CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8 del 27/01/2025 – Parma Calcio 1913 S.r.l / Lega Nazionale Professionisti Serie A / Federazione Italiana Giuoco Calcio / U.S. Salernitana 1919 S.r.l. / Hellas Verona Football Club S.p.A. / Empoli F.C. S.r.l., + altri

 

 

Decisione n. 8

 

Anno 2025

 

 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Stefano Bastianon - Relatore

Wally Ferrante

Barbara Marchetti

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

 

 

 

DECISIONE

 

 

 nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2024, presentato, in data 4 ottobre 2024, dal Parma Calcio 1913 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Belli,

 

 

contro

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), rappresentata e difesa dal prof. avv. Romano Vaccarella,

 

 

e nei confronti

 

 

 

della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), non costituitasi in giudizio,

 

 

 

e

 

 

 

dell'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Fimmanò, prof. Salvatore Sica,

 

 

dell'Hellas Verona Football Club S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Fanini, dell'Empoli F.C. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Artini,

nonché nei confronti

 

 

 

del Frosinone Calcio S.r.l., dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., del Bologna Football Club 1909 S.p.A., del Cagliari Calcio S.p.A., dell'ACF Fiorentina S.r.l., del Genoa Cricket and Football Club S.p.A., dell'F.C. Internazionale Milano S.p.A., della Juventus F.C. S.p.A., della

S.S. Lazio S.p.A., dell'A.C. Milan S.p.A., dell'SSC Napoli S.p.A., dell'A.S. Roma S.r.l., dell'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., dell'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., dello Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, del Torino F.C. S.p.A., dell'Udinese Calcio S.p.A., del Venezia F.C. S.p.A. Società  Sportiva Professionistica, del Benevento Calcio S.r.l., del Brescia Calcio S.p.A., della S.P.A.L S.r.l., dellF.C. Crotone S.r.l., dellUnione Sportiva Lecce S.p.A., del Fallimento A.C. Chievo Verona S.r.l., non costituitesi in giudizio,

 

 

con trasmissione anche

 

 

 

alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio, alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per limpugnazione

 

 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, I Sezione, n. 0026/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0016/CFA/2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 4 settembre 2024 e, quanto alle motivazioni, il 6 settembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0019/TFNSD-2024-2025, pubblicata il 29 luglio 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Parma Calcio 1913 S.r.l..

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nella udienza del 3 dicembre 2024, il difensore della parte ricorrente - Parma Calcio 1913

 

S.r.l. - avv. Michele Belli; gli avv.ti prof. Francesco Fimmanò e prof. Salvatore Sica, per la resistente U.S. Salernitana 1919 S.r.l.; l’avv. Stefano Fanini, per la resistente Hellas Verona F.C. S.p.A.; l’avv. Stefano Artini, per la resistente Empoli F.C. S.p.A.; il prof. avv. Romano Vaccarella, per la resistente LNPA, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Stefano Bastianon.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. La questione oggetto dei ricorsi proposti trae origine dalla delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A – LNPA del 5 febbraio 2018, con la quale è stata accettata la proposta formulata dalla società Mediapro Italia S.r.l. per l’assegnazione dei diritti audiovisivi, riferiti al territorio italiano, relativi al campionato di Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a fronte del riconoscimento del corrispettivo complessivo di € 1.050.001.000,00 per ciascuna stagione sportiva.
  2. A seguito del ritenuto inadempimento della società assegnataria, la LNPA ha esercitato la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, cui è seguito un contenzioso definito tra le parti bonariamente con transazione per l’importo di € 52.500.050,00, che l’Assemblea della LNPA dell’11 maggio 2022 ha deliberato di distribuire tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022, sul rilievo che tali risorse non avrebbero natura risarcitoria, ma rappresenterebbero una nuova entrata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. l), dello Statuto della Lega, da imputarsi secondo il principio della competenza temporale.
  1. La società Frosinone Calcio S.r.l., associata alla LNPA nella stagione 2018/2019, dopo aver ottenuto, tramite accesso agli atti, l’estratto della parte di interesse del verbale assembleare dell’11 maggio 2022, ha sostenuto di essere stata lesa dall’applicazione di tale criterio di riparto, determinandosi in tal modo una violazione contrattuale o extracontrattuale.
  2. Ha, dunque, proposto ricorso, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, il 6 maggio 2024, chiedendo al TFN di accertare la lesione della situazione giuridicamente protetta in capo alla ricorrente e, per l’effetto, ritenere illegittima, inefficace e invalida la distribuzione delle risorse economiche operate con la delibera dell'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A del giorno 11 maggio 2022, di € 52.500.050,00, riferita alla transazione con Mediapro a titolo di triennio 2018/2021”.
  3. Il TFN ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sollevata da alcune delle parti resistenti, ma ha accolto quella di inammissibilità sia del ricorso del Frosinone Calcio sia della domanda della LNPB, nel frattempo intervenuta in giudizio, per mancato rispetto del termine decadenziale di un anno (c.d. termine lungo), previsto dall’art. 30 CGS CONI, decorrente dall’assunzione della delibera.
  4. Con reclamo depositato il 17 giugno 2024, la società Frosinone Calcio ha proposto appello avverso la decisione di primo grado, deducendo, in primo luogo, l’erroneo inquadramento, da parte del TFN, del ricorso introduttivo del giudizio: ad avviso della società, il ricorso non avrebbe avuto ad oggetto la contestazione della delibera assembleare dell’11 giugno 2022, ma il mero accertamento della lesione di un diritto di natura economica derivante dalla violazione degli obblighi associativi o, in ogni caso, una violazione extracontrattuale.
  5. In secondo luogo, ha eccepito l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 30 CGS CONI con riferimento al rispetto del c.d. termine lungo, l’erronea affermazione della conoscenza o conoscibilità dei fatti anteriori alla ricezione della delibera dell11 maggio 2022, con riferimento al rispetto del c.d. termine breve del medesimo art. 30, l’erroneo rigetto dell’istanza di rimessione in termini, la mancata applicazione dell’art. 79 CGS FIGC.
  6. Si sono costituite in giudizio le società Empoli Football Club S.p.A., U.S. Salernitana 1919 S.r.l., Spezia Calcio S.r.l. ed Hellas Verona Football Club S.p.A., nonché la Lega Nazionale Professionisti Serie A, chiedendo il rigetto del reclamo, con conferma della decisione impugnata. In via subordinata, è stato dedotto il difetto di legittimazione passiva delle singole associate, l’inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del termine c.d. breve, la sua nullità per l’assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, l’infondatezza nel merito alla luce delle argomentazioni svolte nell’assemblea dell’11 maggio 2022.
  1. Con decisione n. 0005/CFA-2024-2025, dispositivo del 12 luglio 2024, pubblicata il 16 luglio 2024, la Corte Federale dAppello, Sezioni Unite, ha respinto il reclamo proposto, confermando la decisione di primo grado.
  2. Nello specifico, la CFA, in relazione al primo motivo di reclamo, ha affermato che nella stessa impostazione della odierna reclamante, il fatto produttivo del danno di cui chiede con modalità alternative il ristoro è proprio la delibera dell’11 maggio 2022. Dal che logicamente consegue che, per eliminare quel pregiudizio, non vi è altra via se non quella di cassare la delibera che si assume viziata e che dunque il ricorso proposto ha natura schiettamente impugnatoria, restando perciò assoggettato alla relativa disciplina”.
  3. Per ciò che concerne invece la possibile applicazione degli artt. 79 e 86 CGS FIGC, che la legittimazione ad agire è circoscritta alle società che non abbiano approvato la delibera contestata, ma comunque avessero titolo a partecipare all’assemblea. E poiché, nella vicenda, la società Frosinone Calcio non era associata alla Lega di Serie A al momento in cui l’assemblea adotla delibera di cui si discute, nell’attuale contenzioso non è applicabile la disposizione statutaria richiamata né, per il tramite di questa, l’art. 86 CGS FIGC”.
  4. Con riferimento all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 30 CGS CONI, oggetto del secondo e terzo motivo del reclamo, la CFA ha ritenuto la questione del rispetto del termine breve sostanzialmente irrilevante, avendo il termine lungo carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso”.
  5. Nel caso di specie, inoltre, il termine lungo, considerato, anche in virtù della giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, termine perentorio, sarebbe scaduto in data 10 maggio 2023, essendo decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA”.
  6. La CFA ha, inoltre, ritenuto di non poter accogliere il quarto motivo di reclamo, con cui la società ha invocato l’errore scusabile per poter ottenere la rimessione in termini per poter impugnare, ai sensi del comma 5 dell’art. 50 CGS FIGC, poiché appare dunque evidente che la società reclamante, una volta cessata la sua appartenenza alla LNPA (a conclusione della stagione sportiva 2018-2019), ha per alcuni anni cessato di seguire una vicenda cui - ora sostien- era direttamente interessata; il che sarebbe stato  possibile anche attraverso la semplice consultazione periodica del sito della LNPA, nel quale - come non è contestato - erano indicati ldata e l’oggetto (“Transazione Mediapro: ripartizione risorse”) della discussa assemblea dell’11 maggio 2022. Si tratta di un comportamento omissivo che si situa ben al di sotto del livello minimo di diligenza esigibile da parte di una società di calcio professionistica, sicché è da escludere la sussistenza di quella causa non imputabile che sola consentirebbe di accordare al Frosinone Calcio il beneficio della rimessione in termini”.
  1. La CFA ha, infine, rigettato il quinto e ultimo motivo di reclamo, con cui il Frosinone Calcio ha invocato l’applicazione dell’art. 79, comma 1, CGS FIGC, disposizione ritenuta invece finalizzata alla disciplina del riparto di competenze tra il Tribunale Federale e il Giudice Sportivo e non utilizzabile per eludere il sistema dei termini perentori processuali.
  2. In seguito, la CFA ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione altre tre volte, poiché sono stati proposti ricorsi dalle società Spal S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. e Parma Calcio 1913 S.r.l., che hanno sollevato questioni analoghe a quelle già decise nel ricorso presentato dal Frosinone Calcio S.r.l.

17. Nelle decisioni 0025/CFA-2024-2025, 0026/CFA-2024-2025, 0027/CFA-2024-2025, la Prima Sezione della CFA ha affermato che La questione oggetto della presente controversia è stata esaminata a fondo dalle Sezioni unite di questa Corte federale dappello in una recentissima decisione (n. 5I/2024-205), dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi”.

  1. Le predette società hanno proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
  2. In particolare, la società Parma Calcio 1913 S.r.l. ha proposto quattro motivi di ricorso.
    1. 1. Con il primo motivo, contesta la decisione della CFA nella parte in cui ha attribuito al ricorso della società Parma Calcio 1913 S.r.l. “natura impugnatoria” della delibera assembleare della LNPA dell’11 maggio 2022, ignorando il tenore degli atti della società ricorrente e le conclusioni in essi rassegnate. Nello specifico, la società Parma Calcio 1913 S.r.l. contesta la qualificazione della sua domanda e l’asserita necessità di impugnare una delibera federale per far valere un diritto di credito ed ha dedotto che, all’epoca della delibera assembleare della LNPA in questione, essa non era associata alla LNPA e, pertanto, non avrebbe neppure potuto impugnare la delibera; inoltre, che non vi era alcuna ragione per impugnare una decisione interna della LNPA in quanto il fatto lesivo non è la delibera, bensì la conseguente condotta assunta dalla LNPA, vale a dire l’errata distribuzione delle somme ricavate a seguito della transazione con Mediapro.
    2. 2.   Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ribadisce che laccadimento da cui far decorrere il termine annuale di cui all’art. 30 CGS CONI non può essere individuato nella delibera dell’11 maggio 2022, ma deve essere ravvisato nella distribuzione della somma alle associate pro-tempore della LNPA; che, in ogni caso, la citata delibera non era conosciuta né conoscibile dalla ricorrente, con la conseguenza di rendere inapplicabile la norma testé citata al caso di specie; che i termini decadenziali previsti dall’art. 30 CGS CONI sono nulli ex art. 2965 c.c.; che i medesimi termini non hanno natura perentoria; che solo una interpretazione costituzionalmente orientata e non lesiva del diritto di difesa avrebbe potuto “salvare” l’art. 30 CGS CONI da un vaglio di nullità/inapplicabilità.
    1. 3. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente ha impugnato la decisione della CFA nella parte in cui ha rigettato l’istanza di rimessione in termini della ricorrente sull’erroneo presupposto dell’imputabilità del mancato rispetto del termine in capo alla ricorrente, senza bilanciare il comportamento della ricorrente con la condotta della LNPA. In particolare, la ricorrente contesta i passaggi della sentenza della CFA nei quali questultima ha evidenziato: a) che la ricorrente era associata alla LNPA quando, in varie assemblee, era stata trattata la questione del contenzioso con Mediapro; b) la richiesta di informazioni inviata dalla ricorrente alla LNPA, in data 4 novembre 2022, dimostra che la ricorrente aveva piena conoscenza della transazione e dei criteri di distribuzione; c) la ricorrente non ha rinnovato la propria richiesta di accesso agli atti né ha intrapreso altre iniziative in tal senso.
    2. 4.  Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente illustra le ragioni di merito su cui si basa la domanda proposta.
  1. Si sono costituite in giudizio le società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., Hellas Verona F.C. S.p.A., Empoli Football Club S.p.A. e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, che ha proposto controricorso.
  2. Nell'udienza del 3 dicembre 2024, sono stati sentiti l’avv. Michele Belli, per la parte ricorrente Parma Calcio 1913 S.r.l.; gli avv.ti prof. Francesco Fimmanò e prof. Salvatore Sica, per la resistente U.S. Salernitana 1919 S.r.l.; l’avv. Stefano Fanini, per la resistente Hellas Verona F.C. S.p.A.; l’avv. Stefano Artini, per la resistente Empoli F.C. S.p.A.; il prof. avv. Romano Vaccarella, per la resistente LNPA, che hanno insistito nelle loro richieste.
  3. Il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, intervenuto per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Il Collegio ritiene di dover  preliminarmente esaminare i motivi del ricorso  attinenti alla individuazione della cornice normativa nella quale inscrivere la fattispecie riguardante l’essenziale profilo della determinazione dell’arco temporale entro il quale andava proposto tempestivamente il ricorso originario.
  1. Questo Collegio deve quindi appurare se, contrariamente alla tesi della ricorrente, la Corte dAppello abbia fatto buon governo delle norme regolatrici delle modalità e dei termini per la proposizione di ricorsi contro le deliberazioni assembleari della Lega Nazionale di Serie A. Occorre poi chiarire se, per far valere il diritto di credito vantato dalla ricorrente, occorreva impugnare necessariamente, e nei termini indicati, la delibera federale che tale credito non aveva riconosciuto.
  2. A tale riguardo, si osserva che l’art. 30 CGS CONI non può che coordinarsi con la norma che vi fornisce la piattaforma genetica, ossia l’art. 9, comma 10, primo e secondo periodo, dello Statuto-Regolamento della LNPA (giustamente elevato, in ragione della materia disciplinata, al rango di norma endo-federale dai Giudici dAppello), che, da un canto, attribuisce agli organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva la competenza a conoscere (anche) delle impugnazioni delle deliberazioni assembleari, e, daltro canto, legittima all’esercizio di tale facolle sole società associate alla Lega stessa, siano state esse dissenzienti, astenute od assenti nel corso dell’Assemblea di promanazione della deliberazione da impugnare.

Ed allora, in punto di fatto appare chiaro che di questa disposizione - che, peraltro, impone che l’impugnazione debba proporsi, in tema di lesione di diritti soggettivi, entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della PEC contenente il verbale assembleare - non possa giovarsi chi, come la ricorrente, non abbia partecipato, in quanto priva di titolo, alla seduta deliberanteEd infatti, essa, all’atto della relativa adozione, non militava nel Campionato di Serie A, condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione all’Assemblea della Lega delle società appartenenti a tale Lega.

  1. Su questa base era, pertanto, necessario, come ha correttamente rilevato la CFA, rintracciare nell’intero tessuto ordinamentale sportivo - in virtù del principio, mutuato da quello comune, della relativa completezza - la disposizione idonea a disciplinare, nei suoi aspetti sostanziali e processuali, il caso della parte che, sentendosi lesa nei propri diritti soggettivi da una deliberazione assembleare alla quale non aveva titolo ad intervenire, ed avendone interesse, intenda reagire nell’ambito del sistema giuridico sportivo.

Ineccepibile si rivela, in proposito, il ragionamento svolto nella decisione di appello, diretto a reperire lo strumento normativo idoneo a soddisfare l’esigenza giustiziale di cui si discute. Ed invero, la riconduzione della fattispecie al terreno delimitato dall’art. 30 CGS, appropriatamente individuato come norma di chiusura e completamento del sistema, consente di ricomprendere al proprio interno tutte quelle evenienze sprovviste di unautonoma e specifica regolamentazione e che, tuttavia, appaiano, in relazione agli interessi perseguiti, meritevoli di tutela.

La norma, infatti, individua nel Tribunale Federale l’organo cui rivolgere tutte quelle istanze per la cui peculiarità risultino incapienti i nominati e tipici strumenti di tutela. E tra essi certamente deve farsi rientrare il caso dell’impugnazione di deliberazioni assembleari che rechino pregiudizio alla posizione soggettiva di terzi estranei allAssemblea e portatori dell’interesse ad insorgere contro di esse.

Di questa architettura funzionale si è puntualmente avvalsa la ricorrente, che ha rivolto le domande in esame proprio a quell’organo di giustizia (e poi alla Corte Federale d’Appello).

La coerenza sistematica impone, peraltro, che la norma basilare sia recepita nella sua interezza, ossia anche nel suo lato cronologico scandito nel doppio termine concesso per l’impugnazione: il termine breve di 30 giorni, dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, e il termine lungo (e di chiusura) di un anno dall’accadimento.

  1. Ora, è indiscutibile che, nel caso che occupa il Collegio, entrambi i termini fossero congiuntamente applicabili e che innegabilmente entrambi siano vanamente decorsi.

Quanto al primo termine, può rilevarsi, in funzione solo corroborativa dell’assorbente e decisiva rilevanza dell’inosservanza del termine lungo, che, già dal tenore della richiesta del Parma Calcio 1913 S.r.l. del 4 novembre 2022 (Abbiamo avuto notizia che il suddetto contenzioso è stato definito con la firma di un accordo … transattivo abbiamo avuto notizia del fatto che avreste deliberato la distribuzione dei proventi della suddetta transazione tra le società associate alla LNPA nella stagione 2021/2022 …), era agevole arguire la totale esclusione del Parma Calcio 1913 S.r.l. dal perimetro dei destinatari degli effetti favorevoli della deliberazione del precedente maggio. Tale circostanza, peraltro, verosimilmente era già in precedenza a conoscenza della società ricorrente.

Questo, come si vedrà anche trattando del terzo motivo, avrebbe potuto e dovuto stimolare la diligenza della ricorrente nel senso di indurla ad agire tempestivamente a tutela dei propri interessi, anche eventualmente avvalendosi dei mezzi completivi dell’informazione, già di per sé rivelatrice di una condizione sfavorevole, che, come esattamente sottolineato dalla Corte dAppello, avrebbero consentito, rendendola almeno conoscibile in tutta la sua espansione, di accedere alla deliberazione pregiudizievole.

  1. Tronca, tuttavia, ogni possibile dubbio la perdurante inerzia della ricorrente fino all’inutile spirare del termine lungo decorrente dall’11 maggio 2022, data di deliberazione dell’atto tardivamente (5 giugno 2024) impugnato davanti al Tribunale Federale.

La data della deliberazione, infatti, vale a realizzare il momento di verificazione dell’avvenimento pregiudizievole, che rileva in sé quale termine iniziale dell’anno entro il quale sarebbe occorso esercitare il diritto dazione onde scongiurare la decadenza ultima, in effetti intervenuta l’11 maggio 2023.

  1. Si deve solo aggiungere, in relazione alla questione, sollevata con il primo motivo di ricorso, sulla corretta qualificazione della domanda proposta davanti ai giudici federali, che questo Collegio non può non condividere quanto sostenuto dei giudici federali che hanno operato nel rispetto del principio generale secondo cui, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648).

Correttamente, quindi, il Giudice dappello ha ritenuto che, nella stessa impostazione della reclamante, il fatto produttivo del danno di cui chiedeva il ristoro era proprio la delibera dell’11 maggio 2022, con la conseguenza che, per eliminare quel pregiudizio, non vi era altra via se non quella di cassare la delibera che si assumeva illegittima. Infatti, solo la tempestiva impugnazione della contestata delibera federale avrebbe consentito agli stessi giudici di valutare la legittimità della stessa delibera e di esaminare eventualmente nel merito le doglianze proposte dalla ricorrente circa la distribuzione delle risorse percepite dalla Federazione a seguito della avvenuta transazione con la società Mediapro Italia.

Ne deriva che il giudizio, rivestendo natura impugnatoria, restava perciò assoggettato alla relativa disciplina.

  1. In conclusione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’avvenuta decadenza, comune ai due gradi di giudizio di merito, ha rappresentato il corretto epilogo della ricostruzione storico-giuridica effettuata dai due organi della giustizia sportiva investiti della controversia. Consegue da ciò il rigetto dei primi due motivi di ricorso.
  2. Ad eguale sorte soggiace il terzo motivo.

 

Con esso si deduce che la tardività (contestata dalla ricorrente) dell’impugnazione sarebbe stata determinata dall’opaco comportamento della Lega, che avrebbe reso scusabile l’errore nella individuazione del termine utile.

La censura è infondata. Ed infatti, la Corte dAppello, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha chiarito che l’istituto della rimessione in termini ha natura eccezionale, che sostanzialmente presuppone l’impossibilità, usando l’ordinaria diligenza, di piena conoscenza dell’atto da impugnare. Ciò è stato motivatamente escluso dalla Corte dAppello sullineccepibile rilievo che la risposta fornita dalla Lega, pur succinta, ben avrebbe potuto indurre la ricorrente a porre in essere azioni a tutela dei propri interessi anche esplorando la strada dell’accesso difensivo, così definitivamente svelando portata ed oggetto della deliberazione impugnabile. A fronte di una siffatta omissione, non può residuare spazio applicativo del rimedio straordinario invocato.

  1. Le argomentazioni sopra svolte non consentono l’esame del quarto motivo di ricorso, riguardante il merito della vicenda, che risulta comunque inammissibile davanti al Collegio di Garanzia che è giudice di sola legittimità.
  2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi, anche in relazione al comportamento tenuto dalla Lega resistente, che ha reso non agevole la conoscenza, da parte delle società potenzialmente interessate, ma non facenti parte dell’Assemblea, dei contenuti della contestata delibera pubblicata solo per estratto sul proprio sito istituzionale.

 

 

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 3 dicembre 2024.

 

 

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                    F.to Stefano Bastianon

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 27 gennaio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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