CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6 del 24/01/2025 – Associazione Sportiva Dilettantistica Pongistica Messina / Federazione Italiana Tennistavolo / ASD Collisport Village + ALTRI
Decisione n. 6
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Roberto Carleo - Relatore
Roberto Bocchini
Leonardo Ferrara
Valerio Pescatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2024, presentato, in data 22 ottobre 2024, dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Pongistica Messina, C.F. 97032600831, con sede legale in Messina, alla via Don Orione, is. 27/28, in persona del legale rappresentante p.t., dott. Massimo Minutoli, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Benincampi del Foro di Roma e dall’avv. Gian Paolo Guarnieri del Foro di Salerno, per lo Studio Legale “EOS LAW FIRM”,
contro
la Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT), con sede in Roma, Via dello Stadio Olimpico, Curva Nord, Foro Italico, snc, P.IVA 01385821002, in persona del Presidente, dott. Renato Di Napoli, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino del Foro di Roma,
la Segreteria Generale della FITET, C.F. 05301810585 e P. IVA 01385821002, con sede in Roma, Via dello Stadio Olimpico, Curva Nord, Foro Italico, snc, quale organo federale competente alla predisposizione, formazione e pubblicazione della Tabella Voti,
nonché contro
ASD Collisport Village, ASD Kinesioteck, Pescara's Promotion ASD, ASD Athletic Club, ASD Pol. Libertas Casalnuovo, ASD Club Rende, ASD Pol. Olimpia, AVSD Endas Cosenza, Calabria Swim Race SSD ARL, ASD NGS Group, Circolo Velico Lucano SSD ARL, USD Volturara, ASD Montella Football Academy, ASD CUS Caserta, ASD Stetam, ASD Fortitudo Sport Center, ASD Arend, Tennis Club San Domenico SSD ARL, Elysium Sport SSD ARL, SSD Hedoné Club ARL, ASD Tennis Club Pentathlon, Kinesis Fit Center SSD ARL, Team Soccer Colli Aminei ASD, ASD Sporting Club Fior D'Arancio, Paddle Club Grumo ASD, ASD Pol. Valsamoggia, ASD Sanseverina Parma, ASD Pol. AICS Guastalla, ASD US Ovaro APS, ASD Pofisportiva, ASD TT Bassiano, More Sport ASD, Nomentano SSD ARL, JMG Sport Academy SSDIL. SRL, ASD Pol. Tevere, A.S. Dilettantistica Palestra Popolare Co, ASD TT Cinesi A Roma, ASD La Giostra Della Fantasia, Sacrabandu A.S. Ricreativa Dil., ASD Villa Gavotti Nuoto, Krill ASD E Cultura, ASD L.A. Tennis, MTTF ASD, ASD Tennis & Sports Open, High Tennis School SRL SSD, Pol. Esse Pi Emme ASD, Associazione Tennis Tolentino ASD, ASD TT Riccia, Mezzaluna APD, ASD Pol. FC Vigliano, Pol. Cedas Lancia Verrone ASD, Movimento Giovanile Centallo ASD, ASD Borgo 1237, ACS Dil. Scuola E Sport Endas Torino, APD De Coubertin, Gonettago SS Dil. ARL, ASD Endas Sport Piemonte, ASD Tennis Club Valpellice, SSD ARL Tennis Per Tutti, Time Out SSD ARL, SSD New Country ARL, SSD Amagon SRL, ASD San Giuseppe Madonnella, ASD Circolo Dei Finanziari, International Fundraiser Association A, Padel Club Cassano Delle Murge ASD, ASD Sport Centro Sien, ASD Pellegrino Sport Calcio A 5, ASD Culturale Masavi, ASD Anastasis, ASD Zonasport Molfetta, ASD Per La Cultura Fisica, ASD Circolo Tennis Brindisi, ASD Elpis, ASD Circolo Tennis Maglie, ASD Circolo Tennis Palagiano, ASD Tennis Club Cagliari, ASD Speedysport, Jumpin Up ASD, ASD Asso Sulcis ONLUS, ASD Libertas 2000, ASD L'Arca ONLUS, ASD FLG Grandi Eventi, ASD Amici Del Cavallo 2, ASD Usasport Caltagirone, ASD Kobra Kai Fitness, Circolo Del Tennis E Della Vela ASD, SSD Unime ARL, ASD Florio, ASD Kalta Tennis Club, Teacch House ASD, Società Coop. Sportiva Dil. Tennis, ASD Scolastica Istituto Comprensivo G., ASD APS Equiturismo Cultura, A.P Socio Culturale Sportiva Dil. Otram, Oxygen Next Fit SRL Sportiva Dil., Socistà Sportiva Dil. Ivanor Sports ARL, ASD My Space Fitness E Danza, New Gotha SSD ARL, GSD Don Orione, ASD Eflab, ASD Accademia Calcio Ragusa, ASD Olympus, Energy Club Sport SRL Società Sportiva, SSD Sun Club ARL, ASD Aquarius, ASD Bee.r, ASD Archimede Sicilia Sport E Formazione, Gymfit SSD ARL, ASD Firenze Sport, Sporting Club Torgiano SSDIL. ARL, ASD TT Garden Terni, Valbelluna Sport Academy SRL SSD, non costituitesi in giudizio,
per la riforma
della decisione della Corte Federale di Appello FITeT n. 001/2024 (prot. 1703/2024), emessa in data 11 ottobre 2024, contestualmente comunicata e pubblicata sul sito internet federale, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla suddetta ricorrente, in riforma della pronuncia n. 7/2024 resa dal Tribunale Federale in data 4 ottobre 2024 (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della ASD Pongistica Messina), ritenuto ammissibile il ricorso della medesima ASD, è stato rigettato il reclamo nel merito in quanto infondato; nonché avverso la tabella voti (“Tabella elettori per Assemblea Nazionale”) formata dalla Segreteria Generale della FITeT e pubblicata in data 23 settembre 2024 sul sito internet federale e, in particolare, avverso l’attribuzione del diritto di voto alle predette affiliate controinteressate nella tabella voti.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 novembre 2024, il difensore della parte ricorrente - Associazione Sportiva Dilettantistica Pongistica Messina - avv. Alessandro Benincampi; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FITET, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Roberto Carleo.
Ritenuto in fatto
- Con ricorso presentato in data 22 ottobre 2024, la ASD Pongistica Messina ha chiesto al Collegio di Garanzia di accogliere le seguenti istanze:
- in via principale, di fissare l’udienza di discussione in tempo utile per la definizione di merito del presente procedimento prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria FITeT del 23 novembre 2024, anche con abbreviazione dei termini;
- in via subordinata, di disporre cautelarmente l’esclusione delle 112 Associazioni e Società controinteressate dalla Tabella Voti FITeT, ovvero di ordinare alla Segreteria Generale FITeT di formare nuovamente la tabella voti con esclusione (totale o parziale) delle controinteressate, anche previa sospensione dell’efficacia della decisione della Corte Federale di Appello.
La ricorrente ha chiesto, altresì, al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accertare e dichiarare la carenza, in capo alle Associazioni e Società controinteressate, dei requisiti per il riconoscimento del diritto di voto nell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FITeT e, per l’effetto, di riformare la decisione della Corte Federale di Appello e di disporre la modifica della tabella voti, con l’esclusione di tali Associazioni e Società controinteressate;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare la carenza, in capo alle Associazioni e Società controinteressate, dei requisiti per il riconoscimento del diritto di voto nell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FITeT e di riformare la decisione della Corte Federale di Appello, procedendo all’annullamento/all’inefficacia del diritto di voto a tali Associazioni e Società controinteressate e, per l’effetto, di ordinare alla Segreteria Generale di formare nuovamente la tabella voti, con esclusione delle controinteressate (di tutte o di alcune).
- In punto di fatto, la ricorrente ha esposto che:
- in data 23 settembre 2024, veniva convocata l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FITeT e contestualmente pubblicata sul sito internet della Federazione la tabella voti che rappresenta la “tabella definitiva dei Voti attribuiti alle Società Sportive in base ai risultati della stagione agonistica 2022/2023 e valida per l’anno 2024” … la quale “ha decorrenza dal 1/1/2024 ed è valida per tutte le assemblee che avverranno nell’anno solare”;
- l’art. 19 dello Statuto Federale, aggiornato in conformità all’art. 4,1 dei Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA, prevede 3 requisiti per il riconoscimento del voto di base all’Affiliata, quali, nell’ordine: 1) “iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021”; 2) anzianità di affiliazione “di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell’Assemblea”; 3) nel medesimo periodo di anzianità di affiliazione – dunque, 12 mesi precedenti la data di convocazione dell’Assemblea – svolgimento, con carattere continuativo (“e, comunque, in misura non inferiore a due gare nell’arco di 12 mesi”), di effettiva attività sportiva ufficiale;
- la tabella voti impugnata – unitamente all’asseritamente illegittimo riconoscimento del diritto di voto alle Affiliate Controinteressate – è stata formata in violazione di ben due (su tre) criteri previsti dai Principi Fondamentali CONI e dallo Statuto Federale FITeT e, segnatamente: 1) le società controinteressate non risultavano affiliate o riaffiliate all’atto della convocazione dell’Assemblea;
2) le società controinteressate non risultavano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, di cui al d.lgs. n. 39/2021, alla data del 23 settembre 2024 e, dunque, risulterebbero carenti del primo degli elementi essenziali per il riconoscimento del voto di base;
- in data 29 settembre 2024, la ASD Pongistica Messina richiedeva alla Segreteria Generale FITeT gli indirizzi PEC delle 112 società controinteressate;
- in data 30 settembre 2024, la Segreteria Generale FITeT forniva gli indirizzi PEC di tutte le 112 Associazioni/Società indicate come controinteressate;
- in pari data, la ricorrente presentava ricorso innanzi al Tribunale Federale, notificandolo alle 112 controinteressate a mezzo PEC;
- in data 4 ottobre 2024, il Tribunale Federale, senza camera di consiglio e senza alcuna previa comunicazione, emetteva decisione di “inammissibilità del ricorso” e ne disponeva, pertanto, il “rigetto”;
- in data 7 ottobre 2024, l’odierna Ricorrente presentava Reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello;
- in data 10 ottobre 2024, si celebrava l’udienza, all’esito della quale veniva comunicata decisione con il seguente dispositivo: “La Corte Federale d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo presentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Pongistica Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, in riforma della pronuncia n. 7/24 resa dal Tribunale Federale, ritenuto ammissibile il ricorso, rigetta il reclamo nel merito in quanto infondato per le motivazioni in sentenza esposte”.
- La ricorrente, nel proprio ricorso al Collegio di Garanzia del 22 ottobre 2024, assume l’erroneità della pronuncia della CFA FITeT sulla scorta dei seguenti motivi:
- Violazione di legge e/o illegittima e contraddittoria motivazione – Errata attribuzione dei voti per mancanza di affiliazione/riaffiliazione alla data della convocazione dell’Assemblea.
- Violazione di legge e/o illegittima e contraddittoria motivazione – Mancanza di iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) alla data della convocazione.
- Sulla convocazione quale unico momento determinante per la verifica dei requisiti per l’attribuzione del diritto di voto.
- Con memoria del 29 ottobre 2024, si costituiva la FITeT, la quale eccepiva, in via pregiudiziale:
- inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 12 bis dello Statuto CONI;
- inammissibilità/improponibilità del petitum;
- nel merito: infondatezza del ricorso.
- Successivamente, entrambe le parti costituite depositavano rispettivamente memorie ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva CONI.
Considerato in diritto
- Le domande proposte nel ricorso al Collegio di Garanzia dalla ASD Pongistica Messina sono in questa sede inammissibili.
- In primo luogo, la ricorrente, pur indicando genericamente un’asserita violazione di norme di legge in ambito sportivo, ripropone, in realtà negli stessi termini, in questa sede di legittimità la medesima questione di merito affrontata dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale d’Appello, senza addurre elementi nuovi di legittimità, ma richiedendo una nuova e diversa valutazione dei fatti, che, tuttavia, è preclusa in questa sede.
- Anche nella giurisprudenza amministrativa, è chiarito che, “ai sensi dell’art. 101 c.p.a., il ricorrente ha l’onere di specificare i motivi d’appello, non potendo limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già specificate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata. Il fatto che l’appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nell’atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado” (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1308; Cons. Stato, 14 luglio 2022, n. 5991).
- In ogni caso, anche il petitum è inammissibile, poiché la richiesta di “disporre la modifica della tabella voti” oppure di “ordinare alla Segreteria Generale di formare nuovamente la tabella voti con esclusione delle Controinteressate (di tutte o di alcune)” implica l’esercizio di poteri di accertamento dei fatti (ivi compresa la verifica della asserita mancanza o tardività della affiliazione o riaffiliazione delle controinteressate o di iscrizione delle stesse nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche alla data di convocazione dell’Assemblea) e di poteri di emissione di provvedimenti che esorbitano dalle competenze attribuite per legge al Collegio di Garanzia (come delimitati ai sensi degli artt. 12 bis dello Statuto CONI e 62 del Codice di Giustizia CONI).
- A prescindere dall’esame della fondatezza del presente ricorso, comunque, anche sotto il profilo del concreto ed attuale interesse ad agire, la ricorrente non resta priva di tutela poiché la verifica dei requisiti dovrà comunque essere necessariamente svolta all’Assemblea e, pertanto, la ricorrente potrà a tale data agire per eventuali violazioni e far valere le proprie eventuali ragioni.
- Considerata la particolare natura e complessità della questione, anche in ragione del parziale accoglimento dell’appello nel giudizio di merito, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 novembre 2024.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Roberto Carleo
Depositato in Roma, il 24 gennaio 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face