermato che, in seguito al grave malore di un tifoso avvenuto durante lo svolgimento dell’incontro, gli stessi erano immediatamente intervenuti a prestare soccorso al malcapitato. Entrambi i medici hanno anche confermato che, tuttavia, dopo che era stato constatato il decesso dello spettatore, avevano atteso l’arrivo dell’ambulanza e, successivamente, avevano dovuto lasciare il palazzetto per ottemperare a un ordine dell’autorità giudiziaria, che aveva richiesto la loro presenza presso la caserma dei Carabinieri, competente territorialmente, per essere eventualmente sentiti sui fatti. Hanno altresì dichiarato che, una volta in caserma, gli stessi, erano rimasti a disposizione dell’autorità sino alle 22,35 circa quando venivano congedati. Il Dott. Alba ha anche precisato che nessuno in caserma gli aveva detto che dovevano tornare al palazzetto, ma che, comunque, intorno alle 22:37 aveva ricevuto un messaggio dal Presidente della società reclamante con cui gli veniva richiesta la disponibilità a tornare al palazzetto ma che lui aveva risposto di non sentirsela per quello che era accaduto. Da quanto sopra discende che l’allontanamento dal palazzetto del medico di servizio si è quindi protratto per un tempo maggiore a quello consentito da regolamento che prevede, in caso di allontanamento, l’interruzione della partita e un termine per la società ospitante di 30 minuti di tempo per reperire un altro medico. Orbene, se è pur vero che il regolamento stabilisce che se la società ospitante non provvede nei termini previsti a rispristinare il servizio, la gara deve essere sospesa in via definitiva e la squadra ospitante in sede di omologa deve essere sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole, è altresì vero che, nel caso in specie, a parere di questa Corte, l’inadempimento della società ospitante non è stato determinato da una negligenza della stessa ma, al contrario, da fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, che si presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la migliore scienza ed esperienza”. In tal senso: Decisione n. 28 del 2 maggio 2019 Collegio di Garanzia dello Sport. Il decesso avvenuto sugli spalti di un tifoso e tutto ciò che ne è derivato devono essere considerati, a parere di questa Corte, fattori causali sopravvenuti e concomitanti rappresentanti una causa di esclusione della colpevolezza. Vale la pena di ricordare anche che la salma è rimasta a lungo all’interno del palazzetto fino all’arrivo dell’autorizzazione alla rimozione da parte dell’Autorità, dopo più di unora dal decesso, che i medici presenti inizialmente in loco erano ben due ma che anche il secondo medico di servizio, presente ai fatti, era stato convocato dai Carabinieri e che i fatti si sono svolti di Domenica sera, quando, probabilmente, sarebbe stato pure difficile ottenere la disponibilidi un terzo medico. Da quanto sopra esposto e da quanto emerso nel corso del giudizio discende, a parere di questa Corte Sportiva, la determinazione di annullare il provvedimento adottato dal GSN, ritenute assorbite tutte le ulteriori doglianze di cui al ricorso».

  1. Ha presentato, dunque, ricorso la Impavida Pallavolo Ortona, sostenendo che il Giudice di appello non avrebbe preso in considerazione la autorizzata e concordata definizione dei tempi di ripresa della gara entro e non oltre 4 ore dall’interruzione verificatasi alle ore 19:25; autorizzazione, infatti, concessa perché espressamente prevista dal Regolamento di Gioco della FIPAV all’art. 17, comma 3.1, e all’art. 17, comma 3.2.1.

Laver posto a fondamento della propria decisione le deposizioni dei medici di servizio avrebbe comportato, a detta della ricorrente, l’errato convincimento dell’esistenza di una causa di esclusione di colpevolezza in capo al sodalizio ospitante circa il mancato reperimento di medico di servizio per cause sopravvenute, concomitanti, non imputabili, nonostante nel referto di gara si dia atto che i medici avrebbero potuto rendersi disponibili a recarsi nuovamente sul campo di gara, essendo stati trattenuti dalle forze dell’ordine dalle ore 22:35/22:40. Era, secondo la prospettazione della ricorrente, certo, quindi, che il primo medico di servizio ed il secondo erano tornati entrambi disponibili ancora entro il tempo ultimo consentito per la ripresa del gioco (h. 23.35), ma il sodalizio ospitante non si è definitivamente adoperato per fare rientrare almeno uno di essi, come prevede il regolamento di Primo soccorso FIPAV.

Ha concluso la ricorrente affinché il Collegio di Garanzia: “in via preliminare: sospenda inaudita altera parte la decisione C.U. n. 05/2024 del 23.12.2024 della Corte Sportiva dAppello F.I.P.A.V.; in via principale e nel merito: accolga il ricorso e per l’effetto disponga la riforma integrale della decisione della Corte Sportiva dAppello F.I.P.A.V. C.U. n. 5/2024 del 23.12.2024 mandando agli Organi federali F.I.P.A.V. per tutti i conseguenziali provvedimenti di competenza in ordine al ripristino dell’omologa del risultato della gara n. 1228/A3M tra AURISPA LINKS PER LA VITA - SIECOSERVICE ORTONA CH del 24.11.2024, con il risultato di 0-3 (parziali 00-25/ 00-25/ 00/25)”.

2.1.  Con decreto Prot. n. 00075/2025 del 21 gennaio 2025, il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.

2.2.  Si è costituita in giudizio la FIPAV, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

2.3.  La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

2.4.  In data 19 febbraio 2025, ciil giorno stesso dell’udienza, è pervenuta PEC da parte della Lega Pallavolo Serie A, con la quale venivano  proposte alcune deduzioni sostanzialmente indifferenti ai fini dell’accoglimento, ovvero del rigetto, del proposto ricorso, come ha avuto modo di precisare l’avv. Fistetto, presente in udienza, che, pur sentito, non è stato ammesso al contradditorio, a causa della tardivied irritualità della costituzione in giudizio.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Il ricorso della Impavida Pallavolo Ortona Soc. sportiva dilettantistica a r.l. è inammissibile, e come tale va rigettato.
    1. 1.  Preliminarmente, va rilevato che la Impavida Pallavolo Ortona Soc. Sportiva dilettantistica a r.l. non ha giustificato il proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., spiegando e documentando la propria legittimazione attiva, in relazione alle compagini impegnate nella gara del 24 novembre 2024, in effetti disputatasi tra Aurispa Links Per La Vita Lecce e la Siecoservice Ortona Ch. Manca, invero, qualsivoglia riferimento, in particolare, ai rapporti che legherebbero la società sportiva dilettantistica a r.l., con la denominata Siecoservice Ortona Ch.

Vero è che tale questione non è stata mai sollevata innanzi alla Corte Sportiva di Appello, né in questa sede dalla FIPAV, costituita in giudizio, ma ciò non esime il Collegio di Garanzia dal dovere di controllo della sussistenza della legittimazione a ricorrere, che non rinviene solo dal fatto che vi sia pronuncia della Corte Sportiva che la riguardi, in quanto la legittimazione processuale non esaurisce la necessità della sussistenza della legittimazione sostanziale, cioè della titolarità dell’interesse alla pronuncia sollecitata. Nell’operare tale controllo, inoltre, il giudice di legittimità non è tenuto a ricercare, accedendo ad altre fonti, e, soprattutto, in mancanza della produzione, ad esempio, di una ispezione camerale, l’eventuale rapporto che lega il soggetto giuridico con il soggetto sportivo.

    1. 2.  Inoltre, il proposto ricorso non è specifico nel proporre i motivi di censura, perché, con ununica trattazione, da una parte ci si duole di una motivazione della decisione impugnata definita insufficiente, contraddittoria, apparente (così da non consentire la ricostruzione dell’iter logico giuridico seguito), ed al contempo ci si duole di una supposta violazione delle norme poste a presidio della fidefacienza del referto arbitrale, senza individuarle.
    2. 3.  Il proposto ricorso è, poi, del tutto privo di qualsivoglia “localizzazione” (cfr. art. 366, n. 6, c.p.c.) degli atti di parte, cui far riferimento, in particolare, per la verifica della preesistenza, nei gradi di merito, delle questioni ed eccezioni eventualmente riproposte in sede di legittimità.
  1. Ancora: non risulta spiegato perché, con riferimento alla censura mossa alla motivazione della decisione impugnata, questa sarebbe insufficiente, ovvero contraddittoria, ovvero apparente, nonostante, come è evidente dalla motivazione stessa (come innanzi trascritta), la Corte Sportiva di Appello avesse chiaramente ed adeguatamente espresso le ragioni della decisione adottata. È innanzitutto da escludersi che si versi in un caso di motivazione apparente, in quanto quella della Corte Sportiva di Appello non si risolve in una mera esposizione grafica, bensì si concretizza in un ragionamento idoneo a far comprendere le ragioni ritenute dal giudice di merito al fine di pervenire alla decisione adottata. Né può ravvisarsi contraddizione alcuna, men che meno quella segnalata nel proposto ricorso, siccome riferita, non agli argomenti espressi in motivazione, ma prendendo a termine di raffronto altre decisioni della medesima Corte Sportiva.

Circa poi la insufficienza della motivazione, risulta chiaramente che la Corte Sportiva ha argomentato che non potesse, nel caso concreto, ravvisarsi una negligenza della società ospitante, perché si erano verificati fatti sopravvenuti da ritenersi eccezionali circa l’evento verificatosi, che non potevano prevedersi secondo un normale criterio di esperienza.

I fatti considerati dalla Corte, invero, muovevano dal malore accusato dallo spettatore presente sugli spalti (che nel referto arbitrale risulta occorso alle ore 19:25), con conseguente intervento di due medici soccorritori messi a disposizione dalla società ospitante, l’avvenuto decesso (ore 20:20 in referto), il successivo trasferimento della salma all’esterno (ore 21:30 in referto), per seguire con la convocazione presso la Caserma dei Carabinieri in [omissis] degli stessi due medici, per rendere dichiarazioni (come riportato in referto arbitrale) per prendere atto anche dell’avvenuta ottemperanza all’invito di individuare un medico reperibile, incombente, questo, assolto dalla società ospitante (come accertato a mezzo della susseguente istruttoria - dalla quale emergeva pure che il dott. [omissis] aveva dato riscontro negativo, in ragione di una propria condizione psicologica che ne minava la sua efficienza allo scopo -).

Se mai un’incompletezza della motivazione potesse ipotizzarsi nel caso in esame, questa eventualmente poteva consistere nell’oggettiva difficoltà di reperire un medico disponibile al servizio entro le ore 23:10 (cioè allo scadere dei 30 minuti previsti per regolamento) della domenica sera, oltre a potersi valorizzare come, sussistendo l’obbligo di impegnare soltanto un medico, il sostituto già reso disponibile si era trovato nelle medesime condizioni del primo già in servizio, vale a dire ulteriori ragioni per convalidare la ritenuta mancanza di negligenza e la eccezionalità della situazione verificatasi.

Indi, proprio in relazione a quanto normativamente previsto, la Corte Sportiva chiariva di aver ritenuto che, pur nella consapevolezza delle norme regolamentari, non poteva addebitarsi alcunché alla società ospitante, evocando la prevalenza del caso fortuito.

Invero, come già statuito da questo Collegio (cfr. Sez. I, decisione n. 28/2019), non può considerarsi imputabile all’agente qualsiasi evento astrattamente prevedibile: infatti, occorre accertare se l’evento. preso in considerazione possa rientrare concretamente nella sfera di dominio dell’agente e se poteva essere evitato adottando delle precauzioni che risultino ragionevoli e proporzionate rispetto alle circostanze del caso concreto, aggiungendosi che, come pure ritenuto dalla Corte Sportiva, quando risultino diligentemente adottate le precauzioni dovute in relazione all’evento sportivoil caso fortuito può ritenersi ogni qual volta fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, che si presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la migliore scienza ed esperienza.

Non risulta, perciò, che, anche volendo porre in discussione quanto ritenuto nel merito dalla Corte Sportiva di Appello, circa l’eccezionalità dell’accaduto, la motivazione possa essere censurata a mente dell’art. 54 CGS CONI, in quanto non risultano ravvisabili, né ragioni di insufficienza, né contraddizioni, della motivazione stessa.

II.1. Il giudizio sulla improbabilità dell’evento non è, poi, sindacabile innanzi al giudice di legittimità, che può intervenire, cioè, correggere le decisioni di merito assunte in ambito discrezionale, solo quando queste travalichino il perimetro della legalità, ciò che non può dirsi certo avvenuto nel caso di specie.

Anche per tale ragione, dunque, il ricorso proposto da Impavida Pallavolo Ortona soc. sportiva dilettantistica a r.l. è da ritenersi, comunque, inammissibile.

  1. Infine, non si può ravvisare, nella ricostruzione operata dalla Corte Sportiva, alcun conflitto fattuale con quanto descritto nel referto arbitrale, che non viene per nulla disatteso o contraddetto nella motivazione della decisione impugnata, in quanto con la stessa, come di competenza degli organi giurisdizionali, la Corte Sportiva si è limitata a qualificare i fatti occorsi in esatta corrispondenza con quanto riportato nel referto arbitrale, salvo integrandoli con quanto emerso in sede istruttoria (l’audizione dei medici in servizio) - come perfettamente consentito dal Regolamento Giurisdizionale FIPAV - le cui risultanze non erano in contraddizione con i fatti annotati in referto arbitrale.
  2. Per quel che concerne la decisione sulla soccombenza in ordine alle spese di lite, ritiene il Collegio che non possa svalutarsi il fatto che parte ricorrente non potesse non essere consapevole (anche a prescindere dalle ragioni di inammissibilità evidenziate con riferimento alla forma del ricorso, ed alla mancata deduzione e prova della legittimazione ad agire) che il proprio ricorso si esauriva in una richiesta di rivalutazione della vicenda contenziosa in termini di merito della stessa.

 

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIPAV.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 febbraio 2025.

 

Il Presidente                                                                           Il Relatore

F.to Vito Branca                                                        F.to Giuseppe Andreotta

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 17 marzo 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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