Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 30 Gennaio 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Corte sportiva d’appello territoriale del C.R. Lombardia, pubblicata nel Comunicato FIGC LND Lombardia n. 18 CS del 03-01-2025
Impugnazione – istanza: – USD Viscontea Pavese-Sig. D.S./Procura Federale
Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto alla CFA avverso la decisione del Giudice Sportivo…Ai sensi dell’art. 98, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. Orbene, nel caso di specie, il gravame non riguarda una decisione di un tribunale federale ma una decisione di un giudice sportivo. Com’è noto il sistema di giustizia sportiva endofederale è organizzato sul cd. sistema del doppio binario che prevede, da una parte, il Giudice sportivo di primo grado e la Corte sportiva d’appello - con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive - dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte federale d’appello, che giudicano sui deferimenti della Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi (CFA, Sez. IV, n. 42/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 51/2020-2021). Al di là di tali preclusioni ratione materiae, è appena il caso di rilevare che la decisione impugnata è stata pronunciata in grado d’appello, appunto dalla Corte sportiva d’appello avverso la decisione del giudice sportivo di primo grado; laddove il giudizio innanzi a questa Corte federale d’appello, allorché l’interessato abbia esaurito i rimedi posti a sua disposizione dall’ordinamento sportivo, non può evidentemente mai configurarsi – al di là delle eccezionali ipotesi di revocazione e revisione - quale ulteriore grado di giudizio endofederale.