CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1 del 15/01/2025 – OMISSIS / Comitato Regionale [omissis] / Lega Nazionale Dilettanti
Decisione n. 1
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Valerio Pescatore - Relatore
Roberto Carleo
Giovanni Pesce
Margherita Ramajoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2024, presentato congiuntamente, in data 17 settembre 2024, dai sigg. [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Huberto M. Germani,
contro
il Comitato Regionale [omissis] della LND - FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig [omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
nonché contro
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Gentile, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
avente ad oggetto
la mancata convocazione del primo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale [omissis] della Lega Nazionale Dilettanti da parte del neo Presidente eletto dello stesso Comitato Regionale, sig. [omissis], in seguito alla richiesta della maggioranza assoluta dei neo eletti alla carica di Componenti del Consiglio Direttivo.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 17 ottobre 2024, il difensore delle parti ricorrenti - sigg. [omissis] - avv. Huberto Maria Germani; gli avv.ti Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli, per la resistente LND; gli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, per il resistente C.R. [omissis] LND - FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Valerio Pescatore;
Ritenuto in fatto
- Con ricorso del 17 settembre 2024, i ricorrenti – componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale [omissis] della Lega Nazionale Dilettanti (‘C.R. [omissis] - L.N.D. F.I.G.C.’) – hanno chiesto al Collegio di Garanzia, «previa adozione inaudita altera parte del relativo provvedimento cautelare», di «ordinare al neo eletto Presidente del C.R. [omissis] - L.N.D. F.I.G.C., Sig. [omissis], l’immediata convocazione, con preavviso di n. 1 giorno, del primo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale [omissis] L.N.D. F.I.G.C. così come richiesto dalla maggioranza assoluta dei neo eletti alla carica di Componenti del Consiglio Direttivo».
A fondamento dell’iniziativa, i ricorrenti hanno esposto che il 14 settembre 2024 si è svolta l’Assemblea ordinaria elettiva, nel corso della quale sono stati eletti il Presidente, i Componenti del Consiglio Direttivo, i Componenti del Collegio dei Revisori legali dei Conti e dei Delegati Assembleari del C.R. [omissis] - L.N.D. F.I.G.C. per il quadriennio olimpico 2025/2028.
Lo stesso giorno i ricorrenti – quali rappresentanti della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo – hanno chiesto «in via urgente al neo eletto Presidente ... l’immediata convocazione del primo Consiglio Direttivo del C.R. [omissis] - L.N.D. F.I.G.C., al fine di garantire il corretto prosieguo delle attività amministrative e di gestione»; ma il Presidente non vi ha provveduto. Il successivo 16 settembre, pertanto, i ricorrenti hanno intimato al Presidente e al Segretario la convocazione del Consiglio, ma neppure tale richiesta è stata soddisfatta.
Su queste premesse, i ricorrenti hanno quindi denunciato la violazione dell’art. 16, comma 2, lett. d), Regolamento LND, nonché dell’art. 7 NOIF.
Rispetto alla competenza del Collegio di Garanzia, hanno invocato l’art. 57, comma 3, Regolamento LND, nonché gli artt. 56, comma 2, lett. c), e 57, comma 2, lett. d), CGS CONI.
- Con memoria del 18 settembre 2024, si è costituito il Comitato Regionale [omissis] della Lega Nazionale Dilettanti, il quale ha eccepito:
- la nullità del ricorso, «privo dei suoi elementi essenziali» perché non consentirebbe di comprendere nei confronti di chi sia proposto;
- la «nullità/improcedibilità» del ricorso, poiché il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport ha «natura impugnatoria», mentre i ricorrenti, in violazione degli artt. 54 e 59 CGS CONI, non hanno impugnato «alcun atto/decisione»;
- l’«inammissibilità delle domande», poiché con esse non è stata denunciata la «violazione di norme di diritto oppure la mancanza o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia», ma il Collegio di Garanzia dello Sport sarebbe stato investito di un «potere (quello di dare ordini al Presidente del CR [omissis])», di cui è privo;
- con riguardo all’istanza cautelare, la genericità e il difetto dell’urgenza.
- Con memoria del 18 settembre 2024, si è, altresì, costituita la Lega Nazionale Dilettanti, la quale ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, nonché degli artt. 47 e 79 CGS FIGC, competente a decidere sarebbe il Tribunale Federale.
Nel merito, ha dedotto l’infondatezza della richiesta avversaria perché l’art. 7 NOIF «riguarda gli organi collegiali della FIGC e non quelli dei Comitati Regionali della LND»; e in ogni caso perché il primo comma dello stesso art. 7 «fa salve le diverse disposizioni regolamentari». Ha, inoltre, rilevato che l’art. 16, comma 2, lett. d), Regolamento LND stabilisce che il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvi casi particolari.
Di riflesso i ricorrenti – che comunque non avrebbero «allegato situazioni di particolare indifferibilità che richiedevano e richiedono una convocazione ad horas» – non avrebbero diritto di convocare il Consiglio Direttivo.
La Lega Nazionale Dilettanti si è, quindi, opposta anche all’istanza cautelare per «insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora».
- Il 22 settembre 2024 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
Con memoria del 26 settembre 2024, hanno tuttavia rappresentato che la rinuncia non è stata accettata dalle controparti; con la conseguenza che essa doveva «considerarsi – allo stato – tamquam non esset». Rispetto alle difese dei resistenti, è stato quindi replicato che:
- l’art. 57, comma 3, Regolamento LND stabilisce che le controversie tra tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, per le quali non siano previsti gradi interni di giustizia federale, sono devolute unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Con la precisazione che tale disposizione «si pone probabilmente in contrasto con l’art. 30, co.1 G.S. C.O.N.I.», ma che tale eventuale conflitto andrebbe risolto in base al criterio di specialità, sicché l’art. 57 Regolamento LND, in quanto norma speciale, prevarrebbe sull’art. 30 CGS CONI, norma generale;
- il Collegio di Garanzia dello Sport sarebbe competente anche per «ragioni di opportunità»: per «evitare possibili sospetti di influenze “interne”», infatti, una questione politica (e non sportiva) che coinvolge una Federazione non dovrebbe essere decisa all’interno della stessa Federazione, ma da un «soggetto terzo, certamente indipendente»
- il «“caso particolare” di cui parla la resistente L.N.D.», che giustificherebbe la convocazione del neo eletto Consiglio Direttivo, consisterebbe proprio nel fatto che la richiesta è stata formulata da ben 12 Consiglieri sui 13 totali. Inoltre, l’urgenza di convocare il Consiglio dipenderebbe dalla necessità: di «ricostituire l’organo del Consiglio di Presidenza mancante», deputato, tra l’altro, «a deliberare gli impegni di spesa»; «di adottare delibere in materia di competenza del neo eletto Consiglio Direttivo»; di «dotare tutto il neo eletto Consiglio Direttivo delle relative deleghe operative, nonché quelle del Presidente di carattere amministrativo, anche ordinario».
- Con memoria del 27 settembre 2024, il Comitato Regionale [omissis] ha ribadito quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione e ha chiarito che le elezioni del 14 settembre 2024
«hanno condotto ad un risultato estremamente particolare», poiché è stato «rieletto il Presidente uscente, sig. [omissis], ma nessuno dei consiglieri candidati insieme al Presidente uscente è stato confermato. I Consiglieri eletti appartengono tutti alla lista della candidata avversaria di [omissis]». Per tale ragione, l’omessa convocazione del Consiglio Direttivo non rappresenta «una violazione normativa (non essendo stato violato alcun obbligo di convocazione)» e «trova anche spiegazione nelle peculiarità del caso, del tutto inconsueto dal punto di vista politico».
Considerato in diritto
6 Il ricorso è inammissibile sotto duplice profilo.
In primo luogo, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, nonché degli artt. 47 e 79 CGS FIGC, competente a decidere la presente controversia è il Tribunale Federale. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, non vi è «contrasto» tra l’art. 57, comma 3, Regolamento LND e il menzionato art. 30 CGS CONI.
L’art. 57, comma 3, Regolamento LND stabilisce che le controversie devolute alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport sono esclusivamente quelle per le quali «non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale».
Nella specie, invece, più disposizioni stabiliscono la competenza del Tribunale Federale. Segnatamente:
- l’art. 30 CGS CONI, per il quale ai fini della «tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale»;
- l’art. 47 CGS FIGC, che affida agli «organi di giustizia» della Federazione la «tutela dei diritti e degli interessi» riconosciuti dall’ordinamento sportivo ai tesserati e agli altri soggetti legittimati dall’ordinamento federale;
- l’art. 79 CGS FIGC, il quale – in armonia con il richiamato art. 30 CGS CONI – stabilisce che il «Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali».
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto dai sigg. [omissis], con il quale è stato adìto direttamente il Collegio di Garanzia dello Sport, anziché il Tribunale Federale.
Né le ragioni di opportunità politica, dedotte dai ricorrenti, prive di rilievo giuridico, giustificano una diversa conclusione.
- Sotto diverso profilo, il ricorso è inammissibile anche perché con esso i ricorrenti non hanno impugnato alcun atto, ma hanno chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport di «ordinare al neo eletto Presidente ... l’immediata convocazione», effettivamente investendolo – come eccepito dal resistente Comitato Regionale [omissis] – di un potere di cui questo Collegio non è titolare.
- Considerata la portata dirimente dell’inammissibilità, tutte le altre questioni sono assorbite.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore delle resistenti LND e Comitato Regionale [omissis] LND - FIGC.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore delle resistenti LND e Comitato Regionale [omissis] LND - FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 17 ottobre 2024.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Valerio Pescatore
Depositato in Roma, il 15 gennaio 2025. Il Segretario
F.to Alvio La Face