CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7 del 27/01/2025 – Frosinone Calcio S.r.l. / Lega Nazionale Professionisti Serie A / Federazione Italiana Giuoco Calcio / U.S. Salernitana 1919 S.r.l. / Hellas Verona Football Club S.p.A. / Empoli F.C. S.r.l., + altri

 

 

Decisione n. 7

 

Anno 2025

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Wally Ferrante - Relatrice

Stefano Bastianon

Barbara Marchetti

Mario Serio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2024, presentato, in data 12 settembre 2024,

dallFrosinone Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Marzi,

 

 

 

nei confronti

 

 

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), rappresentata e difesa dal prof. avv. Romano Vaccarella,

e

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

 

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

dell'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Fimmanò, prof. Salvatore Sica,

 

 

dell'Hellas Verona Football Club S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Fanini, dell'Empoli F.C. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Artini,

e

 

 

 

dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., del Bologna Football Club 1909 S.p.A., del Cagliari Calcio S.p.A., dell'ACF Fiorentina S.r.l., del Genoa Cricket and Football Club S.p.A., dell'F.C. Internazionale Milano S.p.A., della Juventus F.C. S.p.A., della S.S. Lazio S.p.A., dell'A.C. Milan S.p.A., dell'SSC Napoli S.p.A., dell'A.S. Roma S.r.l., dell'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., dell'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., dello Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, del Torino F.C. S.p.A., dell'Udinese Calcio S.p.A., del Venezia F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, non costituitesi in giudizio,

 

 

e, quali parti interessate,

 

 

 

del Parma Calcio 1913 S.r.l., de Brescia Calcio S.p.A., della S.P.A.L. S.r.l., del F.C. Crotone S.r.l., della Unione Sportiva Lecce S.p.A., della Benevento Calcio S.r.l., del Fallimento A.C. Chievo Verona S.r.l., non costituitesi in giudizio,

 

 

e

 

 

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), non costituitasi in giudizio,

avverso

 

 

 

la decisione assunta dalla Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, con C.U. n. 0005/CFA-2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 12 luglio 2024 e, quanto alle motivazioni, il 16 luglio 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, emessa con C.U. n. 0244/TFNSD-2023-2024 – dispositivo del 30 maggio 2024, pubblicata il 10 giugno 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Frosinone Calcio S.r.l.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nella udienza del 3 dicembre 2024, il difensore della parte ricorrente - Frosinone Calcio S.r.l.

 

- avv. Domenico Marzi; gli avv.ti prof. Francesco Fimmanò e prof. Salvatore Sica, per la resistente

 

U.S. Salernitana 1919 S.r.l.; l’avv. Stefano Fanini, per la resistente Hellas Verona F.C. S.p.A.; l’avv. Stefano Artini, per la resistente Empoli F.C. S.p.A.; il prof. avv. Romano Vaccarella, per la resistente LNPA;

udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. dello Stato, Wally Ferrante.

 

 

Svolgimento del procedimento

 

 

 

  1. La questione oggetto del ricorso trae origine dalla delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) del 5 febbraio 2018, con la quale era stata accettata la proposta formulata dalla società Mediapro Italia S.r.l. per l’assegnazione dei diritti audiovisivi, riferiti al territorio italiano, relativi al Campionato di Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a fronte del riconoscimento del corrispettivo complessivo di € 1.050.001.000,00 per ciascuna stagione sportiva.

A seguito del ritenuto inadempimento della società assegnataria, la LNPA ha esercitato la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, cui è seguito un contenzioso che è stato definito tra le parti con una transazione che ha previsto l’assegnazione alla Lega dell’importo di € 52.500.050,00.

L’Assemblea della LNPA dell’11 maggio 2022 ha, quindi, deliberato di distribuire tale somma tra le sole società associate alla stagione sportiva 2021-2022, sul rilievo che le risorse non avevano natura risarcitoria, ma rappresentavano una nuova entrata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. l), dello Statuto della Lega, da imputarsi secondo il principio della competenza temporale.

Per effetto di tale deliberazione, tali risorse sono state assegnate anche a società estranee ai campionati 2018/2021, mentre sono state escluse dalla assegnazione società (fra le quali la ricorrente) che avevano partecipato a taluno dei tre campionati (per quanto riguarda la ricorrente, quello relativo alla stagione sportiva 2018/2019) per i quali i diritti erano stati poi assegnati a Sky Italia e Dazn per una cifra complessivamente inferiore.

  1. Di tale deliberazione la ricorrente Frosinone Calcio S.r.l. sostiene di aver avuto notizia il 5 aprile 2024, a seguito di plurime istanze di accesso agli atti rivolte alla Lega, una volta ritornata in serie A, il 19 febbraio 2024, il 9 marzo 2024 e il 4 aprile 2024. In particolare, con la predetta nota del 5 aprile 2024, la Lega ha trasmesso alla ricorrente “l’estratto del verbale dell’Assemblea dell11 maggio 2022, relativo all’ordine del giorno numero 7: transazione Media Pro, ripartizione risorse. Per quanto riguarda l’accesso agli atti della transazione, abbiamo contattato il legale esterno che ha assistito la Serie A nelle cause ordinarie. Sarà nostra cura aggiornarvi all’esito di questo contatto. Il 18 aprile 2024, la ricorrente ha trasmesso alla LNPA nuovo sollecito per la trasmissione della documentazione mancante, non riscontrato.
  2. La deliberazione della LNPA dell’11 maggio 2022 è stata impugnata dalla ricorrente davanti al Tribunale Federale Nazionale della FIGC sotto il profilo dell’avvenuta violazione, da parte della Lega competente, sia di obbligazioni contrattuali connesse all’appartenenza associativa ratione temporis, sia di doveri aquiliani discendenti dall’inosservanza del principio del neminem laedere, entrambe legittimanti la richiesta risarcitoria commisurata al pregiudizio patrimoniale scaturente dal mancato conseguimento dell’utilità economica in questione.
  3. Il ricorso veniva rigettato dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con pronuncia

 

n. 0244/TFNSD-2023-2024, depositata il 10 giugno 2024, sotto l’assorbente profilo della sua inammissibilità per il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

  1. Proposta impugnazione, la Corte Federale dAppello - Sezioni Unite, con decisione del 16 luglio 2024, l’ha rigettata, compensando le spese procedimentali.
  2. In sintesi, e per quanto ancora rileva, il Giudice dappello ha osservato che, nell’esercizio del potere che gli compete, l’interpretazione della domanda originaria dell’impugnante conduceva a ritenere che la norma dirimente la controversia non andasse individuata nell’art. 79, comma 1, CGS FIGC, che, correlato all’art. 65, sembrerebbe tacere sui termini da rispettare ai fini della proposizione di ricorsi rispetto ai quali non sia radicata la competenza del Giudice Sportivo.
  1. Ed invero, la disposizione dell’art. 9, comma 10, primo periodo, dello Statuto-Regolamento LNPA, che stabilisce l’impugnabilità delle deliberazioni assembleari davanti agli organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi del citato art. 79, circoscrive tale potere, da esercitare nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione per PEC del verbale della deliberazione impugnata, in capo alle sole società associate assenti, dissenzienti ed astenute. Da questa delimitazione soggettiva della titolarità del diritto all’impugnazione, la CFA ha ricavato l’inapplicabilità della norma alla Frosinone Calcio S.r.l., in quanto soggetto privo di titolo alla partecipazione all’Assemblea della Lega di Serie A per difetto della necessaria qualità di società ad essa associata.
  2. Così determinata la irriferibilità della fattispecie alla norma invocata dall’appellante, la Corte d’Appello identificava nell’art. 3, comma 2, CGS FIGC la norma di riferimento, nella parte in cui prevede, in caso di mancata specifica disposizione dell’ordinamento interno della stessa Federazione, che debba farsi ricorso al Codice del CONI. Questo, a propria volta, contiene la previsione di carattere generale dettata dallart. 30, comma 2, secondo periodo, CGS, alla cui stregua Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento.
  3. Così verificata la compresenza di un doppio termine, breve e lungo, ai fini della possibile impugnazione, i Giudici d’Appello concludevano che nessuno di essi era stato in concreto rispettato dalla ricorrente, con la conseguente decadenza, in relazione alla quale non poteva essere ammessa la rimessione in termini, tenuto conto della conoscibilità, con luso dell’ordinaria diligenza, dell’intero contenuto pregiudizievole della deliberazione impugnata.
  4. La Frosinone Calcio S.r.l. ha adito questo Collegio di Garanzia chiedendo l’annullamento della citata decisione di appello.
  5. Il relativo ricorso è articolato in quattro motivi, che di seguito sono sinteticamente esposti e che saranno esaminati compiutamente nella parte in diritto, con i quali si lamenta:
  1. il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione in ordine all’iniziativa della Frosinone Calcio s.r.l., che non avrebbe una natura impugnatoria della delibera assembleare della Lega dell’11 maggio 2022;
  2. la violazione dellart. 30 CGS CONI sia in relazione ai trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, sia con riguardo al termine lungo di un anno dall’accadimento;
  1. la violazione e falsa applicazione dellart. 50, comma 5, CGS in tema di rimessione in termini per errore scusabile;
  2. la violazione e falsa applicazione degli artt. 79 CGS FIGC e 30 CGS CONI, nonché vizi della motivazione;
  1. Resiste al ricorso la LNPA.

 

Resistono al ricorso anche U.S. Salernitana 1919 S.r.l., Hellas Verona ed Empoli Football Club.

 

  1. Con memoria del 22 novembre 2024, la ricorrente Frosinone Calcio S.r.l. ha eccepito l’irritualità della proposizione di ulteriori domande, seppur subordinate all’ipotesi di accoglimento del ricorso, da parte della Hellas Verona F.C. S.p.A. e dell’Empoli F.C. S.p.A., che avrebbero dovuto essere proposte con impugnazioni incidentali o comunque con controricorso, versando il contributo per l’accesso al servizio di giustizia del CONI a pena di inammissibilità/irricevibilità.
  2. All’udienza di discussione del 3 dicembre 2024, tutte le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste.

La Procura Generale del CONI ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. I motivi di ricorso prima indicati sub a) b) e d) possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla individuazione della cornice normativa nella quale inscrivere la fattispecie riguardante l’essenziale profilo della qualificazione della domanda proposta dalla ricorrente e della conseguente determinazione dell’arco temporale entro il quale andava proposto tempestivamente il ricorso originario.

In particolare, la ricorrente assume di non aver chiesto l’annullamento della delibera dell’11 maggio 2022, ma di essersi limitata a chiedere l’accertamento/riconoscimento di un proprio diritto derivante dall’illegittimità della condotta delle convenute e la conseguente liquidazione di un importo a ristoro del pregiudizio subito. Pertanto, non sarebbero applicabili le norme che prevedono un termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

  1. Questo Collegio condivide la qualificazione della domanda attribuita dalla Corte dAppello all’iniziativa della ricorrente richiamando il principio generale secondo cui, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648).

Correttamente, infatti, il Giudice d’appello ha ritenuto che, nella stessa impostazione della reclamante, il fatto produttivo del danno di cui chiede il ristoro è proprio la delibera dell’11 maggio 2022, con la conseguenza che, per eliminare quel pregiudizio, non vi è altra via se non quella di cassare la delibera che si assume illegittima. Ne deriva che il giudizio riveste natura schiettamente impugnatoria, restando perciò assoggettato alla relativa disciplina.

Ciò premesso, questo Collegio deve quindi appurare se, contrariamente alla tesi della ricorrente, la Corte dAppello abbia fatto buon governo delle norme regolatrici dei termini per la proposizione di ricorsi contro le deliberazioni assembleari della Lega Nazionale di Serie A. In particolare, occorre che il Collegio si pronunci sulla legittimità del ricorso fatto dalla CFA a norme integrative, alternative, modificative rispetto a quella, costituita dall’art. 79, comma 1, CGS FIGC, in correlazione con l’art. 65.

    1. 1.  Ora, sussistono chiari indici, esattamente indicati dalla Corte d’Appello Federale (ed anche dal Tribunale Federale), che lasciano intendere come il reticolo normativo di riferimento utilizzato da parte della ricorrente non regga al vaglio critico che qui si conduce.

Ed invero, le due norme prima citate non possono che coordinarsi con quella che vi fornisce la piattaforma genetica, ossia l’art. 9, comma 10, primo e secondo periodo, dello Statuto- Regolamento della LNPA (giustamente elevato, in ragione della materia disciplinata, al rango di norma endo-federale dai Giudici d’Appello), che, da un canto, attribuisce agli organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva la competenza a conoscere (anche) delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari, e, daltro canto, legittima all’esercizio di tale facolle sole società associate alla Lega stessa, siano state esse dissenzienti, astenute od assenti nel corso dell’Assemblea di promanazione della deliberazione da impugnare.

Ed allora, in punto di fatto appare chiaro che di questa disposizione - che, peraltro, impone che l’impugnazione debba proporsi, in tema di lesione di diritti soggettivi, entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della PEC contenente il verbale assembleare - non possa giovarsi chi, come la ricorrente, non abbia partecipato, in quanto priva di titolo, alla seduta deliberanteEd infatti, essa, all’atto della relativa adozione, non militava nel Campionato di Serie A, condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione allAssemblea della Lega delle società appartenenti a tale Lega.

    1. 2.  Su questa base era pertanto necessario, come ha correttamente rilevato la CFA, rintracciare nell’intero tessuto ordinamentale sportivo - in virtù del principio, mutuato da quello comune, della relativa completezza - la disposizione idonea a disciplinare, nei suoi aspetti sostanziali e processuali, il caso della parte che, sentendosi lesa nei propri diritti soggettivi da una deliberazione assembleare alla quale non aveva titolo ad intervenire, ed avendone interesse, intenda reagire nell’ambito del sistema giuridico sportivo.

Ineccepibile si rivela, in proposito, il ragionamento svolto nella decisione di appello, diretto a reperire lo strumento normativo idoneo a soddisfare l’esigenza giustiziale di cui si discute. Ed invero, la riconduzione della fattispecie al terreno delimitato dall’art. 30 CGS, appropriatamente individuato come norma di chiusura e completamento del sistema, consente di ricomprendere al proprio interno tutte quelle evenienze sprovviste di unautonoma e specifica regolamentazione e che, tuttavia, appaiano, in relazione agli interessi perseguiti, meritevoli di tutela.

La norma, infatti, individua nel Tribunale Federale l’organo cui rivolgere tutte quelle istanze per la cui peculiarità risultino incapienti i nominati e tipici strumenti di tutela. E tra essi certamente deve farsi rientrare il caso dell’impugnazione di deliberazioni assembleari che rechino pregiudizio alla posizione soggettiva di terzi estranei all’assemblea e portatori dell’interesse ad insorgere contro di esse.

Di questa architettura funzionale si è puntualmente avvalsa la ricorrente, che ha rivolto le domande in esame proprio a quell’organo di giustizia (e poi alla Corte Federale d’Appello).

La coerenza sistematica impone, peraltro, che la norma basilare sia recepita nella sua interezza, ossia anche nel suo lato cronologico scandito nel doppio termine concesso per l’impugnazione: il termine breve di 30 giorni, dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, e il termine lungo (e di chiusura) di un anno dall’accadimento.

16.3 Ora, è indiscutibile che, nel caso che occupa il Collegio, entrambi i termini fossero congiuntamente applicabili e che innegabilmente entrambi siano vanamente decorsi.

Quanto al primo termine, questo Collegio condivide quanto affermato dal Giudice dappello secondo cui una serie di circostanze indurrebbero a concludere che da tempo la società ricorrente fosse a conoscenza della delibera lesiva: fin da 2018, la conoscenza del giudizio pendente; l’avvenuta pubblicazione sul sito della LNPA dellavviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022 con all’ordine del giorno “Transazione Mediapro: ripartizione risorse; il risalto mediatico della vicenda; il tenore dell’istanza di accesso agli atti formulata dal Frosinone Calcio in data 19 febbraio 2024. Nella predetta istanza la ricorrente dà atto che “sulla scorta degli elementi ad oggi acquisiti, la scrivente ha appreso che, allorquando non era associata alla Lega in indirizzo, segnatamente nel corso del 2022, questultima ha perfezionato un accordo transattivo con Mediapro, avuto riguardo al contenzioso giudiziale riferito all’assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il triennio 2018/2021. Il Frosinone Calcio S.r.l. – oltre ad aver partecipato al massimo campionato nella stagione sportiva 2018/2019 – è, all’attualità, portatore di un interesse, diretto e concreto, a conoscere il titolo, i termini e le condizioni delle intese raggiunte dalla Lega a nome delle Associate, nonché i criteri di distribuzione di tali risorse, attesa la sua associazione alla Lega in indirizzo”.

Tutto ciò dimostrerebbe la conoscenza o quanto meno la conoscibilità, da parte del Frosinone Calcio S.r.l., quanto meno a partire dalla data della predetta istanza, dell’esistenza della delibera in questione e degli elementi necessari per comprenderne gli effetti pregiudizievoli.

Questo, come si vedrà anche trattando del terzo motivo, avrebbe potuto e dovuto stimolare la diligenza della ricorrente nel senso di indurla ad agire tempestivamente a tutela dei propri interessi anche eventualmente avvalendosi dei mezzi completivi dell’informazione, già di per sé rivelatrice di una condizione sfavorevole, che, come esattamente sottolineato dalla Corte dAppello, avrebbero consentito, rendendola almeno conoscibile in tutta la sua espansione, di accedere alla deliberazione pregiudizievole. Ciò si rileva in funzione solo corroborativa dell’assorbente e decisiva rilevanza dell’inosservanza del termine lungo.

16.4. Tronca, infatti, ogni possibile dubbio la perdurante inerzia della ricorrente fino all’inutile spirare del termine lungo decorrente dall’11 maggio 2022, data di deliberazione dell’atto tardivamente impugnato il 6 maggio 2024 davanti al Tribunale Federale.

La data della deliberazione, infatti, vale a realizzare il momento di verificazione dell’avvenimento pregiudizievole, che rileva in sé quale termine iniziale dell’anno entro il quale sarebbe occorso esercitare il diritto dazione onde scongiurare la decadenza ultima, in effetti intervenuta l’11 maggio 2023.

  1. In conclusione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’avvenuta decadenza, comune ai due gradi di giudizio di merito, ha rappresentato il corretto epilogo della ricostruzione storico-giuridica effettuata dai due organi della giustizia sportiva investiti della controversia. Consegue da ciò il rigetto dei primi due e del quarto motivo di ricorso.
  2. Ad eguale sorte soggiace il terzo motivo.

 

Con esso si deduce che la tardività (contestata dalla ricorrente) dell’impugnazione sarebbe stata determinata dall’opaco comportamento della Lega, che avrebbe reso scusabile l’errore nella individuazione del termine utile.

La censura è infondata. Ed infatti, la Corte d’Appello, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha chiarito che l’istituto della rimessione in termini ha natura eccezionale, che sostanzialmente presuppone l’impossibilità, usando l’ordinaria diligenza, di piena conoscenza dell’atto da impugnare. Ciò è stato motivatamente escluso dalla Corte d’Appello sullineccepibile rilievo che la risposta fornita dalla Lega, pur succinta, ben avrebbe potuto indurre la ricorrente a porre in essere azioni a tutela dei propri interessi anche esplorando la strada dell’accesso difensivo, così definitivamente svelando portata ed oggetto della deliberazione impugnabile. A fronte di una siffatta omissione, non può residuare spazio applicativo del rimedio straordinario invocato.

  1. Infondata risulta, infine, l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità sollevata dalla ricorrente nella memoria in data 22 novembre 2024 in relazione alle domande proposte dalla Hellas Verona

F.C. S.p.A. e dall’Empoli F.C. S.p.A. che, in tesi, avrebbero dovuto essere proposte con impugnazione incidentale o comunque con controricorso, previa corresponsione del relativo contributo.

Dalle stesse conclusioni contenute nelle memorie e riportate testualmente dalla ricorrente, si evince chiaramente che la Hellas Verona F.C. S.p.A. e l’Empoli F.C. S.p.A. si sono limitate a richiamare, subordinatamente all’ipotesi di accoglimento del ricorso del Frosinone Calcio S.r.l., le conclusioni già rassegnate innanzi al Tribunale che, nella sostanza, chiedevano il rigetto di tutte le domande avanzate dal Frosinone Calcio S.r.l., anche in via istruttoria e/o cautelare, in quanto inammissibili per tardività e/o decadenza e comunque infondate in fatto e in diritto. Siffatte domande non richiedevano quindi la proposizione di un’impugnazione incidentale.

  1. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi, anche in relazione al comportamento tenuto dalla Lega resistente che ha reso non agevole la conoscenza, da parte delle società potenzialmente interessate, ma non facenti parte dell’Assemblea, dei contenuti della contestata delibera pubblicata solo per estratto sul proprio sito istituzionale.

 

 

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 3 dicembre 2024.

 

 

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                    F.to Wally Ferrante

 

Depositato in Roma, in data 27 gennaio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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