CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4 del 24/01/2025 – OMISSIS / Procura Federale presso la FISBB / Procura Federale presso la FISBB / OMISSIS

Decisione n. 4

 

Anno 2025


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

 

composta da

 

Massimo Zaccheo - Presidente

Roberto Carleo - Relatore

Roberto Bocchini

Leonardo Ferrara

Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2024, presentato, in data 8 luglio 2024, dal sig. [omissis]

 

(C.F. BLBRAU70P20897R), rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio del Foro di Roma e Federica Ferrari del Foro di Bergamo,

nei confronti

 

 

 

della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) (C.F. e P. IVA 12705480965), con sede legale in Milano, Via Piranesi, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Andrea Mancino, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Paolo Guarnieri del Foro di Salerno, per lo Studio Legale Eos Law Firm,

della Procura Federale presso la FISBB, non costituitasi in giudizio,

 

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

     del dott. [omissis], (C.F. MNCNDR65C08L245U), rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Benincampi del Foro di Roma,

 

 

avverso

 

 

 

la decisione della Corte Federale di Appello FISBB, Prot. n. 2024/AE/0002 del 27 giugno 2024, comunicata in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISBB del 17 giugno 2024, che ha rigettato il ricorso del sig. [omissis], con cui è stata contestata la legittimidel provvedimento di convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, fissata per il 20 luglio 2024, e del provvedimento con il quale è stata dichiarata non valida la candidatura dell’odierno ricorrente, nonché avverso tutti gli atti connessi o comunque collegati a tali provvedimenti.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

uditi, nell’udienza del 5 settembre 2024, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Cesare Di Cintio; l’avv. Alessandro Benincampi, per il resistente dott. [omissis]; l’avv. Gian Paolo Guarnieri, per la resistente FISBB, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale ha concluso rimettendosi alla decisione del Collegio;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Roberto Carleo.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. In data 20 maggio 2024, il Presidente della FISBB, previa autorizzazione della Giunta Nazionale del CONI resa in data 17 maggio 2024, convocava l’Assemblea Nazionale Elettiva per il giorno 20 luglio 2024 a Milano.
  1. In data 31 maggio 2024, pervenivano le candidature del dott. [omissis] e del sig. [omissis].
  2. In data 3 giugno 2024, la Federazione, per il tramite del Segretario Generale, provvedeva alla valutazione delle candidature ed escludeva la candidatura del sig. [omissis], mentre ammetteva quella del dott. [omissis].
  3. In pari data, il Segretario Generale comunicava (con numero di protocollo SG/FISBB/63-2024) al sig. [omissis] che «la candidatura da Lei presentata non è ammissibile e, in ogni caso, è illegittima poiché non sottoscritta dal numero minimo di soggetti di cui all’art. 26, comma 4, dello Statuto federale e, in particolare, da almeno 10 Affiliati aventi diritto al voto, 6 Atleti e 6 Tecnici”… Peraltro, si evidenzia come la Sua candidatura non sarebbe stata comunque ammissibile in ragione del mancato raggiungimento del numero minimo di “6 Atleti e 6 Tecniciatteso che Lei ha allegato esclusivamente 3 sottoscrizioni da parte di Atleti e 3 sottoscrizioni da parte di Tecnici. In ragione di tanto, ai sensi della normativa federale vigente, Le comunico il rigetto della Sua candidatura a Presidente federale per il quadriennio 2025-2028».
  4. In data 10 giugno 2024, il sig. [omissis] presentava ricorso avanti al Tribunale Federale, richiedendo l’annullamento «della convocazione di data 20 maggio 2024 dell’Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva al 20 luglio 2024, del provvedimento sottoscritto dal Segretario Generale del 3 giugno 2024 distinto al numero di protocollo SG/FISBB/63-2024 con cui veniva rigettata la candidatura del Signor [omissis], della relativa comunicazione con cui venivano rese note le candidature ammesse con riferimento alla sola candidatura del signor [omissis] e di ogni atto presupposto, commesso e/o conseguenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ivi comprese le norme attuative per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva quadriennio olimpico 2025-2028 pubblicate sul sito istituzionale FISBB in data 20 maggio 2024».
  5. In data 17 giugno 2024, il Tribunale Federale rigettava il ricorso del sig. [omissis].
  6. Successivamente, il sig. [omissis] presentava reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la quale, con decisione del 27 giugno 2024, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado.
  7. In data 8 luglio 2024, il sig. [omissis] notificava Ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, con istanza cautelare, articolando i seguenti motivi di censura avverso la sentenza della Corte Federale: 1) Nullità dei procedimenti endofederali – violazione del principio del contraddittorio; 2) Violazione delle norme sportive in ordine alla celebrazione delle assemblee elettive; 3) Illegittimidella comunicazione del Segretario Generale del 3 giugno 2024 prot. SG/FISBB/63-2024 – eccesso di potere/incompetenza – nullità. Erronea applicazione dell’art. 59 Statuto federale FISBB – Difetto di motivazione.
  8. In data 15 luglio 2024, il Collegio di Garanzia respingeva l’istanza cautelare, di talché, in data 20 luglio 2024, si celebrava l’Assemblea Nazionale, che eleggeva come Presidente il dott. [omissis].
  1. Con memoria del 18 luglio 2024, si costituiva il dott. [omissis], il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per incompetenza del Collegio di Garanzia o, comunque, la sua infondatezza nel merito.
  2. Con memoria del 18 luglio 2024, si costituiva anche la FISBB (non costituita nei giudizi di merito) la quale parimenti eccepiva l’inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia o, comunque, la sua infondatezza.
  3. Successivamente, in data 26 agosto, le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 60, comma 4, CGS CONI, ribadendo le proprie conclusioni.
  4. In particolare, il sig. [omissis], oltre a richiedere un rinvio dell’udienza in attesa che il TAR si pronunciasse sulla sua richiesta di accesso agli atti non riscontrata dalla Federazione, ribadiva la fondatezza dei propri motivi di censura, dolendosi della anticipazione della data dellAssemblea, che avrebbe violato il principio democratico delle pari opportunità di concorso per tutti i candidati, rendendo più gravoso, nel più ristretto termine (di soli 11 giorni), il reperimento delle necessarie sottoscrizioni da parte degli affilati.
  5. Il dott. [omissis] aggiungeva uneccezione di inammissibilità del ricorso anche per cessata materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse, in seguito alla avvenuta celebrazione dell’Assemblea in data 20 luglio 2024.
  6. La Federazione ribadiva le proprie conclusioni, insistendo in particolare sul difetto di impugnazione, nei termini previsti dal Regolamento, da parte del ricorrente, della delibera della Giunta Nazionale del 17 maggio 2024, che aveva autorizzato la anticipazione della data dell’Assemblea, nonché anche dello stesso “Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive” emanato nel 2020.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. I motivi di censura addotti dal ricorrente sono infondati, a prescindere dai profili di inammissibilità contestati dalle resistenti.
  2. Infatti, è pacifico che la candidatura del sig. [omissis] fosse priva di alcuni dei requisiti previsti dall’art. 26, comma 4, dello Statuto, secondo cui il candidato alla Presidenza Federale deve necessariamente far sottoscrivere la propria candidatura da almeno 10 società affiliate con diritto di voto, 6 atleti e 6 tecnici, mentre il sig. [omissis] ha presentato solo 3 sottoscrizioni di candidatura di atleti e 3 di tecnici.
  1. Tale difetto è insuperabile e assorbe ogni altra contestazione, giacché non può essere giustificato sindacando la riduzione dei termini elettorali, la quale comunque è avvenuta in modo legittimo, a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non abbia impugnato la delibera della Giunta Nazionale del 17 maggio 2024, che aveva autorizzato la anticipazione delle elezioni, con la diretta conseguenza - lamentata dal Ricorrente - di determinare una riduzione del tempo utile per il candidato per la raccolta delle sottoscrizioni richieste dallo Statuto.
  2. Sono infondate anche le contestazioni sulla violazione del contraddittorio dei procedimenti endofederali decisi in camera di consiglio (nei termini di urgenza appositamente fissati in materia dal Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, cfr. in particolare art. 2, lett. e), così come correttamente già affermato sul punto dalla Corte Federale, in quanto le norme di riferimento stabiliscono che il Tribunale, come la Corte in seconda istanza (cfr. lett. g), “decidein camera di consiglio entro 7 giorni, con deposito contestuale delle motivazioni, con la finalità di coniugare le evidenti necessità di speditezza e celericon il diritto di impugnazione nel successivo grado di giudizio nei ristretti limiti possibili.
  3. Pertanto, il ricorso va respinto e va confermata la decisione della Corte Federale dAppello FISBB, Prot. N. 2024/AE/0002 del 27 giugno 2024, pubblicata in pari data.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 settembre 2024.

 

 

 

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                             F.to Roberto Carleo


 

 

Depositato in Roma, il 24 gennaio 2025.

 

 

 

Il Segretario

 

 

F.to Alvio La Face

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