L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2024/2025 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 61 DEL 18.10.2024 – Campionato Primavera 2 – Delibera – Gara Soc. PERUGIA– Soc. CROTONE del 5 ottobre 2024
Gara Soc. PERUGIA– Soc. CROTONE del 5 ottobre 2024
Il Giudice Sportivo, premesso che con comunicazione PEC delle ore 17.47 del 7 ottobre 2024, la Soc. Crotone ha preannunciato al Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Serie B e alla Soc. Perugia il proprio ricorso ex art. 67 C.G.S. in ordine alla regolarità della gara Perugia-Crotone del 5 ottobre 2024, valevole per la quarta giornata del Campionato Primavera 2 2024-2025, conclusasi con il risultato 3-1. In data 8 ottobre 2024, con PEC delle ore 12.27, la Soc. Crotone ha tempestivamente e ritualmente trasmesso i motivi del ricorso. In estrema sintesi, la società ricorrente chiedeva la comminazione della sanzione della perdita della gara alla Soc. Perugia per aver schierato irregolarmente il calciatore Dottori Christian, nato il 9 novembre 2008, in quanto sprovvisto di specifica autorizzazione ai sensi del’art.34, comma 3, N.O.I.F. In particolare la Soc. Crotone lamentava il fatto che il calciatore Dottori era in possesso di un’autorizzazione del Comitato Regionale Umbro del 16 febbraio 2024 e quindi non valido per la stagione 2024/2025. Veniva fissata la data del 18 ottobre 2024 per la decisione, la Soc. Perugia provvedeva a depositare, due giorni prima della data fissata per la decisione, memoria difensiva e documenti e la Soc. Crotone nel medesimo termine depositava ulteriore memoria e documenti.
Letti gli atti e i documenti della reclamante Soc. Crotone e della Soc. Perugia, si ritiene che la ricostruzione del fatto per come descritto nel reclamo deve ritenersi pacifica stante anche la sostanziale conferma da parte della Soc. Perugia che nella propria memoria non contesta quanto in effetti accaduto, limitandosi ad opporre una tesi difensiva interpretativa delle N.O.I.F. e chiedendo, in subordine, di valutare il caso, quale mero errore scusabile in relazione al merito sportivo. In breve, dunque, il calciatore Dottori di anni 15, tesserato con la Soc. Perugia veniva schierato in una gara agonistica organizzata dalla Lega Serie B, munito di un’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Umbro nel corso del campionato 2023/2024, ovvero in data 16 febbraio 2024. Ad avviso di questo Giudice, premesso che seppur l’art 34, comma 3 N.O.I.F. nel disciplinare l’obbligo per i minori di anni 16 di preventivo ottenimento dell’autorizzazione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale alla partecipazione alle gare agonistiche, non prevede che tale obbligo debba essere assolto per ogni stagione agonistica, è pur vero, tuttavia, che tale autorizzazione si fonda su una certificazione medico-sportiva che ha validità di un anno. Dalla documentazione agli atti non è possibile rilevare che la certificazione medica utilizzata per la richiesta di autorizzazione al Comitato Umbro fosse valida il giorno della gara e, non essendo stata richiesta una nuova autorizzazione, ne consegue che il calciatore Dottori sia stato schierato in una gara ufficiale senza la documentazione prevista dall’art. 34, comma 3 N.O.I.F., ovvero una formale autorizzazione da parte degli enti competenti rilasciata sulla base di valida attestazione medico-sportiva. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 34 comma 3 N.O.I.F. e 10 comma 6 C.G.S.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Perugia la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.