F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0094/CFA pubblicata il 25 Marzo 2025 (motivazioni) – Sig. Luca Colatriano/AIA
Decisione/0094/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0095/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Antonio Maria Marzocco - Componente
Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0095/CFA/2024-2025, proposto dal Sig. Luca Colatriano in data 04.03.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale n. 146/TFNSD-2024-2025;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 18.03.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni e udito l’Avv. Giulio Cerrone per il reclamante; è presente altresì il Sig. Luca Colatriano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il sig. Luca Colatriano ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della Sezione AIA di Pescara per le elezioni del 9 novembre 2024.
Tale candidatura è stata dichiarata invalida dal Presidente dell’Assemblea ee il Collegio dei probiviri, al quale il signor Colatriano ha presentato ricorso, si è pronunciato in data 28 novembre 2024, confermando la sua esclusione dal procedimento.
Ha quindi proposto ricorso, rubricato al n. n. 0113/TFNSD/2024-2025, al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, lamentando il mancato riconoscimento del proprio diritto a essere designato Presidente e, comunque, Componente del CDS della Sezione AIA di Pescara e ha concluso chiedendo la riforma della decisione del Collegio dei probiviri, l’accertamento della regolarità e/o validità della propria candidatura alla carica di Presidente della Sezione AIA di Pescara per le elezioni del 9 novembre 2024, l’annullamento della decisione sull’invalidità della candidatura dello stesso ricorrente, adottata dal Presidente dell’Assemblea elettorale della Sezione di Pescara in data 9 novembre 2024; l’annullamento di tutte le operazioni elettorali. Ha chiesto infine che la Federazione italiana giuoco calcio disponga la riedizione e/o rinnovazione parziale della tornata elettorale, fermo l’accertamento della validità della sola sua candidatura.
Il ricorso è stato accolto dal Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, con decisione/0146/TFNSD-2024-2025, per l'effetto annullando l'elezione del 9 novembre 2024.
Avverso la predetta decisione il signor Luca Colatriano propone il reclamo indicato in epigrafe con il quale formula le seguenti conclusioni: ordinare e/o sospendere immediatamente il procedimento delle nuove elezioni alla carica di Presidente della sezione AIA di Pescara; nel merito, disporre che l’AIA indica le elezioni alla carica di Presidente di Sezione della sezione AIA di Pescara e per l’effetto ordini agli organi competenti della AIA di indire la ripetizione delle tornata elettorale del 9.11.2024 annullata dal Tribunale federale il 06.2.205 e 17.2.2025, disponendo che le stesse elezioni dovranno vedere come unico candidato l’odierno reclamante/appellante sig. Luca Colatriano, fermo ribadendo, come accertato e dichiarato dal Tribunale federale, la validità dell’unica candidatura dell’odierno reclamante.
L’istanza cautelare è stata respinta con decreto del Presidente di questa Corte federale di appello n. 0003/CFA-2024-2025, con il quale sono stati anche sollevati possibili profili di ricevibilità del gravame.
Il reclamo è stato discusso all’udienza del 18 marzo 2025, al termine della quale è stato pubblicato il dispositivo, recante la declaratoria di inammissibilità del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il reclamo è inammissibile sotto diversi profili.
1.1 In primo luogo lo stesso è stato proposto ben oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, stabilito dall’art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva di questa Federazione.
Invero, il reclamante fa riferimento al diverso termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione, stabilito dall’art. 37 del Codice di giustizia sportiva CONI, ma tale impostazione non è condivisibile.
L’art. 3 del CGS della FIGC (rubricato “Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative”) al comma 2, prevede che “Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.”.
Dalla formulazione di tale disposizione risulta chiaramente la portata residuale delle disposizioni contenute nel Codice CONI, come confermato dal Collegio di garanzia dello sport con decisione n. 98/2021, secondo cui – proprio con riferimento ai rapporti tra l’art. 101, comma 2, del CGS FIGC e l’art. 37 del Codice CONI - ha ritenuto quanto segue: “Si è dunque al cospetto di una precisa scelta del legislatore endo-federale, in sede di riforma del Codice di giustizia sportiva: quella di confermare l'esplicito richiamo alle disposizioni del Codice CONI solo “per tutto quanto non previsto” dal Codice FIGC e, dunque, in via meramente suppletiva e sussidiaria, onde solo e soltanto per ciò che non è disciplinato dal Codice di giustizia sportiva della Federazione possono assumersi applicabili le disposizioni del Codice CONI. All’opposto, laddove vi siano precise e puntuali disposizioni del Codice endo-federale, come appunto nel caso di specie, devono giocoforza essere queste ultime a trovare applicazione. E’ sufficiente a questo punto leggere l’art. 101, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, peraltro approvato dal CONI, per avvedersi che il reclamo “…deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”. Si è al cospetto della espressa previsione di termine perentorio - come tale, di natura decadenziale - funzionale alla impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale innanzi alla Corte Federale d’Appello, compendiantesi in 7 (sette) giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione delle decisioni che si intende in concreto gravare, il cui inutile spirare reca seco l’inammissibilità della pertinente impugnazione per tardività.”.
E ciò in coerenza con l’interpretazione corrente dell’art. 3, comma 2, del CGS FIGC, secondo cui tale disposizione persegue l’intento di non lasciare vuoti normativi di sorta, e contempla, a livello sostanziale, una clausola cd. di residualità in favore del codice CONI, destinato evidentemente a riespandersi, come disciplina di diretto riferimento, ogni qualvolta non si rinvenga nell’ambito dell’ordinamento settoriale una specifica regula iuris.
Poichè, nel caso di specie, il termine di cui all’art. 101 del Codice di giustizia sportiva di questa Federazione non è stato rispettato, il gravame risulta proposto tardivamente.
1.2 Inoltre, l’interesse fatto valere dal reclamante appare diretto ad una pronuncia di questo Collegio relativa a poteri dell’Associazione italiana arbitri “non ancora esercitati”.
Ciò in contrasto con il principio desumibile dall’art. 34, comma 2, primo periodo, del Codice del processo amministrativo, applicabile anche al procedimento sportivo.
In effetti egli, con il gravame ora in esame, non deduce motivi di erroneità della decisione impugnata ma pretende che l’azione degli organi federali, successiva all’annullamento delle elezioni, si svolga secondo le modalità da lui proposte.
Il reclamante, in altri termini, non contesta l’adozione di atti da lui ritenuti illegittimi, ma pretende di orientare il successivo sviluppo dell’attività degli organi federali in senso conforme alle sue aspettative.
Si tratta però di vicende non ancora affrontate al momento dell’adozione dei provvedimenti contestati di fronte al Presidente dell’assemblea elettiva e del Collegio di probiviri, in relazione alle quali non è consentita la sostituzione di questa Corte federale all'amministrazione nella definizione del rapporto controverso: in sostanza dove vi è una competenza amministrativa, questa non può essere esautorata dall'autorità giustiziale, il cui intervento è sempre e necessariamente successivo a quello dell'amministrazione.
1.3 Specularmente – sotto un profilo diacronico – le considerazioni sopra esposte inducono a valutare il reclamo altresì inammissibile perché, con Comunicato ufficiale n. 103 della stagione sportiva 2024 – 2025, reso in data 7 febbraio 2025, il Presidente dell’Associazione italiana arbitri ha preso atto della decisione del Tribunale federale, indicendo nuove elezioni e dettando le disposizioni organizzative.
Tale atto, però, non è stato impugnato dall’interessato e vincola, quindi, le modalità di rinnovazione del procedimento elettorale.
Con l’effetto che tale provvedimento – intervenuto nell’ambito della stessa sequenza procedimentale - non essendo stato fatto oggetto di autonoma impugnazione (ovvero, eventualmente, con motivi aggiunti), si è consolidato nell’ordinamento e dispiega pienamente i suoi effetti.
Conclusivamente, il reclamo è inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce