L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 181 DEL 28.02.2025 – Campionato Serie A – Delibera – SOCIETA’
SOCIETA’
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione della gara disputate nel corso del recupero della nona giornata andata i sostenitori delle Società Bologna e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.