L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 43 DEL 27.09.2024 – Campionato Primavera 2 – Delibera – Gara Soc. CROTONE – Soc. ASCOLI del 21 settembre 2024
Gara Soc. CROTONE – Soc. ASCOLI del 21 settembre 2024
Il Giudice sportivo, premesso che con comunicazione PEC delle ore 17.36 del 23 settembre 2024, la Soc. Crotone ha preannunciato al Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Serie B e alla Soc. Ascoli il proprio ricorso ex art. 67 CGS in ordine alla regolarità della gara Crotone Ascoli del 21 settembre 2024 valevole per la seconda giornata del Campionato Primavera 2 2024-2025, conclusasi con il risultato 1-1. In data 23 settembre 2024, con PEC delle ore 18.09, la Soc. Crotone ha tempestivamente e ritualmente trasmesso i motivi del ricorso. In estrema sintesi, la società ricorrente ritiene che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la Soc. Ascoli utilizzato il calciatore Mattia Di Salvatore nato il 24 ottobre 2008, quindi non ancora sedicenne, senza richiedere la preventiva autorizzazione della Lega Serie B Premesso: - che, così come previsto dall’art. 9 del Regolamento del Campionato Primavera 2 2023/2024, pubblicato con C.U. LNPB n. 7 dell’11 agosto 2024, che richiama art. 34 comma 3 N.O.I.F., un calciatore non ancora sedicenne non può essere schierato in una partita ufficiale, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione della Lega Serie B; - che, nel caso di specie, tale autorizzazione non era stata preventivamente richiesta.
Considerato: - che le norme in materia, ovvero il Regolamento del Campionato Primavera 2 2023/2024, pubblicato con C.U. LNPB n. 7 dell’11 agosto 2024, che richiama art. 34 comma 3 N.O.I.F., prevedono espressamente che un calciatore non ancora sedicenne non può essere schierato in una partita ufficiale, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione della Lega Serie B, pena la sanzione della perdita della gara. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 34 comma 3 N.O.I.F. e 10 comma 6 C.G.S.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Ascoli la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.