CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3 del 15/01/2025 – OMISSIS / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Procura Federale della FIGC / Procura Generale dello Sport presso il CONI

 

 

         Decisione n. 3

 

Anno 2025


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Attilio Zimatore – Presidente

 

Ermanno de Francisco – Relatore, Estensore

Enrico del Prato

Renato Grillo

Silvio Martuccelli – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2023, proposto, in data 13 ottobre 2023, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, del Foro di Bologna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bologna (BO), Via De’ Marchi, n. 4/2 (PEC: mattiagrassani@ordineavvocatibopec.it), per procura ed elezione di domicilio in calce al ricorso a questo Collegio,

 

 

nei confronti

 

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa in questo grado del giudizio dall’avv. Giancarlo Viglione, presso il cui studio  è  elettivamente  domiciliata  in  Roma,  Lungotevere  dei  Mellini,  n.  17  (PEClegale@pec.studiolegaleviglione.it), per delega in calce alla memoria di costituzione,

della Procura Federale della FIGC, in persona del Procuratore pro tempore, non costituitasi in questo grado del giudizio;

 

 

e nei confronti

 

 

 

della Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore dello Sport pro tempore, con sede in Roma, piazza Lauro De Bosis, n. 15, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Vecchio, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI,

 

 

per l’annullamento

 

 

 

in parte qua della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0044/CFA- 2023-2024 del 9 ottobre 2023, comunicata, quanto al dispositivo, il 3 ottobre 2023 (Registro procedimenti n. 0036/CFA/2022-2023), con cui è stato respinto il reclamo promosso dal suddetto ricorrente e, per l’effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0051/TFNSD-2023-2024 del 15 settembre 2023, che aveva irrogato, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica per due mesi, a decorrere dall’inizio del campionato di competenza.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 9 maggio 2024, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Luigi Carlutti, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Cons. Ermanno de Francisco.

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0051/TFNSD-2023-2024 del 15 settembre 2023, è stata irrogata, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica per due mesi a decorrere dall’inizio del campionato di competenza, per «violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, in occasione della gara Campodarsego – Cjarlins Muzane, valevole per il Campionato di Serie D, Girone C, disputatasi in data 19 marzo 2023, tenuto un comportamento ripetutamente violento nei confronti del Sig. [omissis], calciatore della squadra avversaria, dapprima colpendolo volontariamente al viso con il gomito sinistro al 29’ del primo tempo, successivamente, colpendolo ancora una volta volontariamente al viso con il gomito del braccio destro al 43’ del secondo tempo, causando allo stesso un trauma cranio-facciale con frattura ossa nasalicon prognosi di giorni 30».

La decisione della Corte Federale dAppello della FIGC, Sezioni Unite, n. 0044/CFA-2023- 2024, del 9 ottobre 2023 ha respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente, per l’effetto confermando la predetta decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare.

  1. In data 13 ottobre 2023, il sig. [omissis], con il ricorso N.R.G. 83/2023, ha adito questo Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento o la revoca in parte qua l’altro capo della decisione qui gravata, che ha respinto il reclamo della A.S.D. Cjarlins Muzane avverso l’irrogazione, alla stessa, dell’ammenda di € 800,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6.2, del C.G.S. non è stato fatto oggetto di ricorso, sicché in questa sede più non rileva – della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 0044/CFA-2023-2024 del 9 ottobre 2023, di cui sopra.
  2. La vicenda trae origine dalla disputa della gara del 19 marzo 2023 del Campionato di Serie D, Girone C, tra l’A.S.D. Cjarlins Muzane e l’A.C.D. Campodarsego, terminata col punteggio di 1-1.
  3. Alcuni giorni dopo la gara, con una nota del 24 marzo 2023 avente a oggetto Richiesta di apertura di indagine su grave fallo di condotta violenta non sanzionato”, il sig. [omissis], Presidente della A.C.D. Campodarsego, segnalava alla Procura Federale quanto segue: «La Società A.C.D. Campodarsego, con sede in via Olmo 16 – 35011 Campodarsego (PD) con la presente chiede l’apertura di un’indagine avverso il giocatore del Cjarlins Muzane sig. [omissis] resosi protagonista di una serie reiterata di falli di condotta violenta e antisportiva culminati nella pesante gomitata assestata al nostro tesserato [omissis] che, a fine gara, ha rimediato lfrattura pluriframmentaria delle ossa nasali. (...)»: a tale nota allegava il verbale e il referto del Pronto Soccorso, nonché le riprese video relative agli episodi de quibus.
  1. In data 14 maggio 2023, a seguito della ricezione di detti atti, la Procura Federale iscriveva nell’apposito registro il procedimento disciplinare n. 872 pf. 22-23, avente a oggetto “Accertamenti in ordine alla condotta violenta subita dal sig. [omissis] durante la gara Campodarsego – Cjarlins Muzane del 19 Marzo 2023, valevole per il Campionato di Serie D”; all'esito della istruttoria, nella quale venivano ascoltati – inter alios – i soggetti coinvolti sigg. [omissis], la Procura notificava agli incolpati, in data 28 giugno 2023, l’avviso di conclusione delle indagini.
  2. Quindi, in data 11 agosto 2023, notificava gli atti di deferimento sia al sig. [omissis], sia alla società A.S.D. Cjarlins Muzane.
  3. Con la decisione di prime cure, di cui si è detto al § 1 della presente narrativa in fatto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accoglieva il deferimento e – per quanto in questa sede ancora rileva – irrogava al sig. [omissis] la sanzione di due mesi di squalifica, a decorrere dall’inizio del Campionato di competenza.
  4. Avverso tale decisione, il 22 settembre 2023 il sig. [omissis] proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello, la quale, il 9 ottobre 2023, pubblicava la decisione n.0044/CFA- 2023-2024 con la quale respinge[va] il reclamode quo.
  5. Lodierno ricorrente ha quindi adito questo Collegio di Garanzia dello Sport, articolando i seguenti motivi di ricorso:

I.  Violazione ed erronea applicazione dell'art. 101, comma 3, Codice Giustizia Sportiva FIGC.

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente impugna il capo della decisione della Corte Federale di Appello – rubricato: "I) Difetto di giurisdizione/competenza del TFN per fatti accaduti nel corso di una gara” – con cui la Corte ha dichiarato inammissibile la censura del reclamante volta a contestare la competenza del TFN – Sezione Disciplinare – ex art. 79, comma 1, CGS, trattandosi di fatti accaduti durante la competizione sportiva e come tali, ex art. 65 e segg. CGS, "di esclusiva competenza dell'arbitro e dei suoi collaboratori, nonché del giudice sportivo in prime cure e della Corte sportiva di appello in sede di gravame. Ha ritenuto la Corte Federale che il pertinente motivo di gravame costituisca una domanda nuova e sia perciò inammissibile in seconde cure, per violazione dell'art. 101, comma 3, CGS; peraltro, ammettendo la rilevabilità del difetto di competenza in sede di appello – allorché nulla la parte abbia ritenuto di eccepire in primo grado – si aumenterebbe il rischio di un tardivo revirement sulla questione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, in deroga a quanto previsto dall'art. 44, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 2, comma 3, del Codice CONI.

In proposito, il ricorrente deduce che la questione della competenza, non essendoci stato alcun contradditorio in prime cure e non esistendo un capo di pronuncia contro cui dirigere l'impugnativa, avrebbe dovuto ritenersi tempestivamente deducibile con il reclamo al giudice di seconde cure; sicché, nel respingere il reclamo, la Corte Federale erroneamente avrebbe asserito l'inammissibilità dell'eccezione dispiegata in sede di appello, avente a oggetto la carenza di potestas in capo al Tribunale Federale e alla Corte Federale relativamente ai fatti occorsi durante una gara, coinvolgenti un calciatore, non rilevati dalla terna arbitrale, non oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo, non segnalati – né dal Procuratore Federale, né dai diretti interessati – entro i termini espressamente previsti dall'art. 61.3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Secondo il ricorrente, l'erroneo approccio della Corte all'interpretazione e applicazione delle norme di diritto, in particolare dell'art. 101, comma 3, CGS FIGC, circa l'inammissibilità di "domande nuove", e l'omessa valutazione delle violazioni delle norme di diritto riguardanti la riserva di competenza – quale giudice naturale – in favore del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello per i fatti accaduti in occasione della gara, risiede nella carente, e perciò censurabile, disamina di uno dei presupposti dell'azione disciplinare.

L'esigenza primaria di accertare la legittimità della funzione del Giudice sportivo non può di certo essere limitata, come sostiene la Corte nella pronuncia impugnata, da esigenze di celerità per il rispetto della "ragionevole durata del processo" né dallassenza di un capo di pronuncia da impugnare, essendo prevalente e primaria l'esigenza di accertare, a prescindere dallo stato e grado del procedimento, la competenza funzionale dell'Organo investito del caso, con conseguente incomprimibilità di tale valutazione cui, in tesi di parte ricorrente, dovrebbe procedersi, su eccezione di parte o su rilievo d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, stante l'immanente onere di controllare il corretto esercizio del potere di decidere.

II.   Violazione e falsa applicazione dell'art. 61.3, in relazione all'art. 79, del Codice di Giustizia FIGC, e all'art. 25 del Codice di Giustizia CONI – Omessa motivazione sul punto.

In conseguenza della riconosciuta erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione sviluppata, il ricorrente ne sostiene la fondatezza nel merito, deducendo che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in prime cure, e poi la Corte Federale di Appello, in seconde cure, erroneamente abbiano ritenuto sussistente la potestas iudicandi nel caso di specie (i.e. nelle condotte violente del Calciatore durante la gara contro il Campodarsego) in ragione della previsione – definita dalla giurisprudenza — di sistema di cui all'art. 79.1 Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che prevede la competenza del Tribunale Federale "su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali". Siffatta previsione trova la propria fonte nell'art. 25 Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che individua l'ambito di operatività del Tribunale Federale, in via residuale rispetto a episodi per cui non sia stato attivato un procedimento dinnanzi al Giudice Sportivo.

La portata di tale previsione deve essere interpretata e applicata in combinato disposto con il reticolato normativo che disciplina la competenza dei diversi Giudici federali.

In particolare, per tutte le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, è normativamente competente il Giudice Sportivo (nazionale o territoriale), che, ai sensi dell'art. 65.1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, decide in merito "ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale". Lo stesso art. 61.3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (applicabile alle gare dilettantistiche in forza dell'art. 61.6 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC), individuando i mezzi di prova per giudicare gli episodi connessi allo svolgimento delle gare, dispone che "limitatamente ai fatti di condotta violenta [o gravemente antisportiva] o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo,  il  Procuratore  federale  fa  pervenire  al  Giudice  sportivo  nazionale  riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione o della richiesta".

Il ricorrente evidenzia, dunque, come il legislatore, nell'ambito della competenza del Giudice Sportivo di valutare gli episodi avvenuti nel corso della partita per condotta violenta [gravemente antisportiva] o in caso di espressione blasfema, abbia rigidamente tipizzato, sotto il profilo temporale e operativo, le modalità di attivazione del giudizio dinnanzi al suddetto Organo di Giustizia, prevedendo:

  • un primo livello di valutazione dell'episodio, sulla base della refertazione dell'arbitro;
  • un secondo livello di valutazione dell'episodio, nel caso in cui l'arbitro non abbia inserito nulla nel referto, attivato dal Procuratore Federale, dalla società che ha preso parte alla gara o dal tesserato coinvolto, con la facoltà di sottoporre al Giudice Sportivo filmati di "documentata provenienza".

Lo schema, quindi, in tesi della parte qui ricorrente sarebbe piuttosto lineare:

 

  • per gli episodi disciplinari avvenuti durante una partita, ritenuti più "odiosi" sotto il profilo etico, morale e di correttezza sportiva, in caso di mancata refertazione da parte dell'arbitro, il Giudice Sportivo, salva la facoltà di incaricare la Procura Federale di effettuare le necessarie indagini, può essere investito della valutazione di filmati di comprovata affidabiliin ragione di una segnalazione da parte del Procuratore Federale o della società o del tesserato direttamente coinvolti.  È espressamente previsto un termine, una dead line, a ridosso dello svolgimento  dell'incontro  (le  ore  16.00  del  giorno  successivo  la  gara),  per  attivare  il procedimento dinnanzi al Giudice Sportivo, onde garantire la celerità del giudizio attinente a un episodio avvenuto nel corso di una gara.

In ossequio ad una interpretazione sistematica delle norme sopra richiamate, in uno con quelle delineanti la competenza del Tribunale Federale, l'intenzione del Legislatore deve ritenersi orientata ad assicurare, per i fatti accaduti in occasione di un match e sotto la direzione dell'arbitro, una valutazione rimessa al Giudice Sportivo entro un termine prestabilito (e, in tesi di parte, perentorio).

Diversamente, la previsione di cui all'art. 61.3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con l'indicazione del termine entro cui segnalare al Giudice Sportivo determinati comportamenti con il supporto di video di comprovata provenienza, sarebbe tamquam non esset qualora venisse ritenuta legittima l'apertura di unindagine della Procura Federale, con conseguente deferimento al Tribunale Federale, entro i termini prescrizionali ordinari e, quindi, anche a distanza di anni dallo svolgimento della gara (evidenziandosi che nel caso di specie il giudizio di prime e quello di seconde cure si sono svolti nel corso della stagione sportiva successiva all'episodio).

Applicando correttamente, invece, il plesso normativo al caso di specie, il Tribunale Federale in prime cure e la Corte Federale in appello avrebbero dovuto rilevare ex officio l'inammissibilità di un procedimento attivato dal Procuratore Federale, fuori dal termine di cui all'art. 61.3 Codice di Giustizia Sportiva FIGC, su un episodio di condotta violenta avvenuto sul rettangolo di gioco, per cui l'arbitro nulla ha refertato, ripreso da un video amatoriale di un tesserato del Campodarsego, avversario della Società, appostato in tribuna.

Secondo il ricorrente, dunque, vi sarebbe una fondamentale violazione delle norme di diritto, del principio di riparto della competenza funzionale, principio immanente nell'ordinamento sportivo, giungendo alle seguenti estreme conseguenze:

  • che ogni partita potessere ripresa da video privati e utilizzati per determinare l'apertura di procedimenti disciplinari, decorsi i termini per la devoluzione della fattispecie al giudice competente (i.e. il Giudice Sportivo) nei confronti di giocatori rei di condotte non sanzionate dall'arbitro;
  • che si creerebbe una sorta di riserva di giustizia, in mano ai tesserati e alle società affiliate, per far aprire, nei termini prescrizionali, fascicoli dindagine con obiettivi specifici (e.g. sanzionare giocatori militanti in squadre avversarie in un campionato anche diverso da quello in cui sono occorsi i fatti, come nel caso di specie);
  • che si legittimerebbe l'iniziativa di qualsiasi soggetto portatore di un interesse a far punire un giocatore, sol che si doti di riprese video che, pur se non autorizzate, siano idonee a dimostrare eventuali scorrettezze in campo non rilevate e punite dall'arbitro.

III.  Violazione e falsa applicazione degli artt. 58.1 e 61.5 Codice di Giustizia Sportiva FIGC ed erronea valutazione del compendio probatorio.

Il ricorrente impugna, quale ulteriore motivo di censura, il seguente capo della pronuncia della Corte Federale di Appello: «In subordine nel merito: utilizzo di riprese video non autorizzate e conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Procura federale. Il motivo di gravame, trattandosi di domanda nuova, è inammissibile per violazione dell'art. 101, comma 3, CGS. Valgano al riguardo le considerazioni espresse in relazione al primo motivo di reclamo. In ogni caso, i due episodi violenti contestati, risultano confermati non solo dalle testimonianze rese in sede istruttoria, prima del deferimento, ma dallo stesso [omissis] con dichiarazioni aventi natura confessoria».

Ad avviso del ricorrente, anche su questo punto l'Organo di appello avrebbe erroneamente e superficialmente applicato le norme di diritto che disciplinano il processo disciplinare endofederale.

Infatti, l'art. 58.1 Codice di Giustizia Sportiva FIGC prevede che «i mezzi audiovisivi di prova possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia nei casi previsti dall'ordinamento federale» e, per gli episodi qualificati come violenti in occasione di gare, ai sensi dell'art. 61.5 Codice di Giustizia Sportiva FIGC è prescritto che «per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori il Giudicante può avvalersi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale».

Né il Tribunale, né la Corte, secondo il ricorrente, avrebbero operato alcuna preliminare valutazione sull'attendibilità e la provenienza dei video posti incontrovertibilmente a base delle decisioni adottate.

Del tutto infondato sarebbe, altresì, il richiamo a una presunta confessione da parte del reclamante, che non emerge dagli atti di causa, con conseguente censurabiliin questa sede del capo in esame.

  1. In base ai suesposti motivi, il ricorrente ha chiesto: «Che l'On.le Collegio di Garanzia dello Sport c/o C.O.N.I., in accoglimento del presente reclamo, Voglia annullare/revocare in parte qua la decisione della Corte Federale di Appello Sezioni Unite n. 0044/CFA-2023-2024 del 09 ottobre 2023, comunicata quanto a dispositivo il 03 ottobre 2023 (Registro procedimenti n.0036/CFA/2022-2023) e per l'effetto annullare la sanzione della squalifica comminata nei confronti del Sig. [omissis] ai sensi dell'art. 62.1 Codice di Giustizia CONI non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto».
  2. In data 23 ottobre 2023, si è costituita la FIGC, la quale ha eccepito l’inammissibilità della doglianza con cui parte ricorrente deduce che «sia il Tribunale sia la Corte non hanno operato alcuna preliminare valutazione circa l’attendibilità e la provenienza dei video posti, incontrovertibilmente, alla base delle decisioni adottate», in quanto volta a una rivalutazione delle prove.
  3. In data 9 maggio 2024, si è svolta l’udienza davanti a questo Collegio, in cui le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni come sopra indicate.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Ritiene il Collegio che il più corretto ordine logico da seguire nello scrutinio dei primi due motivi di ricorso suggerisca la preventiva trattazione del secondo rispetto al primo, in ragione della dipendenza logica di questo da quello, secondo quanto sarà di seguito subito evidenziato.

Il primo motivo – per la cui analitica esposizione si rimanda alla narrativa in fatto che precede

 

  • è essenzialmente volto a censurare la statuizione della Corte Federale d’Appello, che, nel giudizio federale di secondo grado, ha ritenuto che il motivo di gravame con cui era stato dedotto il difetto di giurisdizione/competenza del TFN per fatti accaduti nel corso di una gara” fosse, “trattandosi di domanda nuova, … inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 3, CGS”; nonché l’ulteriore argomento, speso a supporto di detta declaratoria di inammissibilità, per cui ammettere la rilevabilità del difetto di competenza in sede di appello – allorché nullsi sia ritenuto di eccepire in primo grado – aumenterebbe il rischio di un tardivo revirement sulla questione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, in deroga a quanto previsto dall’art. 44, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 2 del Codice CONI”.

Il secondo motivo – parimenti esposto nella superiore narrativa in fatto, cui perciò si rinvia – è invece volto a censurare l’affermazione della sussistenza (implicita nella decisione di prime cure e palesata in quella di seconde cure; ma, in tesi di parte, comunque erronea) della potestas iudicandi del TFN e della CFA «sul caso di specie (i.e. condotte violente del Calciatore durante la gara contro il Campodarsego) in ragione della previsione … di sistema di cui all’art79.1 Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. che prevede la competenza del Tribunale Federale “su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinnanzi al Giudice Sportivo nazionale o ai Giudici Sportivi territoriali”».

  1. Ciò premesso – e riservando al seguito un adeguato scrutinio di tali motivi – il Collegio ritiene che l’infondatezza, per le ragioni di cui infra, del secondo motivo di ricorso implichi, come suo necessario corollario, che l’eccezione dedotta (per la prima volta in appello) di insussistenza della potestas iudicandi del TFN non possa qualificarsi, rispetto al caso di specie, come “impropria” (ossia volta a dedurre una questione che il giudice di prime cure avrebbe dovuto comunque rilevare dufficio): né perciò che sia stata tempestivamente dedotta per la prima volta come motivo di appello.

È ben vero, infatti, che, per un principio generale del processo, le eccezioni improprie siano astrattamente ancora proponibili, da ultimo, con motivo di appello volto a censurare l’omesso, ma doveroso, rilievo ufficioso della questione da parte del giudice di primo grado, anche da parte di chi nulla abbia eccepito in primo grado o neppure si sia costituito in giudizio in tale sede.

Tuttavia, ciò implica la sussistenza di un rilievo obbligatorio della questione da parte del primo giudice – in difetto del quale non si sarebbe, in effetti, di fronte a una eccezione c.d. “impropria”

  • e tale ipotesi è data soltanto a fronte dell’effettiva insussistenza della competenza del primo giudice; che invece, se competente, non è affatto tenuto a dichiararsi tale, potendo (e, nel difetto di ogni deduzione di parte in prime cure, altresì dovendo) semplicemente decidere nel merito la controversia sull’implicito (e, fin ad allora, incontroverso) presupposto della sussistenza della sua competenza.

Orbene, come tosto emergerà dallo scrutinio che si va preventivamente a svolgere del secondo motivo del ricorso in trattazione, non vè dubbio che nel caso di specie il Tribunale Federale Nazionale fosse competente a conoscere del deferimento dell’odierno ricorrente disposto dalla Procura Federale; con il corollario che la relativa eccezione d’incompetenza non si qualifica in termini di eccezione impropria – bensì di eccezione propria, ma infondata – con rinveniente inammissibilità della sua deduzione per la prima volta in grado di appello.

Nonché – in ogni caso e in via comunque dirimente  – con il necessario assorbimento dell’odierno primo motivo dappello nell’affermazione, resa in sede di scrutinio del secondo motivo, di sussistenza della competenza del Tribunale Federale Nazionale a conoscere della vicenda in trattazione; giacché tale esito – che in effetti esclude la rilevabilità dufficio della sua (infondatamente asserita) incompetenza – è ex se ostativo alla regressione del processo a livello federale per l’esame duna questione in rito il cui esito non avrebbe potuto (né potrebbe) essere diverso da quello cui il giudice di seconde cure è comunque pervenuto (pur se sulla base di un percorso motivazionale non del tutto identico a quello qui svolto).

  1. Il secondo motivo di ricorso, dunque, è infondato.

Il Collegio non può condividere, infatti, l’esegesi proposta dal ricorrente circa il combinato disposto degli artt. 61.3 e 79 del CGS della FIGC (il quale ultimo recepisce l’art. 25 CGS del CONI): ossia la tesi di parte secondo cui, in sintesi, per l’infrazione di cui qui trattasi, in quanto commessa sul campo di gioco durante una gara (sebbene pacificamente non rilevata dagli arbitri; e sebbene venuta a conoscenza dalla Procura Federale solo nel quarto giorno successivo alla gara), sarebbe stato unicamente competente il Giudice Sportivo, ex art. 61, commi 3 e 6, del CGS della FIGC; sicché, non essendo stato attivato detto organo nel termine ivi previsto (le h. 16:00 del giorno immediatamente successivo alla gara de qua), dal fatto in esame nessunaltra conseguenza sanzionatoria avrebbe più potuto trarre né la Procura Federale, né conseguentemente il TFN.

  1. La corretta esegesi del combinato disposto delle norme testé citate è, invece, tuttaltra.

La preclusione che matura alle h. 16 del giorno immediatamente successivo alla gara – limitatamente, beninteso, agli illeciti rilevanti per l’ordinamento sportivo: tra i quali tuttavia rientrano anche quelli di cui all’art. 38 del CGS della FIGC, di cui qui si controverte – riguarda unicamente il Giudice Sportivo, sicché il maturarsi di detta preclusione non incide sugli ordinari poteri inquisitori della Procura Federale ove essa, come nella specie, non abbia potuto attivarsi nel rispetto di detto termine (semplicemente perché completamente ignara di quanto occorso): e ciò indipendentemente dal fatto che l’episodio controverso – ovviamente purché non rilevato dagli arbitri – si sia verificato sugli spalti, negli spogliatoi ovvero invece sul campo di gioco (prima, durante o dopo lo svolgimento della gara).

Né coglie nel segno l’obiezione di parte ricorrente, secondo cui a tale stregua il termine di cui all’art. 61.3 citato sarebbe tamquam non esset”: giacché, in primo luogo, la scadenza di detto termine certamente preclude alla società sportiva o al tesserato che vi avrebbero avuto interesse l’esercizio della facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa” (richiesta su cui il Giudice Sportivo è tenuto a provvedere).

In secondo luogo, la scadenza del termine produce effetti preclusivi (dell’ulteriore esercizio dell’azione disciplinare davanti al TFN) altresì per la Procura Federale; ma soltanto allorché essa avrebbe avuto l’effettiva possibilità di far pervenire al Giudice sportivo nazionale [la] riservata segnalazione [ivi prevista] entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara”: in tal caso, sulla vicenda è attivata la competenza decisoria del Giudice Sportivo adito, con conseguente esclusione di quella sanzionatoria del TFN.

Viceversa, allorché – come già accaduto nella vicenda, mediaticamente più rilevante, definita dalla Corte Federale dAppello della FIGC con decisione 6 aprile 2021 n. 091/CFA/2020-2021, che è certamente meritevole di condivisione in punto di sussistenza della competenza decisoria del TFN – “il termine di cui al citato art. 61, 3° comma, CGS è spirato senza che la Procura federale potesse avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo” sussiste la competenza residuale del Tribunale federale” (giacché, “dalla lettura comparata dell’art. 65 e del successivo art. 79” si rileva che la competenza del Giudice sportivo è declinata in positivo … mentre quella del Tribunale federale è individuata in negativo”, posto che «si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al giudice sportivo»): ne consegue, dunque, la legittimidel ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui allart. 61, 3° comma, CGS”.

Devesi aggiungere, in proposito, che – diversamente dalla tesi sottesa al motivo di ricorso in trattazione – la oggettiva impossibilità” di demandare la vicenda al Giudice Sportivo nel rispetto del predetto termine va valutata esclusivamente a latere procuratoris, ossia nella prospettiva dell’Organo titolare dell’esercizio dell’azione disciplinare, e non già del terzo che si sia reso autore (tardivamente) di un esposto alla Procura Federale.

Ciò in quanto la tardività dell’esposto – rectius: la non attivazione tempestiva del rimedio consentito ai soggetti federati dall’art. 61.3 – comporta, infatti, la perdita della facoltà di impulso diretto presso il Giudice Sportivo attribuita ai soggetti contemplati da detta disposizione; ma non può far venir meno anche la generica possibilità (che è concessa a qualunque soggetto, pur se estraneo all’ordinamento sportivo) di denunciare qualsiasi fatto alla Procura Federale, che però (diversamente dal Giudice Sportivo che sia stato tempestivamente attivato da una società o da un tesserato) non è affatto tenuta a dare seguito alla denuncia non qualificata che gli sia pervenuta, avendo solo una mera facoltà di attivarsi dufficio (pur se a seguito della denuncia) ove lo ritenga opportuno.

La differenza è sostanziale e non meramente formale. 

Infatti, in questi casi la Procura – rispetto alla cui attivila denuncia del terzo è una mera occasione per l’avvio dufficio di un’indagine disciplinare: al pari di quanto accadrebbe in presenza di un esposto anonimo – non esercita l’azione disciplinare per effetto della denuncia ricevuta (che ben potrebbe archiviare de plano, ove la consideri irrilevante), bensì solo in ragione del complessivo esito dell’attività di indagine che (pur non essendovi tenuta) abbia tuttavia ritenuto di svolgere.

  1. Da tutto quanto sin qui esposto risulta con preclara evidenza l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, sussistendo – in diretta ed esclusiva conseguenza della scelta della Procura Federale di esercitare lazione disciplinare per i fatti emersi in esito all’istruttoria svolta e occasionata dalla denuncia da chiunque ricevuta, in un momento in cui non le sarebbe stato possibile far confluire tempestivamente il materiale disponibile presso il Giudice Sportivo – la competenza del TFN a pronunciare sul deferimento del sig. [omissis], operato dalla Procura e a irrogargli la sanzione qui impugnata.

A ciò consegue – come si è già ampiamente anticipato – l’infondatezza, altresì, del primo motivo di ricorso, sia perché in detto contesto ordinamentale non può qualificarsi come “impropria” l’eccezione di incompetenza del TFN a pronunciare sul deferimento del  sig. [omissis] operato dalla Procura e, conseguentemente, a irrogargli la sanzione qui impugnata; sia, in via dirimente, perché  detto primo motivo  dappello  è  comunque  assorbito dall’affermazione – testé riscontrata – di positiva sussistenza della competenza del Tribunale Federale Nazionale a conoscere della vicenda in trattazione, essa essendo ex se ostativa alla regressione di questo giudizio a livello federale per l’esame duna questione in rito il cui esito non potrebbe giammai esser diverso da quello cui la decisione gravata è già pervenuta (pur se per un iter motivazionale diverso da quello qui esposto).

  1. Resta da scrutinare il terzo motivo di appello – per la cui analitica esposizione si rimanda alla superiore narrativa in fatto – che è rivolto a censurare l’affermazione di responsabilità del ricorrente per l’asserita erronea valutazione del compendio probatorio” (non essendo stati devoluti a questa sede gli ulteriori capi della decisione di secondo grado).

È specialmente con riferimento a questo motivo di ricorso che potrebbe verosimilmente convenirsi con l’eccezione di inammissibilità – per l’indeducibilità in questa sede di motivi volti a sollecitare una rivalutazione dell’apprezzamento delle prove, per come operato nei due gradi della giustizia federale – che è stata sollevata dalla difesa della FIGC.

Ritiene tuttavia il Collegio di poter prescindere dall’esaminare funditus siffatta eccezione, in considerazione dell’evidente infondatezza nel merito anche di tale ultimo motivo di ricorso. Non coglie, infatti, nel segno la deduzione di parte secondo cui il Tribunale … [e] la Corte non hanno operato alcuna preliminare valutazione circa l’attendibilità e la provenienza dei video posti … alla base delle decisioni adottate, essendo peraltro del tutto infondato, altresì, il richiamo ad una presunta confessione da parte del reclamante, che non emerge dagli atti di causa”.

Giacché, all’opposto, l’affermazione di responsabilità del sig. [omissis], per come operata dal Tribunale e confermata dalla Corte, emerge (non già esclusivamente dalla contestata prova televisiva, bensì) anche – non tanto dalla opinabile “confessione” del sig. [omissis], che effettivamente è stata assai renitente e perciò ben poco conferente, quanto piuttosto – dalle testimonianze assunte nell’istruttoria svolta dalla Procura Federale e puntualmente richiamate nella decisione di primo grado: e in particolare dalla deposizione arbitrale, che ha apertamente dato conto di non aver visto le due gomitate in faccia e di cosa avrebbe fatto se le avesse viste; nonché dall’integrazione di essa con le ulteriori testimonianze assunte, non esclusa quella della vittima (che in sede disciplinare sportiva, così come anche in sede penale, non è avvinta dall’inammissibilità che inficia la testimonianza della parte nel processo civile).

Si legge, in effetti, nella motivazione della squalifica inflitta in prime cure (e poi confermata in appello) che è pacifico dagli atti di causa, in quanto confermato dai vari testimoni sentiti … che il Sig. [omissis] ”; e che, del resto, lo stesso direttore della gara …, sentito dalla Procura,

… ha espressamente affermato: “se avessi visto il gesto” … (l’arbitro ha detto che in tal caso lo avrebbe espulso, con distinto riferimento a ciascuno degli episodi contestati).

Sicché, nel caso di specie, non potrebbe certamente dubitarsi che la piena garanzia tecnica e documentale” delle immagini, che è richiesta dall’art. 61.5 CGS, sia stata adeguatamente verificata – diversamente da quanto si vorrebbe assumere con il motivo di ricorso in trattazione, per quanto esso possa essere considerato ammissibile – mediante il riscontro (e l’incrocio) di tali immagini con le ulteriori risultanze istruttorie costituite dalle varie deposizioni testimoniali assunte dalla Procura Federale nel corso dell’ampia indagine svolta.

  1. Quanto al regolamento delle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione tra le parti, in deroga al generale principio di soccombenza, in considerazione dell’integrazione esegetica, che si è resa qui necessaria, tra la disciplina della competenza del Giudice Sportivo e quella del Tribunale Federale Nazionale, per quanto riguarda la sanzionabilità degli episodi di condotta violenta verificatisi nel corso della gara, ma non percepiti dagli arbitri.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 maggio 2024.

 

 

 

Il Presidente                                                                    Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                    F.to Ermanno de Francisco

 

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 15 gennaio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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