CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5 del 24/01/2025 – OMISSIS / Federazione Italiana Rugby

 

 

Decisione n. 5

 

Anno 2025


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Massimo Zaccheo - Presidente

Roberto Carleo - Relatore

Valerio Pescatore

Giovanni Pesce

Margherita Ramajoli - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2024, presentato, in data 12 settembre 2024, dal sig.

 

[omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Fontana,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Rugby (FIR) (C.F. 97015510585), in persona del Presidente p.t., dott. Marzio Innocenti, rappresentata e difesa dallavv. prof. Guido Valori,

 

 Avverso e per la riforma

della decisione n. 3/s.s. 2024-2025 della Corte Federale d'Appello FIR, emessa il 2 settembre 2024 e comunicata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIR n. 2/s.s. 2024-2025 del 26 agosto 2024, che ha respinto, in quanto infondato, il ricorso del sig. [omissis] avverso la sua esclusione tra i candidati al Consiglio Federale.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

visto il provvedimento del Presidente della Terza Sezione, Massimo Zaccheo, in data 13 settembre 2024, che ha respinto l’istanza cautelare invocata dal ricorrente;

 

 

uditi, nell’udienza del 17 ottobre 2024, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Giovanni Fontana; l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale ha concluso rimettendosi alla decisione del Collegio;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Roberto Carleo.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. In data 2 agosto 2024, il sig. [omissis], tesserato per la FIR in qualidi atleta, presentava la propria candidatura alla carica di Consigliere Federale della FIR.
  2. In data 15 agosto 2024, veniva pubblicato sul sito della FIR l’elenco dei soggetti ammessi come candidati alle cariche centrali federali, in cui veniva riportato che: risulta non ammessa la candidatura del sig. [OMISSIS] in quanto è tesserato come giocatore mentre ha presentato la candidatura a consigliere Federale in quota affiliati”.
  3. Avverso la suddetta esclusione il sig. [omissis] presentava ricorso al Tribunale Federale della FIR secondo quanto previsto dalla delibera CONI in materia di impugnazione delle candidature.
  4. Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo corretto quanto stabilito dalla Commissione Verifica Poteri in sede di esame delle candidature, sul presupposto che il ricorrente avesse il diritto di elettorato passivo nella categoria atleti.
  5. Il sig. [omissis] impugnava la decisione di prime cure innanzi alla Corte Federale di Appello, la quale respingeva l’impugnativa, con puntuale ed esaustiva motivazione, rilevando che i giocatori “Old” sono privi del diritto di elettorato attivo e passivo ai sensi della normativa vigente e che, pertanto, il sig. [omissis], comunque, non poteva candidarsi nella categoria atleti, mentre avrebbe potuto candidarsi per la carica di consigliere federale in quota associati solo se fosse stato tesserato come dirigente, circostanza questa che non si verificava nel caso di specie.
  1. Inoltre, la Corte d’Appello respingeva anche l’ulteriore eccezione formale, proposta dal ricorrente per la prima volta in sede di reclamo, circa la mancanza di nome e firma del provvedimento contenente l’esclusione, come pubblicato sul sito della FIR in data 15 agosto 2024.
  2. In particolare, la Corte Federale ha sul punto evidenziato come la pubblicazione sul sito federale è altro rispetto alla redazione del verbale che attesta le operazioni della Commissione di Verifica Poteri (arg. ex art. 39, punti 4. e 5., del Regolamento Organico). L’impugnazione ha interessato esclusivamente la forma della pubblicazione sul sito, senza interessare in alcun modo la regolarità dell’attività attraverso la quale la Commissione è pervenuta al giudizio oggetto di odierno esame, le cui conclusioni, per le ragioni sopra dedotte, sono condivise da questo giudice. D’altro lato, si osserva come la Corte, anche nel caso di ravvisata nullità del procedimento in esame, è chiamata ad una pronuncia di merito circa l’oggetto della contesa, stante il preminente interesse dell’Ordinamento sportivo ad una celere risoluzione delle possibili criticità, in unottica che possa garantire lo svolgimento della competizione elettorale nel rispetto delle norme sostanziali che governano le candidature ai ruoli istituzionali”.
  3. In data 12 settembre 2024, avverso tale decisione della Corte Federale dAppello, il tesserato proponeva ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, lamentando la presunta, omessa o insufficiente motivazione della decisione e la violazione delle norme di diritto, avanzando domanda cautelare.
  4. In data 13 settembre 2024, si costituiva la Federazione Italiana Rugby, chiedendo il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.
  5. In data 13 settembre 2024, il Presidente del Collegio ha respinto l’istanza cautelare invocata dal ricorrente.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. I motivi di censura addotti dal ricorrente sono inammissibili o, comunque, infondati.
  2. È insuperabile il profilo di inammissibilità per carenza di interesse ad agire concreto ed attuale in capo al ricorrente, non egli avendo impugnato lAssemblea elettiva i cui esiti sono divenuti definitivi.
  3. Fermo quanto precede, in ogni caso il ricorso è infondato, atteso che, come correttamente motivato dalla Corte Federale dAppello nella sentenza qui gravata, la categoria di “atleti OLD” è espressamente esclusa dall’elettorato attivo e passivo riservato alla categoria degli atleti in esercizio (e ad altre categorie, quali i dirigenti, ma non anche gli atleti OLD, invece espressamente esclusi).
  1. Infatti, la circolare informativa interna relativa alla s.s. 2024-2025, approvata dal Consiglio Federale il 31 marzo 2024, all’art. 12 espressamente prevede che: Lattività OLD non dà diritto al voto, precisando poi che “il tesseramento di giocatore della categoria OLD è incompatibile con il tesseramento di giocatore che svolga attività agonistica, ma non è incompatibile con qualunque altro tipo di tesseramento”.
  2. Ne consegue che il ricorrente, per potersi candidare a Consigliere Federale in quota affiliati, avrebbe potuto e dovuto essere tesserato presso la FIR anche come dirigente (qualifica che, peraltro, aveva rivestito nella precedente stagione sportiva).
  3. Ciò in conformità a quanto statuito al punto 5.6 dei principi informatori del CONI, atteso che non è stata compiuta alcuna limitazione al principio di democraticiinterna, che è perfettamente rispettato dalla possibilità di candidarsi che il ricorrente avrebbe avuto se avesse mantenuto il tesseramento anche come dirigente per la stagione sportiva in questione.
  4. La particolare natura della controversia, vertente sui diritti di elettorato degli atleti tesserati nella “categoria OLD”, promossa dal ricorrente per l’accertamento di un principio di diritto a tutela della democraticità della Federazione nell’interesse generale, sia pure senza un concreto ed attuale interesse ad agire in capo al ricorrente medesimo, giustifica la compensazione delle spese.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 17 ottobre 2024.

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                           F.to Roberto Carleo

 

 

 

 

 

 

Depositato in Roma, il 24 gennaio 2025.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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