L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 182 DEL 04.03.2025 – Campionato Serie A – Delibera – SOCIETA’
SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Genoa Juventus, Lazio, Milan, Monza, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.